Salute

PASTICCHE, FIALE E COMPRESSE, SENZA INGANNI PER IL CONSUMATORE

Gli integratori alimentari stanno acquisendo notevoli quote di mercato. Pubblicità insidiose e talvolta fraudolente ne vantano effetti miracolosi e sostitutivi di diete equilibrate. Per evitare un uso improprio di questi concentrati di sostanze nutritive è intervenuto il legislatore

12 giugno 2004 | T N

Gli integratori alimentari sono prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.
Questi prodotti sono venduti confezionati in forma di capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e di polveri e sono destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari.

Il Governo, nel Consiglio dei ministri del 21 maggio 2004, ha approvato un decreto legislativo, in attuazione della direttiva 2002/46, teso ad uniformare le discipline degli Stati membri in materia di integratori alimentari, attraverso il quale vengono individuate le denominazioni possibili, le sostanze presenti con i relativi criteri di purezza, le modalità di etichettatura, di produzione e confezionamento, di immissione in commercio, nel rispetto delle competenze regionali.

I punti principali del decreto
Nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non devono figurare diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti.
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non possono attribuire agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.
La quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, contenuta nel prodotto, deve essere espressa numericamente sull’etichetta. Le quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze dichiarate si riferiscono alla dose giornaliera di prodotto raccomandata dal fabbricante quale figura nell’etichetta.
La pubblicità dei prodotti contenenti come ingredienti piante o altre sostanze comunque naturali non deve indurre a far credere che solo per effetto di tale derivazione non vi sia il rischio di incorrere in effetti collaterali indesiderati.

Nell’etichettatura sarà obbligatorio riportare i seguenti elementi:
- il nome delle categorie di sostanze nutritive o delle altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze;
- la dose raccomandata per l’assunzione giornaliera;
- un’avvertenza a non eccedere le dosi raccomandate per l’assunzione giornaliera;
- l’indicazione che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata;
- l’indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età;
- l’effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti in modo idoneo ad orientare correttamente le scelte dei consumatori.
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Presso il Ministero della salute è tenuto ed aggiornato un registro degli integratori alimentari in commercio, inoltre per favorire una corretta informazione e salvaguardare un adeguato livello di tutela sanitaria, ha la facoltà di prescrivere delle modifiche per quanto concerne l’etichettatura, nonché l’inserimento nella stessa di apposite avvertenze.
Qualora il Ministero della salute ritenga che il prodotto rappresenti un pericolo per la salute, ne dispone il divieto della commercializzazione.
Le sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento vanno da un minimo di duemila a ventimila euro.
I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° agosto 2005, non conformi al decreto ma conformi alle disposizioni preesistenti, possono continuare ad essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.