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Ocm vino, al via un programma di sostegno per il settore

Il documento contiene dettagli sulle 11 misure previste, dai sistemi di pagamento destinati ai coltivatori alla promozione sui mercati, dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ad altri fondi ed ad altro ancora

28 giugno 2008 | T N

L’accordo politico del 19 dicembre scorso in seno al Consiglio dei Ministri agricoli dell’Ue ha assegnato all’Italia per finanziare il Programma Nazionale di Sostegno 238 milioni di euro per il 2009, 298 milioni per il 2010, 294 milioni per il 2011, 341 milioni per il 2012 e 337 a partire dal 2013.
Il Piano prevede l’attivazione di 11 misure che possono essere classificate in due tipologie: le misure permanenti, la cui applicabilità è prevista per tutto il periodo di funzionamento della nuova OCM e le misure transitorie, che, se attivate, possono restare operative solo per un periodo limitato di tempo.

Il programma predisposto si prefigge diversi obiettivi:

1) accompagnare la transizione dal vecchio al nuovo regime attenuando gli effetti sui redditi dei produttori di uva e di vino;

2) realizzare un maggior sviluppo ed integrazione della filiera;

3) consolidare il livello qualitativo della produzione e migliorare la competitività del settore al fine di avvicinarsi ad un equilibrio di mercato;

4) sostenere la viticoltura in aree sensibili dal punto di vista paesaggistico e tutelare il valore e le tradizioni culturali connesse alla produzione vitivinicola.

Il Piano prevede anche la fissazione di una cosiddetta “Riserva”, che ha una dotazione di 10 milioni di euro l’anno che potrà essere utilizzata o per l’attivazione di una eventuale distillazione di crisi, nel caso si verificassero le condizioni, oppure per aumentare le risorse a favore delle altre misure, in primis verso quella di ristrutturazione dei vigneti.


PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO NEL SETTORE DEL VINO

Qui di seguito si presenta uno stralcio del documento.

Premessa
Il nuovo regolamento sull’OCM vino, il cui testo è in fase di definizione presso il Consiglio UE, prevede, tra l’altro, le norme relative ai programmi nazionali di supporto, con lo scopo di “finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo”.
In proposito, va rilevato come allo stato attuale, in assenza del testo definitivo del regolamento quadro e di quelli applicativi, che saranno disponibili solo nella tarda primavera, sia di fatto impossibile procedere alla definizione completa del programma nazionale di sostegno.
Ciò nonostante, considerati i tempi ristretti, è necessario avviare, sin da ora, il percorso di definizione del programma di supporto del nostro Paese per presentare lo stesso alla Commissione UE nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine prescritto ( 30 giugno 2008).

Il quadro comunitario
Ogni Paese membro predispone e sottopone alla Commissione un unico programma nazionale quinquennale, per la prima volta entro il 30 giugno 2008, rispondente alle peculiarità regionali. Il programma nazionale viene approvato, mediante il meccanismo del silenzio assenso, trascorsi mesi dalla sua presentazione, salvo specifiche obiezioni sollevate da parte della Commissione.

Il programma nazionale di sostegno si compone di un preciso elenco di elementi individuati dall’art.6 del regolamento quadro:
a) una dettagliata descrizione delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;
b) i risultati delle consultazioni tenute;
c) una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;
d) uno scadenziario di attuazione delle misure;
e) una tabella finanziaria generale, indicante le risorse da stanziare e la ripartizione indicativa tra le misure;
f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare per l’attività di monitoraggio e valutazione, oltre ai passi da intraprendere per assicurare che il programma sia implementato in maniera appropriata ed efficace;
g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l’attuazione del programma.

Il quadro nazionale
Al fine di assicurare la tempestiva definizione del programma nazionale di sostegno, che lo renda applicabile già nella prima campagna di funzionamento della nuova OCM (2008/2009), si ritiene opportuno definire i seguenti elementi, con il presente atto e sulla base di quanto disposto dall’art. 6
del regolamento quadro:
- la descrizione delle misure proposte e la quantificazione degli obiettivi (punto a);
- lo scadenziario di attuazione delle misure (punto d);
- la tabella finanziaria generale, indicante le risorse e la ripartizione indicativa tra le misure (punto e);
- i principi per determinare i criteri e gli indicatori quantitativi per l’attività di monitoraggio e valutazione (punto f).

In relazione al punto f), saranno successivamente individuati, in dettaglio ed a livello nazionale, i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare per l’attività di monitoraggio e valutazione: il processo di monitoraggio e valutazione potrà essere condotto solo se impostato già in fase di avvio del programma. A tal fine, si rende evidente l’opportunità di predisporre un idoneo schema di
domanda di partecipazione alle diverse misure previste dal programma di supporto, da adottare ed eventualmente integrare in tutti i contesti regionali, che tenga conto della necessità di rilevare il set di informazioni utili alla costruzione dei previsti indicatori di monitoraggio. Solo in tal modo, infatti, si potrà realizzare una valutazione in grado di assicurare la piena ed efficace
implementazione del programma.

Tale attività sarà svolta successivamente all’adozione del presente atto, in occasione della
predisposizione delle regole generali sull’applicazione delle singole misure, così come la definizione degli altri elementi previsti all’articolo 6, in accordo con le Amministrazioni regionali e Province autonome, senza ricorrere al parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il programma nazionale
Il regolamento quadro articola gli interventi attuabili mediante il programma nazionale di sostegno in un menù composto di ben 11 misure a disposizione di ciascun Paese membro.
Il programma nazionale di supporto deve contenere l’attivazione di almeno una delle 11 misure previste, la cui applicazione è sempre facoltativa e lasciata alla discrezione dei singoli Paesi membri. Non è possibile, invece, includere nel programma nessuna misura aggiuntiva rispetto a quelle elencate nel menù. Ugualmente, non si possono concedere aiuti a misure che beneficiano del sostegno comunitario ai sensi del Reg. 1698/05 del Consiglio, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte fondo FEASR, per il periodo 2007/2013,di seguito denominato “Sviluppo rurale”ed ai progetti di ricerca.

Le 11 misure previste possono essere classificate in due tipologie: le misure permanenti, la cui applicabilità è prevista per tutto il periodo di funzionamento della nuova OCM e le misure transitorie, che, se attivate, possono restare operative solo per un periodo limitato di tempo.

Misure permanenti:
- Schema pagamento unico a sostegno dei coltivatori di vite
- Misure di promozione sui mercati dei paesi terzi
- Regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti
- Vendemmia in verde
- Fondi di mutualizzazione
- Assicurazione del raccolto
- Investimenti
- Distillazione dei sottoprodotti

Misure transitorie:
- Distillazione per l’alcole ad uso bocca
- Distillazione di crisi
- Impiego di mosti concentrati

Le risorse finanziarie assegnate ai programmi nazionali di supporto si presentano limitate, rendendo necessario attivare tutte le possibili sinergie tra programmi nazionali di supporto, da un lato, e PSR, dall’altro, al fine di garantire un maggior impatto al complesso degli interventi posti in essere.

Nell’individuazione delle misure da attivare, così come nella declinazione dei loro obiettivi e criteri di applicazione a livello regionale, le Amministrazioni competenti assicurano il rispetto della coerenza tra le diverse azioni e misure intraprese all’interno dei differenti programmi operanti sul fronte dell’OCM e sul fronte dei programmi di “Sviluppo rurale”.

Il programma predisposto sarà finalizzato ad assicurare, a partire dalla prima campagna (2008/2009), l’avvio di una parte delle misure contemplate dal nuovo regolamento mentre, per le altre, l’attivazione sarà prevista a partire dal secondo anno. Questo approccio consentirà, entro la seconda campagna di funzionamento della nuova OCM, di sottoporre a revisione il programma,
anche sulla base della valutazione dell’esperienza del primo anno, previo confronto con le organizzazioni professionali e di settore ed accordo con le Amministrazioni regionali. In questa seconda fase saranno anche disponibili i testi giuridici definitivi ed un’interpretazione consolidata dei rapporti tra le diverse misure dell’OCM e quelle previste dallo “Sviluppo rurale”.

Gli obiettivi
Il programma predisposto è finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
1) accompagnare la transizione dal vecchio al nuovo regime attenuando gli effetti sui redditi dei produttori di uva e di vino;
2) realizzare un maggior sviluppo ed integrazione della filiera;
3) consolidare il livello qualitativo della produzione e migliorare la competitività del settore al fine di avvicinarsi ad un equilibrio di mercato;
4) sostenere la viticoltura in aree sensibili dal punto di vista paesaggistico e tutelare il valore e le tradizioni culturali connesse alla produzione vitivinicola.

Le singole misure
Descrizione ed obiettivi
Viene riportata, di seguito, una breve descrizione delle misure previste dal Regolamento, gli obiettivi cui le stesse tendono e l’ambito di applicazione. Nel programma sono assunte le misure che consentiranno maggiormente la realizzazione degli obiettivi. Con le modalità applicative verrà definito il ruolo delle Organizzazioni dei Produttori nella gestione delle misure. Le dotazioni
finanziarie assegnate ad alcune misure sono flessibili: le Regioni e le Province autonome potranno, nell’ambito degli importi attribuiti a ciascuna misura e secondo le indicazioni contenute nel successivo paragrafo 7 (quadro finanziario), destinarli, in tutto o in parte, ad altre misure. A titolo esemplificativo, la Regione può decidere di attivare, in una determinata campagna, la vendemmia in verde utilizzando i fondi disponibili per altre misure che ritiene meno rispondenti alle esigenze dei produttori.

1. Schema pagamento unico a sostegno dei coltivatori di vite
Prevede la concessione di un aiuto disaccoppiato ai viticoltori, comporta il trasferimento dei corrispondenti importi al reg. Ce n.1782/03 e seguirà le regole dell’aiuto disaccoppiato previste dal Regolamento stesso. I fondi destinati a tale misura non saranno più disponibili per le altre misure
di supporto.
L’applicazione del regime dell’estirpazione nelle prime tre campagne non appare coerente con questa misura. Quindi, per i primi tre anni, non verrà applicata e si potrebbe eventualmente ipotizzare la sua applicazione in un momento successivo. E’ una misura che presuppone un mercato tendenzialmente in equilibrio.
La misura non è inserita nel piano nazionale.

2. Promozione sui mercati dei Paesi terzi
E’ possibile attivare misure di informazione e promozione dei vini italiani sui mercati dei paesi terzi. Il contributo alle attività di promozione non può superare il 50% delle spese eleggibili e sono finanziabili esclusivamente quelle elencate all’articolo 9.

Esistono molte similitudini tra le azioni indicate all’articolo 9 e quelle previste nel regolamento (CE) n. 3/2008 riguardanti informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi.
Analogamente al Reg. 3/2008, le risorse saranno gestite a livello nazionale, potendo così assicurare il finanziamento di un maggior numero di progetti, tra quelli presentati. Sarà possibile assicurare l’attuazione di interventi di interesse nazionale, in grado di apportare benefici non solo alla produzione di una singola regione, ma al sistema produttivo italiano nel suo complesso.

Le risorse saranno ripartite a livello regionale e saranno erogate sulla base di linee guida nazionali, concordate con le Regioni, che contemplino la destinazione del 30% delle risorse a progetti di dimensione nazionale. La ripartizione avverrà il primo anno in base alla chiave di riparto di ciascuna Regione di cui al successivo paragrafo 7 e sarà rivista per la prossima
annualità.

Raggiunge l’obiettivo di migliorare la competitività del settore.
Per il primo anno, la misura sarà applicata con una dotazione finanziaria molto limitata, in considerazione del limitato periodo di tempo disponibile, trattandosi di un’azione per la quale è necessaria una certa programmazione.
La misura è inserita nel piano nazionale.

3. Regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti riprende in parte le disposizioni vigenti in materia.
Raggiunge l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso l’adeguamento delle strutture viticole ai nuovi orientamenti dei consumi e tutelare il valore paesaggistico e le tradizioni culturali connesse alle produzione vitivinicola.

E’ una misura che si attuerà obbligatoriamente, come indicato nel paragrafo 7 relativo al quadro finanziario e si applicherà a livello regionale sulla base di modalità stabilite a livello nazionale.
Tutti i fondi eventualmente disponibili a livello nazionale (riserva/promozione ecc.) o regionale potranno confluire nella ristrutturazione e riconversione. La misura si applicherà tenendo conto del comma 6 dell’articolo 10 del Doc. 6702/08 del Consiglio.
La misura è inserita nel piano nazionale.

4. Vendemmia in verde
Consiste nella distruzione totale o nell’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie vitata.
Il sostegno è sotto forma di aiuto forfettario per ettaro e non può, comunque, superare il 50% della somma dei costi sostenuti e della conseguente perdita di reddito.

La misura si attuerà in un momento successivo, tenuto conto delle domande di estirpazione, e verrà applicata a livello regionale per rispondere alle necessità locali, riguardando zone estese all’interno di ogni singola Regione. Nel tempo potrà dimostrarsi un’utile alternativa alla distillazione di crisi.
E’, inoltre, complementare o sostitutiva dell’aiuto accoppiato ai produttori che distillano. Dopo il 2012 potranno essere utilizzati i fondi della riserva per finanziare la misura.

Risponde agli obiettivi prefissati, in particolare alla tutela del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali ed al mantenimento dell’equilibrio del mercato, eliminando le eccedenze contingenti.
La misura è inserita nel piano nazionale e sarà applicabile a partire dalla II campagna.

5. Fondi di mutualizzazione
La misura fornisce un sostegno alla costituzione di fondi di mutualizzazione finalizzati a offrire assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro i rischi derivanti dalle fluttuazioni di mercato. Il sostegno assume la forma di un aiuto temporaneo e decrescente, finalizzato a coprire i costi amministrativi dei fondi.

Rappresenta una forma di intervento molto innovativa, che richiede per la sua attivazione l’avvio di un complesso processo burocratico e amministrativo (individuazione dei soggetti e loro abilitazione, modalità di funzionamento dei fondi, definizione dei costi amministrativi ecc.) e risponde all’obiettivo di mantenere l’equilibrio del mercato.

Si ritiene, però, opportuno valutare con grande attenzione l’opportunità di un suo inserimento nel programma nazionale, rimandandone l’eventuale avvio ad un momento successivo.
La misura non è inserita nel piano nazionale.

6. Assicurazione del raccolto
La misura prevede un sostegno all’assicurazione del raccolto, contribuendo alla salvaguardia dei redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, eventi climatici sfavorevoli, fitopatie o infestazioni parassitarie. Il sostegno assume la forma di un contributo finanziario con limiti stabiliti.

L’eventuale pagamento assicurativo non deve compensare i produttori al di là del 100% delle perdite di reddito subite e non deve creare distorsioni nella concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
Rappresenta uno degli interventi maggiormente innovativi posti in essere dalla nuova OCM.
Tuttavia, il nostro Paese promuove e sostiene, da alcuni anni, una rilevante azione di politica nazionale volta ad incentivare il ricorso dei produttori agricoli a strumenti di assicurazione del raccolto. L’intervento attuato a livello nazionale presenta sostanziali similitudini con quello proposto dall’OCM. Peraltro, il livello di adesione dei produttori di uve da vino ai programmi
sostenuti in ambito nazionale sembra avere dato negli anni buoni risultati in termini di partecipazione.

Per questa ragione, anche al fine di evitare sovrapposizioni e incompatibilità tra l’azione svolta a livello comunitario e quella svolta in ambito nazionale, si ritiene preferibile non dare attuazione alla misura, almeno nella prima fase di avvio del programma nazionale di supporto.
La misura non è inserita nel piano nazionale.

7. Investimenti
La misura è uguale a quella prevista dall’articolo 28 dello “Sviluppo rurale”. In considerazione dello stato di avanzamento della programmazione dello sviluppo rurale, i cui documenti regionali (PSR) sono in fase di attuazione, si rimanda al secondo anno la valutazione dell’opportunità di prevedere l’attuazione della misura all’interno del presente schema di programma di sostegno.

Ciò scaturisce dalla necessità di analizzare attentamente i possibili ambiti di sovrapposizione dei due strumenti d’intervento e di definire gli eventuali criteri di demarcazione e complementarità.
Si potrà ipotizzare un sistema alternativo di utilizzo dei fondi disponibili prediligendo, con limiti e criteri da individuare, i fondi dell’OCM e successivamente quelli previsti dallo Sviluppo rurale.

Non si ritiene, comunque, che la misura possa essere attivata nella prima campagna.
Quando sarà attivata, saranno assegnati alla misura i fondi precedentemente utilizzati per l’aiuto accoppiato per la distillazione ed una parte dell’aiuto accoppiato per l’arricchimento.
Consente di raggiungere l’obiettivo di realizzare un maggior sviluppo ed integrazione della filiera nonché di migliorare la competitività del settore.
La misura è inserita nel piano nazionale e sarà applicabile a partire dalla II campagna.

8. Distillazione dei sottoprodotti
E’ concesso un aiuto per la distillazione dei sottoprodotti. Il livello dell’aiuto, i cui massimali sono fissati a livello comunitario, tiene conto dei costi di raccolta e trasformazione delle fecce e delle vinacce. L’alcole prodotto è destinato esclusivamente alla biocarburazione o a scopi industriali.
Risponde all’obiettivo di consolidare il livello qualitativo della produzione. Sarà gestita a livello nazionale, senza ripartizione dei fondi tra le Regioni, per la mancanza di una collocazione omogenea sul territorio nazionale delle diverse distillerie cui spetterà l’aiuto.
La misura è inserita nel piano nazionale.

9. Distillazione dell’alcool per uso bocca
E’ una misura transitoria che può essere attuata fino al 31 luglio 2012.
Risponde all’obiettivo di accompagnare la transizione dal vecchio al nuovo regime attenuando gli effetti sui redditi. E’, infatti opportuno evitare che le misure di mercato, attualmente finanziate, cessino di applicarsi bruscamente.
E’ attivata a livello nazionale ed i relativi fondi sono ripartiti a livello regionale. Tuttavia, le Regioni possono decidere di destinare i fondi per altre misure quali: vendemmia verde, investimenti, riconversione e ristrutturazione e, se del caso, per la distillazione di crisi.
La misura è inserita nel piano nazionale con dotazione finanziaria decrescente.

10. Distillazione di crisi
E’ prevista la concessione di un aiuto transitorio fino al 31 luglio 2012, di natura regressiva e con limiti prefissati. Dopo tale data, qualora se ne verifichino le condizioni, la misura è attivata e finanziata con fondi nazionali e limitati ad una certa percentuale del budget, previo parere favorevole della Commissione UE.
Risponde all’obiettivo di accompagnare la transizione dal vecchio al nuovo regime attenuando gli effetti sui redditi e consente di disporre di uno strumento per intervenire in casi di situazioni impreviste (surplus, sostanziali riduzioni dei prezzi ecc) al fine di ripristinare l’equilibrio del mercato. Sarà attivata su richiesta motivata di ogni singola Regione.
La misura è inserita nel piano nazionale senza assegnazione predeterminata di fondi.

11. Impiego di mosti concentrati
E’ una misura transitoria che può essere attuata fino al 31 luglio 2012 e utilizzata per aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria.

La misura risponde all’obiettivo di migliorare la competitività della produzione nazionale svantaggiata dal sistema comunitario che mantiene il privilegio dell’uso del saccarosio, non consentito ai produttori italiani. L’uso di mosto concentrato è più oneroso rispetto all’utilizzo del saccarosio, tuttavia consente di mantenere e consolidare, in casi di condizioni climatiche
particolari, lo stesso livello qualitativo della produzione nazionale.

La misura è attivata a livello nazionale. Tuttavia, in base alla legge 82/2006, spetta alle Regioni e Province autonome verificare l’esistenza delle condizioni che giustificano tale pratica. Per evitare sforamenti di budget, non si pagherà più di 1,5° dal primo anno. Per gli anni successivi i gradi saranno fissati sulla base dell’andamento della spesa nell’anno precedente e, comunque, in modo
decrescente.

Se le Regioni non autorizzano tale pratica, i fondi possono essere utilizzati per finanziare tutte le altre misure. La misura è inserita nel piano nazionale con dotazione finanziaria decrescente.

Il quadro finanziario
Per avere i dettagli di ogni singola voce, con le tabelle e i vari riferimenti, si consiglia di scaricare direttamente il pdf dal sito del Mipaaf:
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Fonte: Mipaaf