Legislazione
L’origine dell’olio d’oliva in etichetta. Fatta la legge, trovato l’inganno
Tra numeri di riconoscimento per il Made in Italy che tardano ad arrivare e registri da vidimare, le incombenze burocratiche e amministrative sono molte. Il decreto 10 ottobre 2007 si può però aggirare
20 settembre 2008 | R. T.
Olivicoltori e frantoiani sono in fibrillazione.
Câè da predisporre le etichette per la nuova campagna olearia, ma la materia è ancora confusa.
Il regolamento CE 1019/02 è in via di ridefinizione ma lâentrata in vigore delle modifiche è prevista per lâanno prossimo.
Eâ invece tuttora in vigore il decreto ministeriale 10 ottobre 2007, quello che abitualmente definiamo decreto De Castro, sullâetichettatura dâorigine obbligatoria dellâolio dâoliva.
Il decreto De Castro prevede che quanti confezioni lâolio debbano sottostate alla disciplina del Made in Italy, dotandosi del numero di riconoscimento regionale, dei registri vidimati dallâIspettorato centrale per la qualità dei prodotti agroalimentari, poi procedendo alla tenuta degli stessi e allâinvio semestrale dei rapporti.
Si tratta di notevoli e pressanti complicazioni burocratiche per i piccoli e piccolissimi produttori dâolio, che magari confezionano poche centinaia di bottiglie, che hanno poche centinaia di piante.
Incombenze burocratiche amministrative che rubano tempo, per chi vuole o può gestire in proprio le pratiche, e soldi per quanti si dovranno far aiutare.
Eâ tuttavia possibile evitare tutto questo avvalendosi semplicemente di una facoltà prevista dal Reg. CE 1019/02 in vigore.
Lâarticolo 4 comma 2 del Reg. CE 1019/02 prevede che:
âLa designazione dellâorigine è possibile a livello regionale per i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di unâindicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 2081/92. Tale designazione è disciplinata dalle norme ivi previste.
Negli altri casi, la designazione dellâorigine è costituita dallâindicazione di uno Stato membro o della Comunità o di un paese terzo.â
Al comma 5 del medesimo regolamento si legge:
âLa designazione dellâorigine che indica uno Stato membro o la Comunità corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto lâolio.â
La scelta del produttore
Il regolamento comunitario dà quindi facoltà al produttore di scegliere se indicare lo Stato membro (Made in Italy) oppure la Comunità (Made in Ue).
Non è quindi possibile in etichetta trovare le due designazioni dâorigine contemporaneamente.
Ricordando che le normativa comunitaria ha sempre la prevalenza su quella nazionale, è facoltà del produttore scegliere di indicare in etichetta la designazione dellâorigine riferita alla Comunità (Made in Ue) che esclude automaticamente la possibilità di indicare lo Stato membro e quindi anche la dizione, prevista dal decreto ministeriale 10 ottobre 2007, che fa espresso riferimento allâorigine italiana del prodotto.
LâUnione europea, nella revisione del regolamento 1019/02, seppur introducendo lâobbligatorietà dellâindicazione dellâorigine, ha previsto ugualmente la possibilità di scelta, da parte del produttore, tra il Made in Italy e il Made in Ue. Anche per il futuro, quindi, è plausibile affermare che il Made in Ue possa rappresentare lâindicazione dâorigine utile per quei produttori che non intendano aderire alla normativa sul Made in Italy.
In caso di controlli
Suggeriamo a tutti i produttori che intendano avvalersi della dizione âMade in Ueâ, ovvero garantendo che il prodotto è stato coltivato e estratto allâinterno della Comunità , di disporre, a portata di mano, della documentazione sulla rintracciabilità obbligatoria (Reg 178/02) e di ogni altro documento, anche di natura fiscale, atto a dimostrare agli ispettori lâorigine comunitaria del prodotto posto in commercio.
Suggeriamo altresì di avere una copia del regolamento CE 1019/02 da poter consultare rapidamente, onde poter meglio giustificare la propria scelta.
Nel malaugurato caso lâispettore intenda, nonostante le vostre pacate obiezioni, procedere alla contestazione consigliamo di far verbalizzare quanto segue:
âMi sono avvalso della facoltà di indicazione dellâorigine del prodotto con riferimento alla Comunità , così come previsto dallâarticolo 4 comma 2 del Regolamento CE 1019/2002. Stante la prevalenza della normativa comunitaria su quella nazionale, sono nellâimpossibilità di adempiere a quanto previsto dal decreto ministeriale del 10 ottobre 2007.â Ora vi sarà sufficiente fare ricorso.