Legislazione

NUOVO DECRETO SU COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI OLI DI OLIVA

La burocrazia in agricoltura non ha mai fine. Poveri produttori, sempre in guardia per non sbagliare. Perché chi sbaglia paga, anche se non sempre le Istituzioni aiutano. Le norme si subiscono, anche quelle discutibili. Dopo le bilance nei frantoi, ora è la volta dei termometri per il "freddo" della spremitura

11 settembre 2004 | T N

C'è un nuovo decreto del Ministero per le Politiche agricole recante le disposizioni applicative al Reg.Cee 1019/2002, ovvero quello che la Commissione europea ha voluto emanare perché si colmino le vistose lacune sul fronte della commercializzazione degli oli di oliva. Ma su tale materia, si sa, il terreno è minato. Non sempre le norme sono a piena tutela del consumatore, e nemmeno a favore dei produttori, purtroppo.

In ogni caso, al di là di quanto si possa dire e contraddire, la situazione non può essere mutata. La normativa comunitaria è legge e il nostro Ministero ha disposto di conseguenza.
Le nuove regolamentazioni sono in vigore dal 21 agosto e, nonostante alcune incertezze, dovranno già essere applicate all’inizio della prossima campagna olearia.

Piero Gonnelli, presidente dell'Aifo, l'autorevole associazione che riunisce e rappresenta i frantoiani, esprime il disagio della categoria. "Si stanno riscontrando notevoli difficoltà" ammette. Come al solito ogni nuova disposizione comporta inevitabili problemi. A pagare in genere sono sempre i frantoiani. sarebbe forse l'ora di piantare un po' di grane, di protestare, di scendere in piazza. Ricordate le inutili spese sulla bilancia? Se ne inventeranno sempre di nuove, state certi. Ora è la volta del misuratore di temperatura.

Il problema consiste proprio nell'installare delle idonee apparecchiature per la registrazione delle temperature così da poter riportare in etichetta le diciture "prima spremitura a freddo" (ma il legislatore non sa che oggi esiste solo un'unica spremitura?) ed "estratto a freddo".

Insomma, non c'è pace tra i frantoiani. Gonnelli su tale punto sostiene di aver chiesto una proroga al Ministero . Vedremo cosa si deciderà.

L'Aifo, intanto, come appunto precisa il suo presidente, è a disposzione dei soci per qualsiasi chiarimento in materia (santatea@santatea.it). Ma ecco i punti salienti del decreto in questione:

(...)

Articolo 2 -Definizioni
ai fini del presente decreto si intende per:
a) “regolamento”, il Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;
b) “decreto” il decreto del Ministero, delle politiche agricole e forestali 29 aprile 2004;
c) “frantoio” l’impresa che esercita l’attività di molitura delle olive;
d) “impresa” l’impresa di condizionamento riconosciuta a cui è stato rilasciato il codice identificativo alfanumerico previsto dall’art.9, comma 2, del regolamento, ai fini della designazione dell’origine degli oli di oliva vergini di cui all’art. 4 del regolamento stesso;
e) “stabilimento” l’impresa che esercita l’attività di confezionamento in genere;
f) “esercizio commerciale” impresa che esercita in qualsiasi forma il commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari compreso l’olio commestibile;
g) “ispettorato” gli uffici periferici dell’Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio.

Articolo 3 - Imballagi
1) I controlli sugli imballaggi degli oli di oliva commestibili, così come disciplinati dall’art. 2 del regolamento riguardano la verifica dei seguenti requisiti:
a) il rispetto della capacità massima degli imballaggi;
b) la conformità al sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione;
c) la conformità dell’etichetta alla normativa vigente;
2) I controlli di cui al comma 1 sono effettuati a sondaggio presso gli stabilimenti, gli esercizi commerciali e i frantoi che effettuano vendite ai destinatari indicati all’art. 2 del regolamento.

Articolo 4 - Informazioni sulla categoria di olio
1) I controlli sulle informazioni della categoria di olio, di cui all’art.3 del regolamento, riguardano la verifica della correttezza e chiarezza delle indicazioni riportate sulle etichette degli imballaggi degli oli di oliva commestibili, destinati alla commercializzazione per il consumo finale.
2) I controlli di cui al comma 1, sono effettuati a sondaggio presso gli esercizi commerciali, gli stabilimenti e i frantoi, che effettuano vendite ai destinatari indicati all’art. 2 del regolamento.

Articolo 5 - Designazione dell’origine
1) I controlli sulla designazione dell’origine di cui all’art. 4 del regolamento, che indica uno Stato membro o la Comunità riguardano la verifica della corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono raccolte e quella in cui è situato il frantoio per l’estrazione dell’olio.
2) Ai fini dei controlli le imprese detengono, per ogni stabilimento e deposito, uno specifico registro di carico e scarico, nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, di cui si intende dichiarare l’origine.
3) Il registro di cui al comma 2 è costituito da:
a) non oltre 50 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o
b) non oltre 200 fogli, da compilarsi con sistemi informatici e da stamparsi mensilmente entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo.
4) I fogli del registro sono preventivamente numerati e soggetti, prima dell’uso, alla vidimazione dell’Ispettorato.
5) Le annotazioni sui registri di cui al comma 2 si effettuano entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui si sono verificati i movimenti, a condizione che le operazioni soggette a registrazione possano essere controllate in qualsiasi momento, sulla base di altri documenti giustificativi.
6) Le imprese entro il 10 aprile e il 10 ottobre, di ciascun anno, inviano all’Ispettorato un riepilogo delle registrazioni riferite al semestre precedente, dei quantitativi di olio acquistati, confezionati, venduti e giacenti alla fine del semestre stesso.
7) I controlli di cui al comma 1 sono svolti una volta l’anno presso le imprese e a sondaggio, presso gli esercizi commerciali, i fornitori e i frantoi.

Articolo 6 - Altre indicazioni facoltative
1) Gli stabilimenti e i frantoi che riportano in etichetta e nei documenti commerciali di accompagnamento del prodotto, venduto sia allo stato sfuso che confezionato, una o più delle indicazioni facoltative, di cui all’art. 5 lettere a) b) c) e d) del regolamento, comunicano annualmente all’Ispettorato l’inizio dell’attività
2) La comunicazione di cui al comma 1 contiene: la denominazione e la ragione sociale, la partita IVA, la sede dello stabilimento e dei depositi.
3) Per i frantoi e gli stabilimenti, dotati di un impianto di lavorazione delle olive, che utilizzano le indicazione: “prima spremitura a freddo” e/o “estratto a freddo”, di cui all’art. 5 lettere a) e b) del regolamento, la comunicazione riporta inoltre il tipo di impianto ed il relativo sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato.
4) La comunicazione di cui al comma 1 per coloro che riportano in etichetta l’indicazione delle caratteristiche organolettiche e dell’acidità comprende anche l’indicazione del laboratorio presso il quale sono effettuate le analisi sulla base dei metodi previsti dal regolamento n. 2568/91 e successive modifiche.
5) I frantoi e gli stabilimenti con annesso impianto di estrazione, forniscono nel costo delle verifiche effettuate dall’Ispettorato la documentazione atta a dimostrare la conformità alle indicazioni di cui all’art. 5 lettere a) e b) del regolamento.
6) Gli stabilimenti forniscono nel corso delle verifiche effettuate dall’Ispettorato i seguenti elementi giustificativi: a) per le indicazioni di cui all’art. 5, lettere c) e d) del regolamento: certificati di analisi; b) per le indicazioni di cui all’art. 5, lettere a) e b) del regolamento: dichiarazione rilasciata dal frantoio, attestante che l’olio è stato ottenuto da un impianto di cui alla comunicazione effettuata ai sensi del comma 3 del presente articolo.
7) Gli adempimenti previsti per le ditte di cui al comma 1 che utilizzano in etichetta le caratteristiche organolettiche di cui all’art. 5 lettera c) del regolamento, decorrono dal 1° novembre 2004.

Articolo 7- Identificazione delle partite
1) la categoria dell’olio di oliva e le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento, unitamente alla quantità figurano in materia chiara e leggibile sui recipienti di magazzino utilizzati per lo stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente è munito di un dispositivo di taratura per la valutazione della quantità dell’olio contenuto.
2) I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e quantità dell’olio, data di emissione, normativo e indirizzo dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 , del regolamento.

Articolo 8 - Piano dei controlli
1) L’Ispettorato centrale repressione frodi predispone il piano annuale dei controlli da effettuare in esecuzione del presente decreto ed esso fa parte della programmazione annuale dell’attività dell’Ispettorato centrale repressione frodi. Tale piano assicura un numero di controlli rappresentativo dei diversi soggetti indicati nel presente decreto, con priorità per i controlli effettuati nella fase della commercializzazione degli oli di oliva commestibili
2) Per la realizzazione del piano di controlli di cui al comma 1, l’Ispettorato centrale repressione frodi si avvale dell’Agecontrol, ai sensi del punto 1 dell’articolo unico del decreto.


Articolo 9 - Abrogazioni
1) Il decreto del 3 aprile 2001 recante modalità di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell’olio di oliva è abrogato.

(...)