Salute
I dolcificanti artificiali? Guardati con sospetto
Interviene l'Unione nazionale consumatori per fare chiarezza. Gli edulcoranti artificiali non solo devono figurare nell’elenco degli ingredienti, ma anche in altra parte dell’etichetta con la menzione “con edulcorante/i”
23 gennaio 2010 | C. S.
I consumatori che si mettono a dieta fanno ancora molte domande sui dolcificanti artificiali, che non danno calorie (o ne danno di meno), ma talvolta sono guardati con sospetto anche per le notizie ricorrenti e contraddittorie su una loro presunta nocività . Dâaltra parte, fino a pochi anni fa, per venderli o metterli nei prodotti alimentari occorreva unâautorizzazione del ministero della Sanità .
Poi la ventata liberalizzatrice della CE ha spianato la strada e sono entrati nellâelenco degli ingredienti normali, sia pure a determinate condizioni. Il decreto ministeriale n. 209/1996 ne ha autorizzati 12 e ha stabilito in quali alimenti possono essere impiegati e, per alcuni, in che dosi: per esempio, la saccarina non più di 80 milligrammi per litro nelle bevande o 100 milligrammi per chilo nei dessert, lâaspartame 800 mg/kg nei gelati e così via (è inutile usare lâaspartame per fare dolci al forno, con la cottura perde il potere dolcificante).
In certi casi devono esservi anche delle avvertenze in etichetta. Se si mangiano dieci caramelle con sorbitolo, xilitolo, maltitolo o mannitolo, altri edulcoranti autorizzati, si avrà un effetto lassativo, quindi lâavvertenza prevista è âun consumo eccessivo può avere effetti lassativiâ, mentre lâaspartame non è tollerato da chi ha una malattia particolare chiamata fenilchetonuria e lâavvertenza è âcontiene una fonte di fenilalaninaâ (la sostanza non tollerata).
Gli edulcoranti artificiali non solo devono figurare nellâelenco degli ingredienti, ma anche in altra parte dellâetichetta con la menzione âcon edulcorante/iâ (DPR n. 311/1997), perché nellâelenco degli ingredienti potrebbero essere indicati con la sola sigla CE (una E seguita da un numero) e il consumatore non ci capirebbe niente. Quindi il termine âedulcorante/iâ indica solo quelli artificiali o sintetici, chiamati così perché sono costruiti chimicamente in laborario e non estratti dalla barbabietola o dalla canna come lo zucchero comune.
Il produttore può mettere in etichetta lâavvertenza âsenza zuccheri aggiuntiâ, ma se usa anche la menzione âa ridotto contenuto caloricoâ, le calorie fornite dallâalimento devono essere ridotte di almeno il 30% rispetto allâanalogo alimento normale. Infine gli edulcoranti artificiali non possono essere impiegati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini piccoli.
Fonte: Emanuele Piccari, Unione nazionale consumatori