Legislazione

E’ una sgradita sorpresa: compensazione automatica tra aiuti Ue e crediti Inps

Divenuta completamente operativa solo da pochi mesi, la legge del 6 aprile 2007 apre però un vuoto amministrativo. Agea e Caa impotenti

22 marzo 2008 | R. T.

La legge 6 aprile 2007, n. 46, e successive modificazioni stabilisce che “….. in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l’Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) istituiti ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’Istituto previdenziale.”.

L’Agea comunica che le contestazioni delle compensazioni vanno presentate esclusivamente alle sedi Inps competenti per territorio, in quanto solo l’Inps, per legge, può risolvere i casi di contenzioso in materia ed eventualmente restituire ai produttori le somme indebitamente trattenute.

E’ inutile rivolgersi agli Organismi pagatori o ai Centri di Assistenza Agricola.