Legislazione

Accisa gasolio serre: diverse interpretazioni tra Mipaaf e Agenzia delle Dogane

L’Agenzia “evidenzia l’impossibilità di un’ulteriore applicazione dell’esenzione” ma il Ministero precisa che “la decisione 5497 della Commissione del 13 luglio 2009 non si applica anche alle accise sul gasolio utilizzato sotto serra”

07 novembre 2009 | R. T.

Botta e risposta, attraverso note ufficiali, tra l’Agenzia delle Dogane e il Mipaaf.

A iniziare è l’Agenzia che con nota n. 149256 del 3 novembre 2009 stabilisce che “attesa la declaratoria di incompatibilità dell’esenzione in questione formulata dalla Commissione europea con la Decisione in oggetto richiamata, si configura l’impossibilità di un ulteriore riconoscimento del beneficio in parola, anche in assenza di un’espressa abrogazione della norma nazionale di previsione (art. 2, comma 14, della legge 22.12.2008, n. 203).
Ciò premesso, ferma restando la necessità del recupero degli aiuti in parola nei confronti degli effettivi beneficiari (i serricoltori) da parte della competente Amministrazione, che provvederà a darvi corso nei tempi e nei modi più opportuni, si evidenzia l’impossibilità di un’ulteriore applicazione dell’esenzione sopra richiamata.
Pertanto, fatto salvo quanto comunicato con la citata nota RU 139921, circa la possibilità di dare seguito alle istanze di rimborso relative ai benefici concessi(oggetto di recupero nei confronti dei serricoltori), si evidenzia l’inapplicabilità dell’art. 2, comma 14, della legge n. 203/2008 con la conseguenza 3
che rispetto alle ulteriori forniture di gasolio, destinato ad essere impiegato nell’attività di coltivazione sotto serra, dovrà essere applicata l’aliquota prevista al punto 5 della Tabella A per i prodotti destinati all’agricoltura.”

A stretto giro di posta la replica:
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in una nota inviata all'Agenzia delle Dogane, al Dipartimento delle Finanze e al Dipartimento delle politiche comunitarie, precisa che la decisione 5497 della Commissione del 13 luglio 2009 non si applica anche alle accise sul gasolio utilizzato sotto serra in quanto l'articolo di legge che lo disciplina non è tra quelli dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione.
Pertanto il quadro normativo al riguardo rimane immutato perché per poterlo modificare è necessario che la legge venga abrogata con altra legge dallo Stato o che ci sia una decisione Comunitaria che dichiari esplicitamente illegittima la norma. Quindi le esenzioni sull' accisa sul gasolio sotto serra permangono.

Infatti la decisione della Commissione 5497 del 13 luglio 2009, ha dichiarato incompatibili con il mercato comune solo le seguenti disposizioni :
- articolo 24, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- articolo 13, comma 3, della legge del 21 dicembre 2001 n. 448;
- articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 2002 n. 289;
- articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003 n. 350

Dunque, la Commissione non ha dichiarato illegittimo il regime attuale stabilito dall'art. 2 comma 14 della legge 203/2008. Per tali ragioni si ritiene che, in assenza di una specifica decisione che dichiari quest'ultima norma in contrasto con la normativa comunitaria, ovvero in mancanza di una legge abrogativa della disposizione vigente, le amministrazioni nazionali non possono disapplicare la norma in vigore.