Economia

Le prestazioni occasionali di manodopera. I requisiti necessari

Flessibilità non vuol dire elusione. La nostra esperta Antonella Casilli ci introduce in un ambito su cui è bene essere correttamente informati

22 novembre 2008 | Antonella Casilli



Avevamo interrotto il discorso, la settimana passata, sulle
prestazioni occasionali (link esterno) che sono disciplinate dalla cosiddetta legge Biagi all’articolo 61.
Si tratta di rapporti che pur presentando il carattere del coordinamento con l’attività del committente data l’occasionalità non sono assoggettate a progetto.

Per configurarsi l’occasionalità devono contemporaneamente essere presenti i seguenti requisiti: la durata complessiva non superiore a trenta giorni con lo stesso committente e con un compenso complessivo inferiore a 5 mila euro.

Accanto alle prestazioni occasionali vi sono le prestazioni occasionali di tipo accessorio, non tutti i lavoratori, però, sono destinatari di questa chance lavorativa, ma solo i soggetti a rischio di esclusione sociale, ovvero chi non è ancora entrato nel mercato del lavoro o è in procinto di uscirne.

Sono quindi deputati a svolgere questo tipo di attività: disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei
sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Si configurano tipologie lavorative di questa specie, come: piccoli lavori domestici a carattere straordinario (compresa assistenza domiciliare a bambini e anziani ammalati e con handicap); insegnamento privato supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, nonché pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritatevoli; collaborazione con enti pubblici e di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

Queste attività possono coinvolgere il lavoratore per una durata non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare e non danno complessivamente luogo a compensi superiori a tremila euro sempre nel corso dello stesso anno solare.

Il diritto del lavoro è una materia per niente arida e in continua evoluzione non vorrei rischiare, quindi, di inaridirla io, dilungandomi a trattare il momento dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro ma, in linea sintetica e generale, è bene ricordare che l’incontro avviene alla luce del collocamento pubblico o autorizzato, perché flessibilità non vuol dire elusione.



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