Legislazione
Manutenzione minima degli oliveti. Senza condizionalità niente soldi pubblici
Una circolare dell’Agea del 17 settembre fissa le regole relative al minimo livello di mantenimento degli olivi, fissando gli elementi di verifica e gravità delle infrazioni
11 ottobre 2008 | R. T.
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento
degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i
seguenti impegni:
a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato
sviluppo vegetativo dellâimpianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il
rischio di incendi.
La norma prevede quindi il divieto di estirpazione delle piante di olivo e la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi:
− lâeliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la
chioma delle piante;
− la spollonatura degli olivi.
Sono ammesse deroghe agli impegni aziendali descritti nei seguenti casi:
1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dallâautorità competente in base a
quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario
Elementi di verifica
− presenza di estirpazioni senza autorizzazione;
− violazioni alle prescrizioni relative alla cura della pianta: assenza della potatura quinquennale,
assenza degli interventi triennali previsti.
Determinazione dellâinfrazione: si ha violazione in caso di non rispetto degli impegni di mantenimento di un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante, oppure lâoliveto sia stato estirpato in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144.
Portata dellâinfrazione: il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con la superficie, a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, sulla quale sono state riscontrate infrazioni.
Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set
multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo sulle aree olivetate e sulle piante sparse di olivo presenti in azienda classi di violazione:
− livello basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata lâinfrazione di mancata potatura sia inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1,5 ettari;
− livello medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata lâinfrazione di mancata potatura sia superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50% della superficie soggetta a vincolo, purché non
superiore a 3 ettari;
− livello alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata lâinfrazione di mancata potatura sia superiore al 50% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari oppure siano riscontrate
estirpazioni non autorizzate.
Gravità dellâinfrazione: lâindice di gravità dellâinfrazione è stabilito in base alla quantità di elementi dâincuria rilevati nelle aree soggette ad infrazione.
Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati per fotointerpretazione di un set multitemporale di immagini da satellite, oppure attraverso controllo in campo sulle aree olivetate e sulle piante sparse di olivo presenti in azienda parametri di valutazione:
1. assenza della potatura quinquennale;
2. presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo;
3. presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che
interessi la parte aerea delle piante7;
4. presenza di piante di olivo estirpate in contravvenzione a quanto
disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144
classi di violazione:
− livello basso: un solo parametro presente tra i primi 3;
− livello medio: due parametri presenti tra i primi 3;
− livello alto: i primi tre parametri presenti o il solo parametro 4.
Durata dellâinfrazione: in relazione alla definizione di durata stabilita dallâart. 44 del Reg. CE 796/04, nei casi di estirpazione dellâoliveto in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144, lâincidenza dellâindicatore di durata viene stabilita a livello alto. Negli altri casi è assegnato un livello medio
Inadempienze di importanza minore
Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni con livelli bassi di portata.
Azioni correttive
Le azioni correttive non sono previste nei casi di estirpazione.
Negli altri casi consistono nel ripristino delle condizioni di cura previste:
− potatura delle piante;
− eliminazione della vegetazione infestante;
− spollonatura.
Nel caso in cui sia prescritta allâazienda unâazione correttiva e lâazienda non la realizzi nei
termini previsti, lâinfrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno
applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.
Fonte normativa: circolare Agea ACIU.2008.1388 del 17 settembre 2008