Legislazione
Etichettatura d’origine dell’extra vergine d’oliva, novità in vista?
Dopo una riunione a Bruxelles prevista una revisione del decreto ministeriale per semplificare gli adempimenti. Scaduto il 31 maggio il termine per la domanda di riconoscimento
31 maggio 2008 | Graziano Alderighi
Da 1 giugno possono partire i controlli dellâIspettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.
Lâorganismo è stato, infatti, autorizzato dal decreto del Mipaaf del 5 febbraio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio scorso, a compiere delle verifiche circa la corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e quella dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l'olio.
Il decreto applicativo del DM del 10 ottobre 2007 prevede che le imprese di condizionamento riconosciute detengano, per ogni stabilimento e deposito, un registro di carico e scarico, in cui annotare i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, del quale è obbligatorio dichiarare l'origine.
Per ottenere il registro, che deve essere vidimato dallâIspettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, occorre però essere in possesso del codice alfanumerico che viene rilasciato secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 14 novembre 2003.
Per ottenerlo è necessario inviare apposita richiesta alla Regione o alla Provincia delegata con raccomandata A/R. Il termine previsto dal DM del 10 ottobre 2007 perché le aziende che confezionano olio extra vergine dâoliva ottengano il riconoscimento (codice alfanumerico) era il 31 maggio 2008.
In mancanza del registro di carico e scarico, l'Ispettorato provvede ad effettuare i controlli sulla base della documentazione contabile e fiscale delle imprese.
La situazione potrebbe però mutare a breve.
E âinfatti prevista per il 6 giugno una riunione della Commissione agricoltura di Bruxelles che ha allâordine del giorno anche modifiche del Reg. Ce 1019/02.
In virtù della messa in mora di Bruxelles sul citato DM 10 ottobre 2007, è possibile che, in quellâoccasione, lâItalia sia invitata a rivedere o sospendere lâapplicazione del decreto, in attesa di una revisione del Reg. Ce 1019/02.
A tal proposito significative sono le parole della Commissaria Fisher Boel.
"Un semplice riferimento all'origine comunitaria oppure al fatto che l'olio è una miscela di oli di origine diversa (Ue e/o non-Ue) sarebbe sufficiente per evitare di fornire ai consumatori informazioni fuorvianti. Ho incaricato i miei servizi di preparare alcune modifiche al Regolamento Ce 1019/2002 della Commissione al fine di migliorare l'informazione dei consumatori sull'origine degli oli di oliva senza compromettere il corretto funzionamento del mercato unico. Confido - conclude Fischer Boel - nella possibilità di raggiungere una soluzione consensuale sulla questione".