Legislazione

IL MARCHIO D’IMPRESA, PER UNA TUTELA PIU' EFFICACE

Una protezione per l'azienda che vuole investire sui propri prodotti. Indicazioni, limiti, procedure per chi intendesse registrare un marchio d'impresa.

06 settembre 2003 | R. T., R. T.

Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa produce o mette in commercio.
Possono costituire marchi d’impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione, le combinazioni, le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.
Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini (art. 2569 del codice civile). Ricordo tuttavia che a norma dell’articolo 2571 del codice civile “ chi ha fatto uso di marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.
Il diritto ottenuto attraverso la registrazione dura 10 anni, e decorre dalla data di deposito della domanda. Esso può essere rinnovato per periodi decennali presentando la domanda entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio, o nei 6 mesi successivi con l’applicazione di una soprattassa.
Per poter essere registrato un marchio deve possedere i seguenti requisiti:
- novità: è l’assenza di un segno identico o simile per contraddistinguere prodotti uguali o affini. La novità non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni o sia decaduto per il non uso ultraquinquennale;
- capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto od un servizio da quello di altri;
- liceità: è la conformità all’ordine pubblico e al buon costume.
Inoltre non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge quali ad esempio:
- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nonché i segni, gli emblemi, i simboli e gli stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non abbia autorizzato la registrazione;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- i ritratti di persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
- i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione e ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi;
- i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano nello Stato di rinomanza;
- i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell’avente diritto;
- i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

Per ottenere la registrazione di un marchio d’impresa occorre presentare la seguente documentazione:
- domanda in 5 copie redatta sull’apposito modulo "C" ed eventuale foglio aggiuntivo;
- dichiarazione di protezione, da redigere in 3 originali;
- attestazione di versamento delle tasse di concessione governativa , da calcolare in relazione al numero di classi e prodotti prescelti;
- n.3 marche da bollo, da € 10,33, da applicare sui vari documenti (nel caso in cui non si richieda il rilascio di una copia autentica della domanda-verbale di deposito sono sufficienti 2 marche da bollo);
- diritti di segreteria pari a € 13,00 (da versare al momento del deposito), o di € 10,00 nel caso che non venga richiesto il rilascio della copia autentica della domanda-verbale di deposito.
La domanda può essere presentata presso qualsiasi Camera di Commercio oppure presso L’Ufficio Marchi e Brevetti, via Molise 19, 00187 Roma.

La normativa di riferimento per quanto riguarda i marchi d’impresa è il decreto legislativo 480 del 4 dicembre 1992, che potete trovare allegato al presente articolo, in attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1998.