Mondo Enoico

ACCORDO TRA I MEMBRI DEL WORLD WINE TRADE GROUP SULL’ETICHETTATURA DEI VINI

Vengono armonizzate le regole, introducendo il concetto di campo visivo unico e principi generali sulle menzioni obbligatorie. Emanata anche una disposizione riguardante il vino di ghiaccio, il cosiddetto icewine

10 febbraio 2007 | T N

I rappresentanti dei membri del World Wine Trade Group (WWTG) hanno firmato il 23 gennaio a Canberra (Australia) un accordo sull'etichettatura del vino. Questo accordo che era stato siglato il 20 settembre 2006, è in linea con i principi che sono stati adottati dall’ OIV nel suo regolamento internazionale per l'etichettatura dei vini e in particolare gli emendamenti apportati nel 2005 e nel 2006 sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie.

Questo accordo, che entrerà in vigore soltanto quando sarà stato ratificato almeno da due paesi firmatari, riprende in particolare le definizioni dell’OIV relative "all'etichetta" ed al "campo visivo unico" e i principi generali che riguardano la leggibilità e la lingua utilizzata per le menzioni obbligatorie. Questo accordo resta tuttavia limitato a quattro menzioni obbligatorie (paese d'origine, nome del prodotto, volume nominale e titolo alcolometrico) mentre il regolamento dell’OIV stabilisce, oltre alle raccomandazioni per l'indicazione degli additivi e quella del responsabile del preimballaggio, elementi auspicabili per la tracciabilità del prodotto.

Si deve anche notare che questo accordo comprende una disposizione particolare che riguarda il vino di ghiaccio "Icewine" che è definito come vino che proviene esclusivamente da uve gelate naturalmente sulla vite, definizione conforme a quella adottata dall’ OIV nel 2003 che esclude una crioselezione per metodi fisici.

L'OIV, dal 1983, ha stabilito delle raccomandazioni relative alle menzioni obbligatorie e facoltative per l’etichettatura del vino che sono state recentemente modificate considerando che le prescrizioni in materia d'etichettatura costituiscono norme che non devono creare ostacoli non necessari al commercio internazionale ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).

Fonte: OIV