Economia
UNA LUNGA ATTESA. DALLA VENDITA ALL’INCASSO POSSONO TRASCORRERE MESI. I RITARDI NEI PAGAMENTI STANNO DIVENTANDO UNA PRASSI CONSOLIDATA. ECCO COME DIFENDERSI
Esiste una specifica e consolidata normativa in materia di recupero crediti. Solo raramente però i produttori agricoli vi fanno ricorso. Paura di perdere il cliente e di farsi una “brutta fama” sono le ragioni più comuni. In alcuni casi è tuttavia necessario agire. Vi presentiamo un quadro dei passaggi necessari per recuperare un credito
01 ottobre 2005 | Graziano Alderighi
Purtroppo accade sempre più spesso in questo periodo di crisi che i pagamenti tardino, che non vengano rispettate le scadenze, che si incassi con sempre maggiore difficoltà e a distanza di molto tempo dalla consegna della merce.
La paura di perdere il cliente e di crearsi una âbrutta famaâ spinge molti produttori a evitare ogni azione di forza, aspettando e affidandosi al buon cuore del creditore.
Talvolta la proverbiale pazienza del contadino non paga. Ecco allora gli strumenti con i quali far valere i propri diritti.
Messa in mora
La costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al debitore dal creditore, e per iscritto, di adempiere l'obbligazione. Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.
Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono: l'inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale, se non pattuiti diversamente; l'interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 Codice Civile); l'obbligo in capo al debitore di risarcire l'eventuale danno.
Interesse legale
Il D.L. 231 del 9.10.2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" ha previsto inoltre che se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: - trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; - trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; - trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; - trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Il tasso di interesse legale è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con decreto. In caso il Ministro del Tesoro non provveda entro il 15 dicembre, il tasso dell'interesse legale rimane invariato per l'anno successivo.
L'ultimo provvedimento in tal senso è stato il D.M. 1.12.2003, con il quale la misura del saggio degli interessi legali al 2,5% in ragione d'anno.
Inoltre è sempre possibile stabilire un tasso di interesse, diverso da quello legale, purché il saggio non sia considerato usurario e il relativo patto sia stipulato in forma scritta.
Decreto ingiuntivo
Un decreto ingiuntivo è l'ordine dato dal giudice al debitore di adempiere al pagamento entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni).
Esso viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. Richiede, per la sua emissione, che il credito sia provabile a mezzo di prova scritta e più in particolare sono considerate prove idonee: - le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata; i telegrammi; gli estratti autentici delle scritture contabili; in alcuni casi, la giurisprudenza considera prova scritta anche le fatture commerciali.
L'art. 642 del Codice di procedura civile. prevede che, su istanza del ricorrente, il decreto ingiuntivo possa essere dichiarato immediatamente esecutivo (senza perciò che sia necessario attendere il termine di quaranta giorni per verificare se il debitore paga o si oppone). Tale richiesta può essere accolta se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.
Fin qui le norme di legge. Abbiamo però voluto andare oltre e per gli approfondimenti del caso ci siamo rivolti allâavvocato Barbara Mattafirri (link esterno)
- Vi sono delle indicazioni che può fornire a chi vuole scrivere da solo una lettera di messa in mora?
Eâ bene tenere presente che la lettera deve assolutamente fornire le seguenti indicazioni nel modo più dettagliato possibile: dati e/o ragione sociale del debitore, importo esatto del debito e causa di questo (se fattura indicarne gli estremi), diffida al pagamento entro un termine prefissato (di solito 7-10 giorni).
- Quanto tempo occorre per ottenere un decreto ingiuntivo? Quanto costa ottenere un decreto ingiuntivo?
Usualmente sono sufficienti dai sette ai quindici giorni dal momento della presentazione dellâistanza in Tribunale, tutto dipende dal carico di lavoro del giudice nel periodo. Dal momento della notifica al creditore del decreto ingiuntivo scattano i 40 giorni, al termine dei quali il creditore può nuovamente rivolgersi al Tribunale, Ufficiale giudiziario, per la riscossione del debito.
Il compenso dellâavvocato viene calcolato sulla base del tariffario dellâOrdine ed è commisurato allâentità del debito, oltre ai bolli e altre spese di registrazione o di presentazione dellâistanza.
- Come ci si può tutelare contro ritardi nei pagamenti? Si possono inserire in un contratto delle clausole di garanzia?
Si può stabilire un pagamento a mezzo di cambiali, oppure farsi versare una caparra cautelativa. Sono entrambe opzioni possibili, anche se poco utilizzate e praticabili.
Eâ anche possibile concordare degli interessi di mora più alti di quelli legali, in particolare lâUnione europea ha sancito, attraverso un regolamento, saggi specifici relativi alle transazioni commerciali. Infine esiste la possibilità di inserire nel contratto clausole penali, ovvero di risarcimento danni, nel caso di ritardati pagamenti.