Economia

LA FINANZIARIA 2007 NON PENALIZZA L’AGRICOLTURA. RESTANO TUTTAVIA DUBBI SULLE RIPERCUSSIONI, ANCHE BUROCRATICO-AMMINISTRATIVE, DELLA MANOVRA NEL SUO COMPLESSO

Invarianza fiscale e contributiva, incentivazione dello sviluppo della forma societaria, farmer’s market e agribioenergie. Questi sono i capisaldi delle misure agricole contenute nella manovra di bilancio per il 2007. Vi sono anche novità, non sempre positive, riguardo a deducibilità dei costi e comunicazioni relative ai rapporti di lavoro

13 gennaio 2007 | Graziano Alderighi

Una manovra che ha puntato troppo sull’aumento delle entrate, piuttosto che sul contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica ma che colpisce non così duramente il settore agricolo.

Tra i nuovi oneri, l’introduzione di un aggravio d’imposta sui fabbricati rurali e l’aggiornamento delle classi di coltura, incrociando i dati delle domande Pac. E’ stata inoltre reintrodotta l’imposta sulle successioni, anche se con un alleggerimento per la trasmissione di imprese.
Non meno oneroso è il “pacchetto lavoro” che, nell’ottica di una strategia di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, contiene alcuni provvedimenti estremamente restrittivi e complessi, che comporteranno nuovi oneri burocratici ed economici per le imprese.
La riduzione del cuneo fiscale, misura molto pubblicizzata dal Governo, avvantaggia solo una piccola parte delle imprese agricole.
Si sono invece ampliate la rateizzazione e le agevolazioni sui contributi previdenziali per le aziende colpite da calamità atmosferiche ed eventi eccezionali.

Agrobioenergie
Gli obiettivi sono “lo sviluppo di filiere agroenergetiche, con priorità a progetti pluriennali a elevata intensità occupazionale e a maggiori benefici ambientali ivi inclusi quelli connessi alla riduzione di gas a effetto serra”. Scompare così il vincolo introdotto dalla legge 81/2006 tra biocarburanti e materia prima agricola nazionale, ma si rafforza il concetto di ecocompatibilità dei progetti
Il futuro dei carburanti di origine agricola dovrà fare a meno anche del vincolo che nella legge 81 legava la materia prima a intese di filiera.
Il plafond agevolato di biodiesel passa da 200 a 250mila tonnellate. L’esenzione dell’accisa, tuttavia, è dell’80% e non più totale.
L’utilizzo dell’olio vegetale viene inoltre defiscalizzato dalle accise per l’autoimpiego da parte degli agricoltori, entro un tetto di spesa di 1 milione di euro.

Sviluppo della forma societaria in agricoltura
I commi da 1093 a 1096 sono volti a favorire lo sviluppo della forma societaria i agricoltura, consentendo alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, che siano società agricole, di optare per l’applicazione di un regime catastale più favorevole, cioè di essere tassate in base al reddito catastale agrario, disciplinato dall’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni).
Coefficiente di redditività forfetario (25%), per le società (di persone ed a r. l.), costituite da imprenditori agricoli che esercitano (esclusivamente), attività di conservazione, manipolazione, trasformazione, etc. di prodotti agricoli;

Vendita diretta – Farmer’s market
Viene adeguato il volume d’affari oltre i quali gli imprenditori agricoli sono esonerati da norme
e adempimenti previsti dall’ordinaria attività commerciale (per esempio l’accesso all’attività e gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi), mantenendo inalterati i benefici fiscali propri dell’attività agricola. E’ stato riscritto l’articolo 4 della legge di orientamento (228/2001) e gli 80 milioni di vecchie lire di ricavi per gli imprenditori individuali e i 2 miliardi di vecchie lire per le società diventano rispettivamente 80mila e 2 milioni di euro

Pacchetto lavoro
Tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli (fanno eccezione le agenzie private per il lavoro) e le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare al Centro per l’Impiego competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente all’instaurazione stessa.
Oltre ai rapporti di lavoro subordinato, dovranno essere comunicati anche i rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (anche nella modalità a progetto), di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo; la stessa regola vale anche per i tirocini di formazione e di orientamento e ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata.
La comunicazione trasmessa entro il giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.
Qualora vi siano urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione di assunzione potrà essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro; dovrà ad ogni modo essere preceduta da una comunicazione semplificata al Centro per l’Impiego competente (avente data certa di trasmissione), entro il giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro, contenente la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
E’ confermato l’obbligo dei datori di lavoro di comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i 5 gg. successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato, mentre per i rapporti a tempo determinato tale obbligo di comunicazione rimane solo nelle ipotesi in cui la cessazione avvenga in data diversa da quella indicata nella comunicazione di assunzione.
I datori di lavoro che assumono cittadini extracomunitari non saranno più tenuti a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, alla locale Questura, a seguito della modifica dell’art. 7, co. 1, del D.Lgs. 286/98.

Auto aziendale
Il decreto legge collegato alla Finanziaria 2007 ha introdotto invece nuovi limiti alla deducibilità delle imposte dirette sull’auto aziendale e sulle prestazioni accessorie (manutenzione, riparazione, ricambi e carburante). Un emendamento, approvato il mese scorso, prevede comunque la possibilità di rivedere le regole quando l’Unione europea darà una risposta sulla percentuale di detrazione dell’Iva.
I provvedimenti riguardano le tre formule di acquisizione della vettura (acquisto, leasing e noleggio a lungo termine).
- le aziende che non utilizzano i veicoli come beni strumentali nell’esercizio della propria attività, che finora potevano dedurre del 50% le imposte dirette sulle loro auto e sulle prestazioni accessorie, ora non possono più farlo. L’indeducibilità vale sia per i veicoli ad uso esclusivo aziendale, sia per quelli destinati ai dipendenti.
- le aziende che concedono l’auto in uso promiscuo (sia aziendale, che personale) ai dipendenti, che prima potevano dedurre totalmente le imposte, ora possono dedurre solo l’importo che costituisce il reddito da lavoro.
- Non ci sara' invece, almeno per il 2006, il maggior prelievo fiscale sui dipendenti che usufruiscono di un' auto aziendale come fringe benefit. Il governo ha presentato al Senato un emendamento alla Finanziaria che modifica la norma già approvata nel decreto fiscale.
- Solo le aziende che utilizzano le auto esclusivamente come beni strumentali nell’attività della propria impresa (ad esempio concessionari e autonoleggi) hanno diritto alla deduzione integrale.


Servizi telefonici
La Finanziaria 2007 ha ridisegnato la deducibilità dei costi relativi ai servizi telefonici: a partire dal 1 gennaio 2007 i costi telefonici di qualsiasi genere saranno deducibili per un importo pari all’80% del costo sostenuto. Tale nuova percentuale riguarda:
• tutti i tipi di trasmissione voce e dati (fissa e mobile, internet, fibre ottiche, ecc.);
• tutti i costi connessi i mezzi elettronici di comunicazione (costi di utilizzo, ammortamenti, canoni di leasing, costi di manutenzione, ecc.);
• sia le imprese (individuali o società) che i professionisti (individuali o in forma associata).
Tale nuova misura di detrazione, applicabile dal 1 gennaio 2007, riguarderà anche gli impianti di telefonia acquistati in precedenza dai contribuenti, fatte ovviamente salve le deduzioni già beneficiate nel passato. Per quanto riguarda gli autotrasportatori, a favore di questi rimane invariata la possibilità di beneficiare della deduzione integrale delle spese relative ad un impianto di telefonia relativamente ad ogni veicolo. La modifica introdotta dalla Finanziaria 2007 non riguarda il trattamento Iva delle spese di telefonia; infatti, a fronte dell’uniformazione del criterio di deducibilità dei costi, il trattamento Iva è rimasto invariato:
• deduzione al 50% delle spese relative ai servizi di telefonia mobile;
• deduzione al 100% delle spese relative agli altri servizi di comunicazione telefonica ovvero via internet o via fax.