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AIUTI DI STATO ALL’AGRICOLTURA E ALLA PESCA? ORA SI PUÒ
La Commissione europea ha adottato un regolamento che consente i cosiddetti aiuti de minimis per il settore primario. Se tutti gli Stati membri faranno pieno ricorso, in un anno la media degli importi erogati si aggirerà intorno a 317 milioni di euro per l’agricoltura e a 27 milioni per la pesca
23 ottobre 2004 | R. T.
La Commissione europea ha adottato in data 6 ottobre un regolamento riguardante i cosiddetti aiuti âde minimisâ per i settori dellâagricoltura e della pesca.
Il regolamento esenta dallâobbligo di notifica preventiva gli aiuti pubblici di importo non superiore a 3 000 euro per agricoltore e pescatore erogati nellâarco di tre anni. Si tratta di unâiniziativa che potrà rivelarsi utile per aiutare gli agricoltori in situazioni di crisi. Per evitare distorsioni della concorrenza, questi aiuti di piccola entità erogati da uno Stato membro non dovranno complessivamente superare lo 0,3% del valore della sua produzione agricola o alieutica. Gli Stati membri potranno concedere aiuti che soddisfino tutte le condizioni stabilite dal regolamento senza la preventiva autorizzazione della Commissione, ma dovranno documentare il rispetto di entrambi i massimali in appositi registri. Il regolamento è stato adottato allâesito di una vasta consultazione tra gli Stati membri e i terzi interessati.
Franz Fischler, commissario europeo per lâagricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca, ha dichiarato âQuella odierna è una tappa importante nel processo di aggiornamento della normativa sugli aiuti di Stato ai settori dellâagricoltura e della pesca. Con questo regolamento la Commissione offre agli Stati membri la flessibilità necessaria per interventi a sostegno degli agricoltori nelle situazioni di crisi in cui occorre agire rapidamente. à una misura che rientra nella logica della Dichiarazione della Commissione sulla gestione delle crisi, fatta a Lussemburgo nel 2003 nell'ambito della riforma della PAC. Beninteso, il nuovo regolamento garantisce che non vi siano distorsioni di concorrenza.â
Il regolamento sarà applicabile anche alle imprese che trasformano e commercializzano i prodotti agricoli e della pesca.
Se tutti gli Stati membri faranno pieno ricorso a questa possibilità , in un anno la media degli aiuti âde minimisâ erogati si aggirerà intorno a 317 milioni di euro per lâagricoltura e a 27 milioni di euro per la pesca in tutta lâUE. Per lasciare maggiore flessibilità agli Stati membri, il regolamento fissa gli importi da non superare nellâarco di tre anni (e non in un solo anno). Gli importi che ogni Stato membro può erogare in un triennio sono stabiliti dalla Commissione in un allegato. Il periodo di tre anni non è fisso, per cui ad ogni nuova erogazione di aiuti âde minimisâ deve calcolarsi lâimporto complessivamente erogato al beneficiario nei tre anni precedenti.