Ambiente

LA UE MULTERA’ L’ITALIA PER ALCUNE VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

La Commissione europea sta portando avanti cinque procedimenti di infrazione nei confronti del nostro Paese, contestandoci di avere violato regolamenti comunitari per la protezione dell’ambiente e della salute umana

22 aprile 2006 | T N

In due casi la Commissione si appresta ad inviare all’Italia due pareri motivati per esortarla a rispettare alcune sentenze già pronunciate dalla Corte di giustizia sull’inadeguata gestione di alcune discariche. Una risposta insufficiente a detti pareri potrebbe indurre la Commissione a chiedere alla Corte di imporre sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia. La Commissione invierà inoltre pareri motivati per altri tre casi, di cui uno per la mancata adozione di misure per il rispetto dei limiti previsti per alcuni inquinanti atmosferici in numerose parti d’Italia e due per la violazione delle regole sulla caccia.
Il commissario all’Ambiente Stavros Dimas ha dichiarato: “Violare la normativa ambientale UE significa ridurre la protezione della salute dei cittadini italiani e dell’ambiente. È necessario che le autorità italiane si affrettino a rettificare la situazione.”
Pareri motivati per il mancato rispetto di precedenti sentenze sulle discariche di rifiuti
In due casi distinti la Commissione si appresta ad inviare all’Italia un parere motivato perché si conformi ad alcune sentenze della Corte di giustizia che la condanna per la cattiva gestione di alcune discariche di rifiuti. In caso di risposta insoddisfacente dell’Italia, la Commissione ha il potere di chiedere alla Corte di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia fino alla cessazione della violazione.

- Castelliri
Nel settembre 2004 la Corte di giustizia ha giudicato che l’Italia aveva violato la direttiva quadro del 1975 sui rifiuti, che stabilisce le definizioni e i requisiti fondamentali in materia di gestione dei rifiuti, in riferimento ad una discarica illecita di rifiuti pericolosi situata vicino a Castelliri, nel Lazio. La discarica aveva ottenuto l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti urbani, considerati non pericolosi, ma era anche utilizzata illegalmente per l’eliminazione di rifiuti pericolosi. Una perizia effettuata nell’ambito di un’indagine penale dalle autorità italiane ha constatato l’esistenza di un rischio potenziale di inquinamento delle acque sotterranee a causa di fughe di liquidi contaminati provenienti dalla discarica.
A seguito della sentenza della Corte, le autorità italiane hanno deciso di ritirare i rifiuti dalla discarica e smaltirli in modo sicuro.
Tuttavia, solo una parte dei rifiuti è stata ritirata e il completamento dell’operazione dipende dall’erogazione di fondi che non sono stati ancora messi a disposizione. La Commissione ha pertanto concluso che l’Italia non ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia e nel dicembre 2005 le ha trasmesso una lettera di costituzione in mora invitandola a rispettare la sentenza della Corte. La risposta dell’Italia ha confermato che la situazione permane invariata e di conseguenza la Commissione ha deciso di proseguire con la seconda fase del procedimento (parere motivato).

- Campolungo
La Commissione sta inviando all’Italia anche un parere motivato per mancata conformità ad una sentenza pronunciata dalla Corte nel dicembre 2004 su una discarica illecita a Campolungo, vicino ad Ascoli Piceno nelle Marche. La discarica, abbandonata dalla fine degli anni ‘80 ma non ancora decontaminata, è situata a soli 3 metri al di sopra della falda freatica e nelle vicinanze di un fiume che spesso la inonda.
Dopo la sentenza della Corte, le autorità italiane hanno annunciato la firma di un accordo tra il governo nazionale e le Marche relativo a misure correttive per una parte della discarica. Poiché tuttavia le misure previste sono solo parziali e non è chiaro se saranno effettivamente attuate, la Commissione ha concluso che l’Italia non ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia e lo scorso dicembre le ha quindi inviato una lettera di costituzione in mora intimandole di rispettare la pronuncia della Corte. La risposta dell’Italia ha confermato il convincimento della Commissione sull’inadeguatezza delle misure previste e di conseguenza il procedimento di infrazione prosegue il suo corso.

Parere motivato in materia di qualità dell’aria
La Commissione è in procinto di inviare all’Italia un parere motivato per aver violato la normativa comunitaria sulla qualità dell’aria, che mira a proteggere il cittadino e l’ambiente dagli effetti nocivi dell’inquinamento. Il caso riguarda l’assenza di misure per ridurre l’inquinamento atmosferico, con riferimento ai livelli di particolato (PM10), uno degli inquinanti atmosferici più pericolosi per la salute umana perché penetra in profondità nei polmoni, al biossido di azoto (NO2) e agli ossidi di azoto (NOx), che hanno molti effetti diversi sulla salute e sull’ambiente.
Nel 2001 e nel 2002 l’Italia ha trasmesso un elenco di agglomerati e zone in cui i livelli di concentrazione di particelle, NO2 e NOx risultavano particolarmente elevati, ma per la maggior parte di tali agglomerati e zone ha poi omesso di adottare piani o programmi per garantire che la qualità dell’aria fosse conforme alle norme.
Tali misure avrebbero dovuto essere comunicate alla Commissione entro il 31 dicembre 2003, ma per 17 aree mancano tuttora le misure per la riduzione dei livelli di NO2 e di NOx, mentre 25 aree devono ancora dotarsi di piani o programmi per combattere i livelli eccessivi di particelle. Tali omissioni violano la direttiva quadro del 1996 sulla qualità dell’aria e la direttiva derivata del 1999.

Pareri motivati sulla caccia agli uccelli
La Commissione ha deciso di inviare all’Italia un parere motivato per la violazione della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici in due casi distinti, uno che riguarda la Sardegna e l’altro la regione Veneto.
La direttiva impone agli Stati membri di instaurare un regime generale di protezione per le specie di uccelli cui è applicabile. Gli Stati membri possono derogare a tale protezione generale, e consentire quindi la cattura o l’abbattimento di una piccola quantità di uccelli, a condizione che la deroga precisi le specie interessate, le circostanze in cui è possibile abbattere gli uccelli e che rispetti alcuni altri requisiti. .
La normativa regionale del Veneto e della Sardegna, che autorizza in circostanze eccezionali la cattura e l’abbattimento degli uccelli protetti dalla direttiva, non garantisce pienamente il rispetto dei requisiti e delle condizioni del regime di deroga previsto dalla direttiva. La Commissione ritiene che ciò consenta un numero eccessivo di catture o di abbattimento di uccelli.

Iter procedurale
L’articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti degli Stati membri che non adempiono ai loro obblighi.
Se ritiene che vi sia una violazione del diritto comunitario tale da legittimare l’apertura di un procedimento di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro interessato una diffida o lettera di costituzione in mora (prima fase del procedimento di infrazione), invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro un termine ben preciso, in genere di due mesi.
Alla luce della risposta o della mancata risposta da parte dello Stato membro interessato la Commissione può decidere di formulare un parere motivato (seconda fase del procedimento di infrazione), nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che vi sia stata una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro ad adempiere entro un termine ben preciso (in genere di due mesi).
Qualora lo Stato membro non si conformi al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario.
L’articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire contro uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia. Sempre a norma dell’articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di irrogare sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato.

Fonte: Ue