Legislazione
Modifiche alla disciplina sulle sanzioni per l’utilizzo di lavoratori irregolari
Con una nuova circolare l’Agenzia delle Entrate dà conto di una nuova sentenza della Corte Costituzionale e delle novità relative
04 ottobre 2008 | R. T.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 130 del 14 maggio 2008, ha dichiarato âlâillegittimità costituzionale dellâart. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 â¦, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributariaâ.
Secondo la nuova normativa, quindi, lâorgano deputato allâirrogazione delle sanzioni per lâutilizzo di lavoratori irregolari è la Direzione provinciale del lavoro.
Se lâirrogazione spetta soltanto alla Direzione provinciale del lavoro, la constatazione può essere svolta anche da altri uffici.
Il comma 3 dellâarticolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 stabilisce infatti che âalla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoroâ.
Questa nuova disposizione vale tuttavia unicamente per le sanzioni che verranno comminate, mentre
per violazioni constatate fino allâ11 agosto 2006 la competenza è attribuita allâAgenzia delle entrate (comma 7-bis, articolo 36-bis del DL n. 223 del 2006)
Si segnala, inoltre, che il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui allâarticolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008â.
Criteri di commisurazione della sanzione
Lâarticolo 36-bis, comma 7, lettera a) del DL n. 223 del 2006 ha sostituito il comma 3 dellâarticolo 3 del DL n. 12 del 2002 con il seguente:
âFerma restando lâapplicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, lâimpiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Lâimporto delle sanzioni civili connesse allâomesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertataâ.
Per effetto della predetta modifica, la sanzione per lâutilizzo di lavoro irregolare non è più determinata in relazione al costo del lavoro calcolato âper il periodo compreso tra lâinizio dellâanno e la data di constatazione della violazioneâ, ma è quantificata in una somma che varia âda euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivoâ.
Se, quindi, per le violazioni recenti si fa riferimento al DL n. 223 del 2006, per quelle constatate in data anteriore al 12 agosto 2006, e sotto la diretta responsabilità dellâAgenzia delle Entrate si possono venire a creare i seguenti casi:
- la sanzione non è stata ancora irrogata;
- la sanzione è stata irrogata, ma il provvedimento non è ancora divenuto definitivo;
- la sanzione è stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo.
Nel caso primo caso lâAgenzia delle Entrate dovrà irrogata la sanzione più mite per il trasgressore, confrontando le normative in concreto, ovvero âparagonando i risultati che derivano dallâapplicazione delle due norme alla situazione specifica che si presenta allâesame dellâufficioâ
Pure nel secondo caso la misura della sanzione va ridotta in conformità alla previsione più favorevole, con diritto alla restituzione di quanto eventualmente già pagato in eccedenza.
Solo se il provvedimento è divenuto definitivo la sanzione irrogata secondo la previsione meno favorevole rimane dovuta.
Termini di notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione
Per le violazioni constatate successivamente al 31 dicembre 2002, il termine di decadenza va individuato ai sensi dellâarticolo 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Tale norma prevede che âLâatto di contestazione di cui allâart. 16 ovvero lâatto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per lâaccertamento dei singoli tributiâ.
Fonte: Circolare 56/E del 24 settembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate