Legislazione

Ecco le linee guida nazionali sull’ammissibilità delle spese dei Psr

Il Mipaaf ha diramato le norme comuni all’intero territorio nazionale per gli investimenti materiali e immateriali, l’acquisto di materiale usato, il recupero dell’Iva e delle spese generali sostenute

01 marzo 2008 | R. T.

In particolare, l’art. 71 del Reg. Ce n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), dispone che le norme sull’ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale. In attuazione della citata disposizione, il Mipaaf ha diramato una serie di norme comuni sull’ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all’utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della Pac, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, fatto salvo quanto stabilito da ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma in base al rispettivo programma e alle relative disposizioni applicative.

Come principio generale occorre prima di tutto sottolineare che affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che:
- la spesa risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la
normativa di riferimento;
- la spesa rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.
In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:
1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad azioni ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Secondo quanto disposto dall’art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, “fatto salvo il disposto dell’articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall’organismo pagatore tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell’ammissibilità”.
Al fine di salvaguardare l’effetto incentivante del contributo comunitario, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa.

I concetti di verificabilità e controllabilità costituiscono la chiave di approccio all’ammissibilità di ogni spesa.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Investimenti materiali realizzati da privati
Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato a livello regionale e delle province autonome (es. strutture prefabbricate ed infissi), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto , è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l’oggetto dell’acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.
Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento adottati a livello di singola Regione e Provincia autonoma.
Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata. In fase di accertamento dell’avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l’applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell’opera eseguita. Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Investimenti immateriali realizzati da privati
Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l’incarico, in base non solo all’aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all’affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.
Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un’accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.
La scelta del soggetto cui affidare l’incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge. Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione europea.
Inoltre, al fine di effettuare un’adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l’attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.
Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità ecc., che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo. Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell’intero investimento.

Acquisto di materiale usato
La fattispecie è disciplinata dall’art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/06. In particolare, tale norma dispone che: “.. In deroga all’art. 55, 1 comma, lettera b) del Reg. (CE) n. 1974/06, e unicamente per le microimprese e per le piccole e medie imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione1, gli Stati Membri possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le condizioni alle quali l’acquisto di materiale d’occasione può essere considerato spesa ammissibile.”
Le Autorità di gestione o i soggetti da queste delegati stabiliscono i campi e le modalità di applicazione della predetta disciplina.

Disposizioni relative alle variazioni in corso d’opera
Le Autorità di gestione sono tenute a disciplinare, nei rispettivi provvedimenti attuativi, le modalità di concessione di eventuali varianti ai progetti presentati e le relative procedure da seguire.
Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo tali varianti.
Tuttavia, qualora sia necessario ricorrere a procedura di variante, si richiama il rispetto dei
seguenti aspetti:
- le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste;
- sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa, così come cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono considerate varianti al progetto originario.

Iva e altre imposte e tasse
L’art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile acontributo del Fesar “l’Iva, tranne l'Iva non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme”.
L'Iva che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
Al pari dell' Iva, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.


Spese generali
L’art. 55, 1 comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a “spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di
fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.
Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a disposizioni previste dall’Autorità di gestione di ciascun programma.
Nell’ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie.
Nell'ambito dei singoli provvedimenti attuativi, ciascuna Autorità di gestione fissa la percentuale massima di spesa riferibile a questa voce, che comunque deve essere stabilita secondo un criterio oggettivo e dimostrabile.

Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione
L’art. 72 del Reg. CE n. 1698/05 dispone che “…lo Stato membro garantisce che il contributo del Feasr resti acquisito ad una operazione di investimento se quest’ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell’Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:
a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
b) siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.”