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SULL’OLIO DOP CHIANTI CLASSICO INTERVIENE ANCHE L’ANTITRUST
Una nota azienda chiantigiana che produce extra vergine d’oliva è stata costretta a interrompere la propria pubblicità ingannevole e a modificare l’etichetta. La denominazione Chianti potrà essere utilizzata solo per olive di certa provenienza e rispettando gli adempimenti previsti dal disciplinare
23 settembre 2006 | T N
Dopo vari ricorsi e appelli, si è concluso il complesso procedimento, avviato nel 2003 davanti all'Antitrust, tra il Consorzio Olio DOP Chianti Classico e la società Azienda Olearia del Chianti. Con il provvedimento n. 15770 pubblicato sul bollettino n.30 del 2006, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato ragione al Consorzio di tutela dell'Olio Dop Chianti Classico, imponendo alla controparte di modificare la propria etichetta e di interrompere i messaggi pubblicitari trasmessi via internet.
I dati riportati nell'etichetta delle bottiglie dell'olio sono infatti informazioni rilevanti sia per il consumatore finale che per le imprese concorrenti. Se un prodotto utilizza materia prima, nel caso specifico olive, che non provengono da una determinata zona geografica (nella fattispecie il Chianti), l'olio che se ne ricava non può fregiarsi del toponimo Chianti, in quanto è idoneo a creare confusione nei consumatori nella fase di scelta del prodotto.
Secondo il Consorzio l'impiego del toponimo "Chianti" per un prodotto in realtà non "chiantigiano" era idoneo a indurre in errore i consumatori sulla provenienza e sulle caratteristiche dell'olio, realizzato senza impiegare olive raccolte nella zona del Chianti e senza rispettare gli adempimenti previsti dal disciplinare di produzione della Dop.
L'Azienda Olearia del Chianti aveva inoltre utilizzato costantemente etichette contenenti elementi grafici e visivi legati al toponimo Chianti, che potevano trarre in inganno il consumatore sulla provenienza geografica dell'olio.
L'Autorità ha ritenuto che la presenza in questi messaggi del toponimo Chianti e degli elementi grafici ed espressivi utilizzati senza indicazioni precise sull'origine geografica del prodotto (era riportata solo la dicitura "100% italiano" e peraltro con caratteri ridotti), è ambigua e idonea a indurre in errore il consumatore.
L'Antitrust ha di conseguenza deliberato che le confezioni utilizzate e i messaggi pubblicitari diffusi dall'Azienda Olearia del Chianti costituiscono pubblicità ingannevole e ne ha vietato l'ulteriore diffusione.
Fonte: Consorzio Dop Chianti Classico