Italia
Etichettatura olio di oliva. In attesa di ulteriori sviluppi, la posizione di Federolio
Il principio di fondo resta la massima trasparenza nei confronti dei consumatori e l'effettiva possibilità di controllo
02 febbraio 2008 | T N
L'arcinoto e dibattutto decreto 9 ottobre 2007, come si sa, mette in subbuglio l'intera filiera dell'olio di oliva, anche perché, sappiamo bene come la sua emanazione presenti delle profonde incompatibilità con il regolamento (CE) n. 1019/2002 in cui già viene disciplinata la materia dell'origine degli oli.
Intanto, dopo il resoconto pubblicato lo scorso 19 gennaio, con le posizioni espresse dai rappresentanti dell'associazionismo dei produttori, ecco la posizione espressa da Federolio, mentre Assitol, nella persona del direttore generale Claudio Ranzani, preferisce attendere gli ulteriori sviluppi. "Vediamo come evolve la situazione a Roma ed a Bruxelles", precisa Ranzani.
Già , ma nel frattempo il Ministero delle Politiche agricole è latitante, non da' istruzioni sul merito, lasciando le aziende a se stesse: stampare, non stampare le etichette, e riportando cosa, eccetera.
GENNARO FORCELLA, FEDEROLIO:
La Federolio - Federazione nazionale del commercio oleario â ritiene indifferibile lâadozione di una normativa comunitaria che introduca lâobbligo dellâindicazione dellâorigine degli oli di oliva vergini ed extra vergini per la commercializzazione interna alla Comunità europea.
Al tempo stesso la Federolio è contraria allâadozione, nella suddetta materia, di una normativa nazionale quale quella di cui al D.M. 9 ottobre 2007. Ciò perché tale disciplina è palesemente inapplicabile in quanto adottata in violazione delle procedure comunitarie sulla normativa tecnica e in vistosa contraddizione con le regole dettate dal reg. Ce 1019/2002 sulla designazione dellâorigine degli oli di oliva vergini ed extra vergini, come del resto rilevato dalla stessa Commissione europea. Deve inoltre rilevarsi che con il decreto si vorrebbero introdurre, tra lâaltro, disposizioni impossibili da attuare da parte delle imprese confezionatrici.
Ciò premesso, deve ricordarsi che la posizione della Federolio favorevole allâadozione di una normativa comunitaria recante lâobbligo dellâindicazione dellâorigine degli oli di oliva vergini ed extra vergini, è stata enunciata da molto tempo - tanto da essere stata sottoposta non solo allâattuale Ministro delle Politiche agricole, on. De Castro, ma anche al suo predecessore, on. Alemanno â e parte da un presupposto assai semplice e cioè quello di convertire in obblighi le attuali facoltà di designazione dellâorigine contenute nella disciplina comunitaria attualmente vigente e dettata dallâart. 4 del reg. Ce 1019/2002.
Nella sostanza, la Federolio propone in primo luogo di mantenere il principio in forza del quale può essere vantata una indicazione di origine regionale e comunque sub nazionale solo se la stessa è riconosciuta come denominazione o indicazione di origine protetta secondo quanto previsto dal reg. Ce 510/2006.
Quindi, in concreto, se lâolio vergine o extra vergine di oliva contenuto nella confezione proviene da olive coltivate e trasformate in un solo Paese, ebbene secondo la Federolio deve essere obbligatorio indicare in etichetta il Paese stesso, sia esso comunitario o terzo. Nel caso specifico, se lâolio proviene da olive coltivate in Italia, deve essere obbligatorio indicare in etichetta âorigine ITALIAâ
Se invece lâolio contenuto nella confezione proviene da più Paesi comunitari, allora lâorigine da indicare obbligatoriamente sulla confezione, secondo la proposta della Federolio, deve essere âOrigine Unione europeaâ
Ancora, in sostanziale modifica alla vigente disciplina comunitaria, la Federolio propone di eliminare la possibilità di indicazione della c.d. âorigine prevalenteâ in caso di origine nazionale del prodotto e di mantenerla solo nel caso dellâorigine âUnione europeaâ. In altre parole, se un olio extravergine di oliva confezionato è presentato come di origine italiana, esso deve esserlo al 100% e in tal caso non deve essere ammesso il âblendâ con oli di altra origine e conseguentemente la facoltà di indicare la c.d. âorigine prevalenteâ.
Insomma la Federolio sostiene che di olio extra vergine di oliva italiano possa parlarsi solo se il prodotto proviene per il 100% da olive raccolte e trasformate in Italia.
Un quadro del tipo di quello appena delineato consentirebbe tanto la massima trasparenza nei confronti dei consumatori quanto unâeffettiva possibilità di controllo per gli organi di vigilanza sulla fedeltà delle indicazioni di origine riportate sulle confezioni.
Gennaro Forcella
Presidente Federolio
ASSITOL
TESTO CORRELATO
Entra in vigore il decreto sullâetichettatura dellâolio . Con molte perplessità link esterno