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ACCORDO UNIONE EUROPEA-CANADA SU VINI E BEVANDE SPIRITOSE
Firmato un importante patto bilaterale, necessario per porre fine a una generica e indebita utilizzazione
delle denominazioni europee di prodotto
06 settembre 2003 | T N
Cambiano le regole. Lo si attendeva da tempo. Cambiano per favorire i legittimi interessi commerciali dei produttori europei di vini e bevande spiritose, ma anche a garanzia dei consumatori d’oltreoceano. Da ora infatti, con l’attuazione dell'accordo tra Unione europea e Canada, le denominazioni di Porto, Sherry, Chablis, Rhine e Marsala potranno essere utilizzate in Canada solo ed esclusivamente per designare i vini europei.
Nel quadro di un accordo bilaterale, le rispettive parti si impegneranno nel tutelare le indicazioni geografiche dei vini e delle bevande spiritose.
Secondo il commissario Franz Fischler – responsabile dell'agricoltura, degli affari rurali e della pesca – l'accordo è equilibrato; salvaguarda i principali obiettivi perseguiti dell'Unione nel corso dei negoziati.
"Il Canada – aggiunge – è un ottimo mercato per i vini e le bevande spiritose dell'Unione; ma l'ultimo decennio è stato caratterizzato da vari attriti commerciali, in particolare intorno alla questione dell'impiego delle denominazioni europee. L'attuale accordo risolve quasi tutte le questioni in sospeso. Offre inoltre un solido contesto per l'armonioso sviluppo degli scambi bilaterali".
L'accordo prevede peraltro che le ventuno denominazioni di vini dell'Unione cesseranno presto di essere considerate "generiche" in Canada in tre distinte tappe. Entro il 31 dicembre prossimo per Chablis, Champagne, Porto e Sherry; entro il 31 dicembre 2008 per Bourgogne, Rhine, Sauterne; mentre, da subito, già alla data di entrata in vigore dell'accordo, per Bordeaux, Chianti, Claret, Madeira, Malaga, Marsala, Médoc e Mosel.
L'accordo, inoltre, definisce anche le norme di produzione e di qualità per i vini e le bevande spiritose, applicabili negli scambi bilaterali; come pure la stessa utilizzazione "generica" di due denominazioni di bevande spiritose, Grappa e Ouzo, verrà presto soppressa, entro due anni dal patto; in cambio però l'Unione europea proteggerà il ‘Rye Whisky’, considerandolo un prodotto esclusivamente originario del Canada.
In ultimo, si precisano altre specifiche. Verrà infatti introdotta una procedura per la piena tutela delle indicazioni geografiche dei vini, con l'attribuzione di opportune mansioni alle autorità provinciali canadesi che gestiscono la distribuzione e la commercializzazione dei vini e delle bevande spiritose in Canada; inoltre, i processi di vinificazione e le norme di produzione del whisky dovranno rispondere a severi criteri qualitativi; mentre i monopoli provinciali dell'alcool in Canada dovranno garantire un equo trattamento commerciale ai prodotti dell'Unione europea.