Mondo Enoico
QUATTRO PRINCIPI ATTIVI MESSI AL BANDO, ALLA VIGILIA DELLA STAGIONE DEI TRATTAMENTI
A causa della revisione della classificazione tossicologica da parte dell’Unione europea sono molti i fitofarmaci, utili per combattere oidio e botrite, tolti dal mercato. Per decreto del Ministero della Salute non sono più vendibili o impiegabili già da alcuni giorni. Le aziende produttrici hanno ritirato le scorte dai magazzini e dagli esercizi di vendita. Si riducono le scelte per i viticoltori
19 marzo 2005 | R. T.
I magnifici quattro
Vinclozolin, flusilazolo, carbendazim, dinocap.
Ne è stato sospesa, via cautelativa, lâimmissione in commercio e lâimpiego con decreto del Ministero della Salute del 21 febbraio 2005.
Vinclozolin
à un fungicida di copertura ad azione essenzialmente preventiva.
Sulla vite è impiegato per il controllo della Botrytis cinerea e a tal fine si consiglia lâesecuzione di almeno 4 interventi nelle seguenti fasi fenologiche: fine fioritura, preschiusura del grappolo, invaiatura e 3-4 settimane prima dellâinizio della vendemmia.
Flusinazolo
à un fungicida IBS sistemico ad attività preventiva, curativa e eradicante.
Sulla vite può essere impiegato da solo o con zolfo bagnabile.
Carbandazim
à un fungicida sistemico ad ampio spettro dâazione dotato di una valida azione preventiva e curativa.
Sulla vite è utilizzato per combattere Botrytis cinerea e lâoidio.
Dinocap
à un antioidico che agisce per contatto contro vari microrganismi agenti di mal bianco.
Svolge attività preventiva, curativa ed eradicante, anche nel caso di infezioni già manifeste. Lâazione è rapida devitalizzando il fungo e impedendo il diffondersi dellâinfezione.
Agisce indifferentemente sia alle basse che alle alte temperature, in tutte le fasi fenologiche e in ogni condizione ambientale.
Già in molti disciplinari di agricoltura integrata il suo utilizzo è limitato a un solo trattamento allâanno.
Il testo del decreto
1. L'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario, indicato nell'allegato al presente decreto, contenente la sostanza attiva è sospesa in considerazione della attuale classificazione in categoria 2 di tossicità per la riproduzione di tale sostanza attiva e in attesa della conclusione della revisione comunitaria.
2. All'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto viene concesso un periodo di 90 giorni per provvedere al ritiro delle scorte giacenti sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita.
3. La medesima impresa è tenuta ad adottare nei confronti degli utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito al prodotto fitosanitario di cui trattasi.