Italia

Etichettatura olio di oliva. In attesa di ulteriori sviluppi, la posizione di Federolio

Il principio di fondo resta la massima trasparenza nei confronti dei consumatori e l'effettiva possibilità di controllo

02 febbraio 2008 | T N

L'arcinoto e dibattutto decreto 9 ottobre 2007, come si sa, mette in subbuglio l'intera filiera dell'olio di oliva, anche perché, sappiamo bene come la sua emanazione presenti delle profonde incompatibilità con il regolamento (CE) n. 1019/2002 in cui già viene disciplinata la materia dell'origine degli oli.

Intanto, dopo il resoconto pubblicato lo scorso 19 gennaio, con le posizioni espresse dai rappresentanti dell'associazionismo dei produttori, ecco la posizione espressa da Federolio, mentre Assitol, nella persona del direttore generale Claudio Ranzani, preferisce attendere gli ulteriori sviluppi. "Vediamo come evolve la situazione a Roma ed a Bruxelles", precisa Ranzani.
Già, ma nel frattempo il Ministero delle Politiche agricole è latitante, non da' istruzioni sul merito, lasciando le aziende a se stesse: stampare, non stampare le etichette, e riportando cosa, eccetera.

GENNARO FORCELLA, FEDEROLIO:
La Federolio - Federazione nazionale del commercio oleario – ritiene indifferibile l’adozione di una normativa comunitaria che introduca l’obbligo dell’indicazione dell’origine degli oli di oliva vergini ed extra vergini per la commercializzazione interna alla Comunità europea.

Al tempo stesso la Federolio è contraria all’adozione, nella suddetta materia, di una normativa nazionale quale quella di cui al D.M. 9 ottobre 2007. Ciò perché tale disciplina è palesemente inapplicabile in quanto adottata in violazione delle procedure comunitarie sulla normativa tecnica e in vistosa contraddizione con le regole dettate dal reg. Ce 1019/2002 sulla designazione dell’origine degli oli di oliva vergini ed extra vergini, come del resto rilevato dalla stessa Commissione europea. Deve inoltre rilevarsi che con il decreto si vorrebbero introdurre, tra l’altro, disposizioni impossibili da attuare da parte delle imprese confezionatrici.

Ciò premesso, deve ricordarsi che la posizione della Federolio favorevole all’adozione di una normativa comunitaria recante l’obbligo dell’indicazione dell’origine degli oli di oliva vergini ed extra vergini, è stata enunciata da molto tempo - tanto da essere stata sottoposta non solo all’attuale Ministro delle Politiche agricole, on. De Castro, ma anche al suo predecessore, on. Alemanno – e parte da un presupposto assai semplice e cioè quello di convertire in obblighi le attuali facoltà di designazione dell’origine contenute nella disciplina comunitaria attualmente vigente e dettata dall’art. 4 del reg. Ce 1019/2002.

Nella sostanza, la Federolio propone in primo luogo di mantenere il principio in forza del quale può essere vantata una indicazione di origine regionale e comunque sub nazionale solo se la stessa è riconosciuta come denominazione o indicazione di origine protetta secondo quanto previsto dal reg. Ce 510/2006.

Quindi, in concreto, se l’olio vergine o extra vergine di oliva contenuto nella confezione proviene da olive coltivate e trasformate in un solo Paese, ebbene secondo la Federolio deve essere obbligatorio indicare in etichetta il Paese stesso, sia esso comunitario o terzo. Nel caso specifico, se l’olio proviene da olive coltivate in Italia, deve essere obbligatorio indicare in etichetta “origine ITALIA”

Se invece l’olio contenuto nella confezione proviene da più Paesi comunitari, allora l’origine da indicare obbligatoriamente sulla confezione, secondo la proposta della Federolio, deve essere “Origine Unione europea”

Ancora, in sostanziale modifica alla vigente disciplina comunitaria, la Federolio propone di eliminare la possibilità di indicazione della c.d. “origine prevalente” in caso di origine nazionale del prodotto e di mantenerla solo nel caso dell’origine “Unione europea”. In altre parole, se un olio extravergine di oliva confezionato è presentato come di origine italiana, esso deve esserlo al 100% e in tal caso non deve essere ammesso il “blend” con oli di altra origine e conseguentemente la facoltà di indicare la c.d. “origine prevalente”.

Insomma la Federolio sostiene che di olio extra vergine di oliva italiano possa parlarsi solo se il prodotto proviene per il 100% da olive raccolte e trasformate in Italia.

Un quadro del tipo di quello appena delineato consentirebbe tanto la massima trasparenza nei confronti dei consumatori quanto un’effettiva possibilità di controllo per gli organi di vigilanza sulla fedeltà delle indicazioni di origine riportate sulle confezioni.

Gennaro Forcella
Presidente Federolio


ASSITOL




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