Mondo Enoico

Torna la vendemmia, con registri e documenti di accompagnamento

Non basta più la bolla ma occorre il documento amministrativo di accompagnamento elettronico la cui convalida avviene mediante Pec. Il documento è valido anche ai fini fiscali. Dal 1 gennaio 2016, poi, sarà obbligatorio tenere i registri telematici sul portale Sian

04 settembre 2015 | R. T.

Le uve da tavola destinate ad essere trasformate rientrano, come anche precisato dal decreto 2 luglio 2013, tra i prodotti il cui trasporto deve essere scortato dal documento di accompagnamento vitivinicolo (prescritto dall’art. 23 del regolamento CE n. 436/2009).

Per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, è noto che il Documento Amministrativo di Accompagnamento elettronico e-AD (emesso in conformità della Direttiva 2008/118/CE, del Regolamento (CE) n. 684/09 e del D.Lgs. n. 48/2010) ha sostituito il Documento Amministrativo di Accompagnamento (DAA).
Per la circolazione nazionale, compresi i trasporti dei vini destinati all’esportazione effettuati interamente sul territorio nazionale fino ad Ufficio doganale di uscita dello Stato, non vi è obbligo di emissione dell’e-AD, pertanto tale movimentazione potrà avvenire con la scorta del documento di accompagnamento vitivinicolo secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 2 luglio 2013.

Si ricorda che il Reg. (UE) n. 314/2012 ha modificato l’art. 29 del Reg. (CE) n. 436/2009 introducendo, tra l’altro, l’obbligo a carico dello speditore, ad eccezione dei trasporti dei prodotti accompagnati dall’e-AD o dal documento emesso in procedura di riserva, di trasmettere copia del documento di accompagnamento non soltanto per i vini destinati a diventare DOP, ma anche per i vini destinati a diventare IGP, ovvero vino varietale o di annata nonché per i vini qualificati come DOP, IGP, di annata e varietali che sono trasportati sfusi per essere destinati al condizionamento.

Dal 1 settembre 2014, è entrato in applicazione il decreto che detta le disposizioni per la convalida dei documenti vitivinicoli mediante PEC, prevedendo specifiche e dettagliate modalità operative.

L’art. 2 , comma 1 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, prevede che per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l’obbligo di tenuta di registri, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento (CE) n. 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

Con il Decreto 293 del 20 marzo 20154 sono state stabilite le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni. L’art. 8, prevede in particolare che a decorrere dal 1 gennaio 2016, il registro dovrà essere tenuto in forma esclusivamente telematica.

Inoltre, il decreto modifica le definizioni dei “prodotti vitivinicoli confezionati” e dei “piccoli quantitativi” ai fini dell’individuazione della figura del rivenditore al minuto abrogando le lettere g) ed h) dell’art. 2, comma 1, del decreto 2 luglio 2013. Tale modifiche sono in vigore dalla data di pubblicazione del decreto. In particolare, nella nuova formulazione è previsto che:

- i mosti concentrati (MC) e i mosti concentrati rettificati (MCR) si considerano confezionati se contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 5 litri, per i prodotti allo stato liquido, oppure a 5 chilogrammi, per quelli allo stato solido, regolarmente etichettati e muniti, se previsto, di un dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l’indicazione di cui all’articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
- le singole cessioni di MC e di MCR, regolarmente confezionati da terzi, inferiori o pari a 5 litri oppure a 5 chilogrammi si considerano “piccoli quantitativi”.

Le operazioni sono registrate entro il giorno lavorativo1 successivo alla data di effettivo svolgimento delle relative operazioni secondo un ordine cronologico coerente.

Solo per chi ha già una contabilità informatica in azienda, i termini per registrare le operazioni sono fissati in 30 giorni, fatta eccezione per:

- le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico, da iscrivere preventivamente alla loro effettuazione, nei casi in cui è stata inviata la dichiarazione preventiva valida per più operazioni priva di ora e data d’inizio di ciascuna operazione, oppure immediatamente dopo la loro effettuazione, nei casi in cui viene inviata una dichiarazione preventiva per ogni operazione;

- le operazioni aventi per oggetto la produzione e la detenzione di mosti e/o vini con titolo alcolometrico totale inferiore a 8 per cento in volume non denaturati, da iscrivere il giorno successivo l’ottenimento del prodotto;

- le spedizioni relative ad uno stesso prodotto vitivinicolo confezionato in recipienti fino a 5 litri, da registrare con periodicità mensile.

La possibilità di avvalersi di 30 giorni di tempo per effettuare le predette registrazioni è condizionata dalla possibilità per l’ICQRF di verificare, tramite la contabilità computerizzata del soggetto controllato ed i documenti giustificativi presenti nel deposito o nello stabilimento in cui ha luogo la visita ispettiva, le operazioni e le giacenze non ancora annotate sul Registro telematico.

Ulteriori semplificazioni sono previste per i produttori sotto i 1.000 ettolitri annui per esempio attraverso registrazioni cumulate durante il periodo vendemmiale.

Si segnala, inoltre, quanto previsto dall’art. 5, comma 6, secondo cui al fine di evitare disallineamenti nel sistema di registrazione, qualora i termini di due o più operazioni correlate siano diversi, si applica il termine più breve a tutte le operazioni.

Si ricorda infine che gli operatori interessati, per adempiere al loro obbligo, devono dichiarare la giacenza dei mosti e dei vini presenti in cantina alla mezzanotte del 31 luglio 2015, presentando la dichiarazione nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 10 settembre c.a., secondo le particolari modalità stabilite dall’Agea e, nel caso degli operatori aventi sede nella regione Toscana e nella regione Piemonte secondo le modalità dettate da quest’ultime o dal rispettivo organismo pagatore regionale.