Legislazione

Modifiche alla disciplina sulle sanzioni per l’utilizzo di lavoratori irregolari

Con una nuova circolare l’Agenzia delle Entrate dà conto di una nuova sentenza della Corte Costituzionale e delle novità relative

04 ottobre 2008 | R. T.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 130 del 14 maggio 2008, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 …, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria”.

Secondo la nuova normativa, quindi, l’organo deputato all’irrogazione delle sanzioni per l’utilizzo di lavoratori irregolari è la Direzione provinciale del lavoro.

Se l’irrogazione spetta soltanto alla Direzione provinciale del lavoro, la constatazione può essere svolta anche da altri uffici.
Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 stabilisce infatti che “alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro”.

Questa nuova disposizione vale tuttavia unicamente per le sanzioni che verranno comminate, mentre
per violazioni constatate fino all’11 agosto 2006 la competenza è attribuita all’Agenzia delle entrate (comma 7-bis, articolo 36-bis del DL n. 223 del 2006)

Si segnala, inoltre, che il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008”.

Criteri di commisurazione della sanzione
L’articolo 36-bis, comma 7, lettera a) del DL n. 223 del 2006 ha sostituito il comma 3 dell’articolo 3 del DL n. 12 del 2002 con il seguente:
“Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”.

Per effetto della predetta modifica, la sanzione per l’utilizzo di lavoro irregolare non è più determinata in relazione al costo del lavoro calcolato “per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”, ma è quantificata in una somma che varia “da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”.

Se, quindi, per le violazioni recenti si fa riferimento al DL n. 223 del 2006, per quelle constatate in data anteriore al 12 agosto 2006, e sotto la diretta responsabilità dell’Agenzia delle Entrate si possono venire a creare i seguenti casi:
- la sanzione non è stata ancora irrogata;
- la sanzione è stata irrogata, ma il provvedimento non è ancora divenuto definitivo;
- la sanzione è stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo.
Nel caso primo caso l’Agenzia delle Entrate dovrà irrogata la sanzione più mite per il trasgressore, confrontando le normative in concreto, ovvero “paragonando i risultati che derivano dall’applicazione delle due norme alla situazione specifica che si presenta all’esame dell’ufficio”
Pure nel secondo caso la misura della sanzione va ridotta in conformità alla previsione più favorevole, con diritto alla restituzione di quanto eventualmente già pagato in eccedenza.
Solo se il provvedimento è divenuto definitivo la sanzione irrogata secondo la previsione meno favorevole rimane dovuta.

Termini di notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione
Per le violazioni constatate successivamente al 31 dicembre 2002, il termine di decadenza va individuato ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Tale norma prevede che “L’atto di contestazione di cui all’art. 16 ovvero l’atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”.

Fonte: Circolare 56/E del 24 settembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate