Mondo Enoico

LA RIFORMA SULLE DOC DEI VINI È STATA APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ORA TOCCHERÀ ALLA CONFERENZA STATO-REGIONI

L’esecutivo ha approvato il disegno di legge di riforma della 164. Sarà la Conferenza Stato-Regioni a esprimere un giudizio, quindi il tutto passerà al vaglio del Parlamento. Un iter ancora lungo prima dell’approvazione definitiva. Nonostante le affermazioni del ministro Alemanno, per le organizzazioni di categoria non si è chiusa la stagione del confronto e del dibattito

22 gennaio 2005 | Alberto Grimelli

La legge n. 164 del 10 febbraio 1992 ha costituito un efficace strumento di valorizzazione della produzione vitivinicola di qualità e tipica italiana.
L'Italia oggi può contare su un patrimonio di 337 DOC e DOCG e n. 118 IGT, che rappresentano il 60% della produzione nazionale di vino che genera un fatturato complessivo di circa 8,5 miliardi di Euro e un valore delle esportazioni superiore ai 2,5 miliardi di Euro, la principale voce dell'export agroalimentare nazionale.
Nonostante gli elementi innovativi e positivi che la L. n. 164/1992 aveva introdotto rispetto alla preesistente normativa risalente al 1963, da qualche anno sono intervenute a livello internazionale, comunitario e nazionale sia nuove situazioni di mercato che nuove normative che rendono indispensabili taluni adeguamenti alla stessa legge 164/1992.
Dopo un confronto lungo un anno (ottobre 2003 – novembre 2004) con elementi della filiera, tecnici, esperti e le Istituzioni locali è stato predisposto dal Ministero delle Politiche agricole e approvato in sede di Consiglio dei Ministri uno schema di legge organico concernete la tutela delle DO e IGT.
Ne riproponiamo qui di seguito alcuni punti salienti:

Il disegno di legge
Un’importante innovazione rispetto alla precedente normativa è espresso già all’articolo 1 ove le denominazioni di origine vengono intese come "patrimonio economico, culturale e dell'ingegno nazionale ….protette nell'ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuale".
È stabilito che qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche tipiche, fatta eccezione per le bevande spiritose e l’aceto di vino.

Ecco le menzioni specifiche tradizionali e i termini, anche in sigla, che possono essere utilizzati per i prodotti disciplinati dalla legge: DOCG, DOC, IGT, VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate), VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate), VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate), VFQPRD (vini frizzanti di qualità di prodotti in regioni determinate). Viene poi sancito che le definizioni dell’UE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane.
Di particolare interesse, anche per il consumatore l’art. 5 del disegno di legge, che prevede limiti ben precisi all’utilizzo di molte dizioni o menzioni aggiuntive, quali "classico", "riserva", "superiore", "novello", "passito" o "vino passito", "vino passito liquoroso".
Le denominazioni di origine possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette indicazioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione.

Lo schema a piramide nel riconoscimento di una DO
- Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone caratteristiche o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo triennio, da almeno il trentacinque per cento dei soggetti iscritti all’albo e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale iscritta all’Albo. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
- Il riconoscimento della denominazione di origine controllata è riservata ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il venti per cento della produzione dell’area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente previo parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e del Comitato permanente tecnico agricolo istituito nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
- La indicazione geografica tipica è riservata ai vini che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione secondo le modalità ed i requisiti stabiliti nella presente legge.

Decadenza o revoca di una DO
- Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi.
- I vini perdono il diritto ad utilizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche quando sono addizionati all'estero da altro vino, in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

La certificazione e i controlli
In merito alla certificazione dei vini a DO è prevista la certificazione delle produzioni dei soli vini a DO, nel rispetto del Piano dei controlli approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Ai fini della rivendicazione dei vini a DO, i medesimi devono essere sottoposti ad analisi chimico - fisica ed organolettica, da parte di soggetti individuati dalla Regione o Provincia autonoma, che certifichino la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l’utilizzazione della denominazione. Per i vini DOCG l'esame organolettico deve essere effettuato partita per partita nella fase dell'imbottigliamento.
L'autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione, controllo e vigilanza relativamente all’applicazione delle norme in materia di denominazione d’origine è il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Entusiasmo al Ministero
“Dopo un lungo confronto con la filiera produttiva e con le Regioni, finalmente è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche dei vini. Questo è per noi – ha commentato il Ministro Alemanno- un motivo di grande soddisfazione per la tutela e la valorizzazione della produzione vitivinicola italiana. Questo settore – prosegue Alemanno - ha aumentato la nostra capacità di stare sul mercato e di ricavarne redditi. Ecco perché è necessario adeguare l’assetto normativo vigente, per indicare, anche a livello europeo, quale deve essere la strada da seguire”.

“Il tema delle denominazioni d’origine e la difesa dei prodotti tipici italiani a livello mondiale – afferma Teresio Delfino, sottosegretario del Mipaf con deleghe al settore vitivinicolo – è diventata una battaglia strategica per l’intero sistema agroalimentare, la cui punta di diamante è proprio il settore vitivinicolo. Si tratta infatti di un vero e proprio patrimonio economico, culturale e dell’ingegno nazionale e come tale è anche protetto in ambito internazionale dalla normativa sui diritti di proprietà intellettuale”.

Cautela nelle file delle organizzazioni di categoria
"Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini – afferma la Coldiretti -si apre formalmente un importante confronto, nel Parlamento e tra gli operatori di filiera, per la necessaria definizione di norme per tutelare e valorizzare i primati della produzione vitivinicola nazionale nel mondo".

“Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge che riforma il sistema delle denominazioni di origine nel settore del vino si apre – commenta Confagricoltura - un capitolo estremamente importante che può portare ad un rilancio della produzione vitivinicola nazionale ed a creare le premesse per consentire al settore di acquisire maggiore competitività sul mercato europeo ed internazione.”

A una nostra richiesta di commento, l’Ufficio stampa di Federdoc ci ha comunicato di non aver nulla da dichiarare, essendo l’approvazione in Consiglio dei Ministri solo un primo passo per l’approvazione della norma. Il dialogo e il confronto istituzionale per apportare modifiche, integrazioni alla norma è ancora aperto e tutto da sviluppare.