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SULLE QUOTE DI REIMPIANTO C’E’ CHI APRE DI NUOVO LE PORTE MA ATTENZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La Regione Siciliana ha dato il via libera alla possibilità di vendere le quote di reimpianto dei vigneti al di fuori del territorio siciliano. Il Fisco vuole il suo obolo, alle cessioni va applicata l’aliquota Iva del 20%

02 dicembre 2006 | Graziano Alderighi

Via libera alla possibilità di vendere le quote di reimpianto dei vigneti al di fuori del territorio siciliano. Lo ha deciso l’assessore regionale all’Agricoltura, Giovanni La Via, che ha revocato il decreto firmato nel 2002 dal suo predecessore Giuseppe Castiglione, con il quale il trasferimento dei diritti veniva limitato all’ambito regionale.
“Nel 2002 - spiega La Via - la decisione andava nella direzione di valorizzare le nostre produzioni e non potevamo consentire, contemporaneamente, la vendita di quote fuori dalla Sicilia e finanziare, con il bando dell'Ocm (Organizzazione comune di mercato) il settore vitivinicolo. Oggi le condizioni sono completamente diverse visto che gli orientamenti della Commissione europea per la riforma dell’Ocm del settore (che dovrà essere approvata entro il prossimo anno) puntano ad una riduzione del potenziale viticolo (450 mila ettari in tutta l’Europa) anche attraverso il ricorso alla concessione di contributi per l’estirpazione definitiva. Per questo motivo, tenuto conto del periodo di particolare crisi e quindi di dovere consentire ai produttori di cedere i propri diritti di reimpianto ad un prezzo più remunerativo abbiamo deciso di autorizzare nuovamente la vendita extra regione”.
Il provvedimento non riguarda tutta la Sicilia. Infatti sono escluse le aree della Doc Etna e le produzioni vitivinicole delle isole minori in quanto si tratta di territori penalizzati dalle caratteristiche orografiche e pedoclimatiche, nelle quali il vigneto assume un ruolo considerevole anche nella caratterizzazione del paesaggio.

Disposizioni dell’Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione n. 51/E del 4 aprile 2006, l'Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che anche le cessioni di quote latte e del diritto di reimpianto dei vigneti confluiscono nella determinazione catastale del reddito agrario, sempreché l'attività agricola sia svolta da una persona fisica, da una società di persone o da un ente non commerciale.
Nella risoluzione in esame, viene sottolineato che il diritto al reimpianto dei vigneti costituisce una forma di "diritto a produrre", cedibile a imprese che altrimenti sarebbero prive dei requisiti per operare in tale campo. In base alla normativa nazionale vigente in materia, gli atti che hanno a oggetto la compravendita o l'affitto dei citati diritti, devono essere redatti mediante scrittura privata autenticata, soggetti a registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia, e devono essere annotati presso i competenti organi regionali e provinciali di controllo.
Il trasferimento di tali diritti si configura alla stregua della cessione di un bene immateriale dell'azienda agricola. Pertanto, trattandosi di una cessione strumentale all'esercizio ordinario dell'agricoltura, perché strettamente collegato allo sfruttamento del terreno, i proventi che ne derivano non assumono autonoma rilevanza quale ricavo derivante dall'esercizio dell'impresa, né come plusvalenza tassabile, ma ricadono nel reddito agrario, stimato catastalmente a norma dell'articolo 32 del Tuir.
Nella risoluzione è stato precisato che anche i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti di reimpianto dei vigneti non assumono autonoma rilevanza, perché assorbiti dal criterio forfetario di tassazione del reddito agrario, basato sulle potenzialità produttive del fondo rustico.
La risoluzione n. 51/2006 ha precisato, infine, che ai fini Iva le cessioni dei diritti analizzati vanno assoggettate ad aliquota ordinaria (20%).