Mondo Enoico
ISTITUITO IL CODICE COMUNITARIO DELLE PRATICHE E DEI TRATTAMENTI ENOLOGICI
L’Unione Europea ha modificato i limiti massimi per l’utilizzazione di alcune sostanze. Un adeguamento dovuto all’evoluzione della tecnica di vinificazione.
27 settembre 2003 | R. T.
Il nuovo regolamento CE, il 1410/2003, che potete trovare allegato in coda all'articolo, va a modificare direttamente il Reg. CE 1493/1999 relativo allâorganizzazione comune del mercato vitivinicolo.
Prendendo atto che lâenologia progredisce a grandi passi e molto rapidamente, lâUnione europea ha modificato il limite dâimpiego dellâacido L-ascorbico da 150 a 250 mg/L e dei sali nutritivi (fosfato dâammonio e solfato dâammonio) da 0,3 g/L a 1g/L per le seguenti categorie: mosto di uve parzialmente fermentato destinato direttamente al consumo umano, per vino vqrpd, per vino da tavola e il vino atto a diventare da tavola, vino spumante gassificato o meno, vino frizzante con aggiunta di gas o meno, vini liquorosi.
Viene esteso al vino la legislazione orizzontale in merito ai requisiti di purezza per gli additivi alimentari, abrogando lâallegato V del regolamento CE 1622/2000.
Inoltre questa nuova legge comunitaria auspica che taluni dei metodi di analisi previsti dal reg. CE 2676/90 abrogati a partire dal 01-08-2003, non vengano sostituti da quelli del reg. CE 440/2003 fino al momento in cui le valutazioni tecniche e scientifiche non li convalidino come metodi di riferimento. In attesa che le verifiche siano concluse suggerisce, conformemente al parere del comitato di gestione vini, la proroga di due anni per la data di abrogazione âdi alcune disposizioni del regolamento (CE) 2676/90, in attesa dellâesito definitivo degli studi in corsoâ.
Infine ricordiamo che il reg. CE è in vigore dal 1 agosto 2003 e che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dellâUe.