Mondo Enoico

SI’ ALLO ZUCCHERAGGIO E AGLI AIUTI PER I MOSTI. IL PARLAMENTO EUROPEO ANNACQUA L’OCM VINO

Strasburgo ha deciso di intervenire. Molti gli emendamenti approvati che hanno dato chiari segni di opposizione all’approccio della Commissaria Fischer Boel. Richiesta maggiore attenzione per le denominazioni d’origine e per l’impatto della liberalizzazione dei diritti di reimpianto

24 novembre 2007 | Graziano Alderighi

La commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha approvato la relazione sulla riforma dell’Organizzazione comune di mercato (Ocm) del settore vitivinicolo presentata dall’eurodeputato del Ppe Giuseppe Castiglione.

Tra gli emendamenti approvati, risulta di particolare interesse per il nostro Paese quello riguardante lo zuccheraggio.
Secondo questa modifica, la pratica enologica presa in considerazione resta consentita nelle regioni che finora ne hanno approvato l’utilizzo (Germania, Lussemburgo, nord della Francia).
Per compensare questa concessione, alle regioni vitivinicole dell’Europa meridionale, Italia compresa, è stato consentito di continuare a godere degli aiuti comunitari ai mosti.

Tra gli emendamenti approvati più importanti la richiesta di una valutazione di impatto sull’eventuale liberalizzazione degli impianti di vigneti nelle zone di produzione vitivinicole prevista dalla proposta di riforma della Commissione, in particolare per i vini a denominazione d’origine, ma anche la maggiore protezione dei vini di qualità.
I deputati della Commissione agricoltura del Parlamento Europeo hanno infatti dato chiari segni di opposizione all’approccio liberista della Commissaria Fischer Boel, che si traducono anche nel divieto di consentire il vitigno e l’annata in etichetta per i vini senza Indicazione Geografica, ed hanno ribadito il concetto forte del legame con il territorio.

La Commissione ha inoltre accolto altre modifiche.
Nello specifico si prevede di aumentare la compensazione forfetaria ai produttori in caso di vendemmia verde, il rispetto dei metodi tradizionali di produzione nelle pratiche enologiche autorizzate, il divieto di autorizzazione con procedura semplificata di pratiche enologiche sperimentali, l’indicazione facoltativa in etichetta della percentuale di anidride solforosa, e la facoltà per lo Stato membro di proibire l’estirpazione in zone agricole depresse.