Legislazione
E’ una sgradita sorpresa: compensazione automatica tra aiuti Ue e crediti Inps
Divenuta completamente operativa solo da pochi mesi, la legge del 6 aprile 2007 apre però un vuoto amministrativo. Agea e Caa impotenti
22 marzo 2008 | R. T.
La legge 6 aprile 2007, n. 46, e successive modificazioni stabilisce che ââ¦.. in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dallâimpresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine lâIstituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente allâAgenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) istituiti ai sensi dellâarticolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete allâIstituto previdenziale.â.
LâAgea comunica che le contestazioni delle compensazioni vanno presentate esclusivamente alle sedi Inps competenti per territorio, in quanto solo lâInps, per legge, può risolvere i casi di contenzioso in materia ed eventualmente restituire ai produttori le somme indebitamente trattenute.
Eâ inutile rivolgersi agli Organismi pagatori o ai Centri di Assistenza Agricola.