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Vendere olio extra vergine di oliva con parametri fuori norma è reato “particolarmente tenue”

Per la prima volta in un processo oleario si applica la riforma del 2015 che prevede la mancata condanna penale “laddove per le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa risulti essere particolarmente tenue”. Non basta più provare che un olio è fuorilegge per ottenere una pena

26 ottobre 2017 | T N

Nel 2015 all'azienda Pietro Isnardi Srl, più in particolare al titolare Carlo Isnardi, veniva contestato il reato di frode in commercio in quanto aveva venduto olio indicato in etichetta come extra vergine di oliva risultato irregolare.

L’irregolarità, secondo il capo di imputazione, consisteva in “un contenuto di stigmastadieni (0,37 nell’analisi di prima istanza e 0,45 mg/kg nella successiva revisione) superiore al limite massimo di 0,05 mg/kg previsto dalla normativa vigente per la categoria di olio dichiarata."

L'azienda, nello specifico, si appellava a problemi d'ordine tecnico ai macchinari e/o a un'inadeguata pulizia degli stessi, e, visto che sono utilizzati tanto per l'olio d'oliva quanto per l'extra vergine, a una possibile contaminazione.

Durante la requisitoria finale, il pubblico ministero ha chiesto la non punibilità: “Il prodotto non era genuino per essere venduto come extra vergine di oliva, ma poteva essere venduto come normale olio, dato che non era pericoloso per la salute. Il danno provocato sarebbe stato esiguo così come l’eventuale guadagno per Isnardi”.

Sulla stessa linea anche l'avvocato di Isnardi che ha ribadito che “l’evento non è né dannoso né pericoloso. Il fatto però non è più accaduto dopo l’episodio incriminato”

Il giudice del Tribunale di Imperia, con sentenza del 26 ottobre 2017, ha accolto la richiesta delle parti pronunciando una sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

E' quindi la prima volta che si applica la riforma del 2015 che stabilisce la non punibilità per i reati “per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, laddove per le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa risulti essere particolarmente tenue”.

Carlo Isnardi, tecnicamente, non è stato assolto ma è stato dichiarato non punibile. E' la prima volta che si applica tale normativa in un processo oleario.

E' evidente che, se tale linea di condotta entrasse nella giurisprudenza, il reato di frode in commercio per l'olio extra vergine di oliva fasullo sarebbe praticamente estinto, considerando che le frodi attualmente in voga (deodorato su tutte) non costituiscono un pericolo per la salute pubblica e che la differenza di prezzo tra olio di oliva ed extra vergine, al dettaglio, è tanto piccola che il guadagno illecito può essere giudicato “esiguo” dal pubblico ministero.