Legislazione

CONTINUA IL NOSTRO VIAGGIO IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA. STAVOLTA ENTRIAMO NEGLI ANNESSI E NEI FABBRICATI AGRICOLI, PER VERIFICARNE I REQUISITI

Le costruzioni devono rispettare le caratteristiche previste dal decreto 303 del 1956 e da altre leggi. Illuminazione, ambiente e clima, pavimentazione e coperture. Talvolta si tratta di semplici norme basate sul buon senso, in altri casi vi sono specifici adempimenti e severe regole. Ecco alcune indicazioni tecniche generali

17 novembre 2007 | Graziano Alderighi

Dai requisiti strutturali, come l’illuminazione e le pavimentazioni, alle norme su spogliatoi e servizi igenici, fino alla segnaletica e alla cartellonistica, di cui, nello specifico, ci occuperemo in una prossima puntata di questo viaggio sull’onda del tema della sicurezza sul lavoro in agricoltura.

Considerando che gli operai agricoli trascorrono molto tempo anche all’interno di annessi, il legislatore ha previsto una serie di regole e requisiti, afferenti ai fabbricati.

Talvolta si tratta di norme di buon senso, ad esempio sulle coperture in amianto, in altri casi si tratta di stringenti adempimenti.

I fabbricati devono essere in buone condizioni, non riferendoci esclusivamente alla stabilità strutturale, e devono essere regolarmente manutenzionati.

Le pavimentazioni e le pareti, in particolare, devono essere livellate, impermeabili, di facile pulizia.
Le superfici che possono essere spesso umide, devono essere antisdrucciolevoli e devono comunque consentire un rapido drenaggio dell’acqua e degli altri liquidi.
Le pareti devono essere tinteggiate di colori chiari e le eventuali vetrate devono essere opportunamente segnalate, così come i gradini e le aree di manovra di mezzi meccanici.

Delle coperture va regolarmente valutata la stabilità e non devono essere presenti coperture in amianto non integre nell’azienda; qualora presenti, deve essere affrontato il problema della loro eliminazione o del loro trattamento.

Eventuali soppalchi devono avere sui lati aperti un parapetto all’altezza minima di 120 cm e una fascia fermapiede di almeno 15 cm, oltre all’opportuna segnaletica e all’indicazione della portata massima.

Vasche e cisterne, se interrate, devono essere protette mediante recinzione di altezza minima di 180 cm. I punti di prelievo devono essere protetti con barriere anticaduta, in corrispondenza dei cancelli devono essere presenti scalette di risalita e i pozzetti di ispezione devono essere completamente chiusi.

I silos orizzontali devono essere idoneamente protetti e riempiti fino ad un massimo di 20 cm dal bordo superiore. L'accesso dei mezzi per le operazioni di caricamento e desilamento deve essere agevole.
Per i silos verticali i bocchettoni di raccordo per il caricamento devono essere posti a un’altezza non inferiore a 1,4 m dal piano di calpestio e per i silos con un’altezza superiore ai 10 m, è opportuno siano presenti ballatoi sulle scale ogni 5 metri. Devono essere presenti dispositivi che impediscano la manipolazione da parte di estranei (es.: interruttore di sicurezza sotto chiave per entrare nel silo), oltre che rilevatori di gas nocivi e aspiratori per rimuoverli.

Nelle officine le attrezzature devono essere fissate in maniera da evitare che cadano accidentalmente, devono essere presenti i dispositivi di protezione individuali e un pacchetto di medicazione per interventi di pronto soccorso.

In tutti gli ambienti di lavoro la luce naturale deve essere considerata sufficiente, nel caso non sia possibile illuminare il locale con luce naturale deve essere presente illuminazione artificiale in buono stato di funzionamento, oltre che l'illuminazione di sicurezza.
Deve essere garantita un’adeguata areazione, eventualmente anche forzata, e deve essere garantito un buon rapporto tra temperatura ed umidità, oltre che sistemi di protezione da soleggiamento diretto delle vetrate.

Gli spogliatoi e servizi igienici devono essere suddivisi per sesso, essere puliti e riscaldati, dotati di acqua calda e di armadietti con doppio scomparto.

Più volte, nel corso di questa sintetica illustrazione dei requisiti degli edifici, ci siamo riferiti a idonea segnaletica, che ha il primario obiettivo di fornire indicazioni agli operatori su situazioni a rischio che non possono essere evitate o sufficientemente limitate con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva.
Nella sua installazione, nel centro aziendale, è opportuno tenere conto della visibilità, della leggibilità e del posizionamento.

I segnali più frequentemente in uso sono quelli che indicano:
- i rischi d’incendio
- le vie di fuga e di evacuazione nei fabbricati
- la movimentazione carichi, il movimento di macchine agricole e di autoveicoli
- la circolazione, la segnalazione della presenza di animali (stalle, alloggiamenti di animali)
- la presenza di sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, velenose, ecc.
- il divieto di fumare
- la delimitazione di zone riservate agli addetti ai lavori
- l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali

Riferimenti normativi:
D.P.R. 27/04/55 n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D.P.R. 19/03/56 n. 303 – Norme sull’igiene sul lavoro
D.Lgs 19/09/94 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
D.Lgs del 14 agosto 1996 n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro