Legislazione
Il nuovo forfettone fiscale anche per l’agricoltura
L’Agenzia delle Entrate chiarisce limiti e modalità per l’adesione dei produttori agricoli e degli imprenditori agrituristici al regime fiscale introdotto con la Finanziaria 2008 per i contribuenti minimi
02 febbraio 2008 | Graziano Alderighi
Dal 1 gennaio 2008 i contribuenti in possesso dei requisiti indicati allâarticolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per lâanno 2008) hanno la possibilità di avvalersi del nuovo regime riservato ai contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 del richiamato articolo 1.
I soggetti interessati alla nuova disciplina sono le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno avuto nel periodo di imposta precedente, o presumono di avere nel periodo di inizio attività , le seguenti caratteristiche:
- ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro;
- assenza di cessioni all'esportazione;
- assenza di spese per lavoro dipendente o collaboratori;
- spese di acquisto di beni strumentali non superiori, nel triennio precedente, a 15.000 euro
- assenza di partecipazioni e quote societarie.
I vantaggi per gli imprenditori che aderiscono al regime fiscale semplificato sono i seguenti:
- applicazione di un'imposta sostitutiva ai fini Irpef, con aliquota del 20% sulla differenza tra ricavi e costi valutati per cassa;
- non sottoposizione ad Irap;
- esclusione dagli studi di settore;
- esclusione della rivalsa Iva e della detraibilità Iva sugli acquisti.
Al fine di consentire lâimmediata attuazione del nuovo regime, lâAgenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative con la circolare 21 dicembre 2007, anticipando alcuni contenuti del decreto attuativo del Ministro dellâeconomia e delle finanze 2 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 11 gennaio 2008, n. 9.
Con la circolare del 28 gennaio vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito al regime dei contribuenti minimi.
Il settore agricolo
In considerazione della ratio sottesa allâintroduzione del nuovo regime, che è quella di agevolare, sia sotto lâaspetto degli adempimenti che sotto quello del carico fiscale, contribuenti che esercitano attività economicamente marginali, si ritiene che i produttori agricoli, qualora esercitino lâattività nei limiti del
menzionato articolo 32 del Tuir, ancorché assoggettati ai fini Iva al regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis, possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con riguardo alle altre attività di impresa arte e professioni eventualmente svolte. Nella menzionata ipotesi, i contribuenti assolvono agli adempimenti Iva previsti per i produttori agricoli secondo le disposizioni contenute negli articoli
34 e 34-bis del d.p.r.. n. 633 del 1972 e, ai fini Irpef, sono tenuti a dichiarare il reddito fondiario mentre, relativamente alla ulteriore attività di impresa o di lavoro autonomo, potranno avvalersi del regime dei contribuenti minimi e assolvere ai relativi adempimenti analiticamente descritti nella circolare n. 73/E del 2007. In nessun caso lâattività agricola, sia essa espressiva di reddito fondiario o
di reddito dâimpresa, potrà rientrare nel regime dei contribuenti minimi qualora sia assoggettata al regime speciale di cui ai più volte citati articoli 34 e 34-bis.
Resta inteso che le limitazioni conseguenti allâapplicazione del regime speciale Iva non operano nellâeventualità che lâattività agricola venga trattata, ai fini Iva, secondo le disposizioni proprie del regime ordinario e non ai sensi degli articoli 34 e 34-bis.
Si precisa, inoltre, che anche lâattività di agriturismo disciplinata dallâarticolo 5, comma 2, della legge 413 del 1991 può essere attratta al regime dei minimi qualora il contribuente opti per lâapplicazione dellâIva nei modi ordinari.
In ogni caso lâinsieme delle attività assoggettate al regime dei contribuenti minimi dovrà essere valutata unitariamente ai fini della valutazione dei requisiti di accesso previsti al comma 96.
Ricordiamo che coloro che hanno una piccola attività sotto i 30.000 euro, hanno tempo fino al 16 aprile per scegliere la nuova imposta sostitutiva al 20%, al posto di Irpef, addizionali, Irap e Iva.