Legislazione

Manutenzione minima degli oliveti. Senza condizionalità niente soldi pubblici

Una circolare dell’Agea del 17 settembre fissa le regole relative al minimo livello di mantenimento degli olivi, fissando gli elementi di verifica e gravità delle infrazioni

11 ottobre 2008 | R. T.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento
degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i
seguenti impegni:
a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato
sviluppo vegetativo dell’impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il
rischio di incendi.

La norma prevede quindi il divieto di estirpazione delle piante di olivo e la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi:
− l’eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la
chioma delle piante;
− la spollonatura degli olivi.

Sono ammesse deroghe agli impegni aziendali descritti nei seguenti casi:
1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall’autorità competente in base a
quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario

Elementi di verifica
− presenza di estirpazioni senza autorizzazione;
− violazioni alle prescrizioni relative alla cura della pianta: assenza della potatura quinquennale,
assenza degli interventi triennali previsti.

Determinazione dell’infrazione: si ha violazione in caso di non rispetto degli impegni di mantenimento di un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante, oppure l’oliveto sia stato estirpato in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144.

Portata dell’infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con la superficie, a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, sulla quale sono state riscontrate infrazioni.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set
multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo sulle aree olivetate e sulle piante sparse di olivo presenti in azienda classi di violazione:
− livello basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l’infrazione di mancata potatura sia inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1,5 ettari;
− livello medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l’infrazione di mancata potatura sia superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50% della superficie soggetta a vincolo, purché non
superiore a 3 ettari;
− livello alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l’infrazione di mancata potatura sia superiore al 50% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari oppure siano riscontrate
estirpazioni non autorizzate.

Gravità dell’infrazione: l’indice di gravità dell’infrazione è stabilito in base alla quantità di elementi d’incuria rilevati nelle aree soggette ad infrazione.
Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo sulle aree olivetate e sulle piante sparse di olivo presenti in azienda parametri di valutazione:
1. assenza della potatura quinquennale;
2. presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo;
3. presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che
interessi la parte aerea delle piante7;
4. presenza di piante di olivo estirpate in contravvenzione a quanto
disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144
classi di violazione:
− livello basso: un solo parametro presente tra i primi 3;
− livello medio: due parametri presenti tra i primi 3;
− livello alto: i primi tre parametri presenti o il solo parametro 4.

Durata dell’infrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dall’art. 44 del Reg. CE 796/04, nei casi di estirpazione dell’oliveto in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144, l’incidenza dell’indicatore di durata viene stabilita a livello alto. Negli altri casi è assegnato un livello medio

Inadempienze di importanza minore
Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni con livelli bassi di portata.

Azioni correttive
Le azioni correttive non sono previste nei casi di estirpazione.
Negli altri casi consistono nel ripristino delle condizioni di cura previste:
− potatura delle piante;
− eliminazione della vegetazione infestante;
− spollonatura.
Nel caso in cui sia prescritta all’azienda un’azione correttiva e l’azienda non la realizzi nei
termini previsti, l’infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno
applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Fonte normativa: circolare Agea ACIU.2008.1388 del 17 settembre 2008