Legislazione

MOLTE LE CONTROVERSIE SULLE AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA. L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

Cinque o dieci anni? Questi sono i termini, entrambi apparentemente validi, che devono essere superati prima che l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta possa vendere la proprietà

01 dicembre 2007 | T N

L’Agenzia delle Entrate entra nel merito dell’interpretazione del decreto legislativo 228/2001 sulle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.

Il primo comma dell’articolo 7 della legge n. 604/1954 prevedeva per godere delle agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina che l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta non alieni il fondo, in tutto o in parte, per almeno cinque anni.
Tale termine è stato elevato a dieci anni con l’articolo 28, primo comma, della legge 590/1965 e successivamente ridotto nuovamente a cinque anni con l’articolo 11, comma 1, del Dlgs 2208/2001.

L’articolo 11, comma 5, del Dlgs 228/2001 stabilisce che la riduzione del termine di decadenza vale per gli atti d’acquisto posti in essere prima del 30 giugno 1996.

Tali passaggi hanno portato a controversie pendenti aventi per oggetto la richiesta di beneficiare del termine di decadenza ridotto da dieci a cinque anni da parte di quei contribuenti che hanno posto in essere l’atto d’acquisto anteriormente al 30 giugno 1996 e che in seguito hanno venduto il fondo in data anteriore al 30 giugno 2001.

Secondo l’Agenzia delle Entrate l’intenzione del legislatore è stata quindi quella di estendere non una norma che estenda con efficacia retroattiva il beneficio, bensì una disposizione transitoria.

Pertanto per gli atti stipulati dal 30 giugno 1996 è valido il vincolo quinquennale stabilito dell’articolo 11 del Dlgs 228/2001.

Per gli atti stipulati prima del 30 giugno 1996 bisogn distinguere:
- se la successiva rivendita è avvenuta prima del 30 giugno 2001, si rende applicabile il vincolo decennale
- se la successiva rivendita è avvenuta a partire dal 30 giugno 2001, trova applicazione il nuovo vincolo quinquennale, con la conseguenza che l’atto manterrà i benefici previsti anche se il periodo intercorrente fra la data dell’atto d’acquisto e la data dell’atto di alienazione è inferiore a dieci anni.