Legislazione

NUOVO AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CATASTALE DA PARTE DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO

Le variazioni sono dovute alle rettifiche d’ufficio, in particolare per la coltura dei pomodori assimilata a orto irriguo, anziché a seminativo irriguo e ad aggiornamenti sulla base delle richieste di rettifiche mediante procedura di autotutela

22 settembre 2007 | R. T.

L'Agenzia del Territorio ha provveduto ad aggiornare la banca dati del catasto terreni sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nel 2006 all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) dai soggetti interessati, ai fini dell'erogazioni dei contributi agricoli.
I nuovi redditi attribuiti - ai sensi dell'art. 2, comma 34, del decreto legge 262/2006, convertito dalla legge 286/2006 e modificato, da ultimo, dalla legge n° 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) - producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006.

Per consultare gli elenchi delle particelle interessate è, infatti, possibile accedere ad un servizio di consultazione on line appositamente attivato su questo sito. Indicando gli identificativi catastali delle particelle (Provincia, Comune catastale, Sezione, Foglio e particella) verranno visualizzate le informazioni relative alla qualità catastale, alla classe, alla superficie e ai redditi dominicale ed agrario e agli eventuali simboli di deduzione.

Informazioni sulle rettifiche d'Ufficio in autotutela
A seguito degli aggiornamenti effettuati, sono state segnalate delle incongruenze che hanno riguardato in particolare la coltura dei pomodori, nei casi di contratti con l'industria di trasformazione (per assimilazione a orto irriguo, anziché a seminativo irriguo), e la coltura del mais per l'accertamento della potenzialità irrigua o meno del terreno.
Al riguardo l'Agenzia del territorio e l'AGEA, anche attraverso l'utilizzo di ulteriori informazioni presenti nelle banche dati di quest'ultima, hanno provveduto ad affinare ulteriormente - per le fattispecie segnalate - i meccanismi automatici che hanno determinato l'attribuzione delle qualità catastali e dei relativi redditi alle rispettive particelle; ciò ha permesso di individuare quelle situazioni per le quali poter procedere "d'Ufficio", in autotutela, alla rettifica degli aggiornamenti operati.

Per verificare le rettifiche d'ufficio è possibile accedere al servizio di consultazione on line delle particelle interessate da variazioni; quelle rettificate sono state opportunamente evidenziate e per esse possono essere visualizzate le informazioni relative alla qualità catastale, alla classe, alla superficie e ai redditi dominicale ed agrario e agli eventuali simboli di deduzione.

Verifiche degli aggiornamenti e richiesta di rettifiche in autotutela
L'Agenzia del territorio ha messo a disposizione su questo sito anche un servizio che permette di verificare la qualità di coltura attribuita alla singola particella che è stata sottoposta all'aggiornamento automatico e, se necessario, di ricalcolare i redditi in base alla qualità colturale che l'interessato ritiene corretta. In questo caso il soggetto può presentare richiesta di rettifica in autotutela. Tale rettifica può essere presentata:
- mediante l'apposito modello, agli Uffici Provinciali competenti;
- in via telematica, all'interno dello stesso servizio di consultazione delle variazioni colturali on-line, compilando le informazioni richieste nella sezione dedicata al ricalcolo dei redditi.

Si ricorda che potrà essere effettuata la regolarizzazione ai fini degli adempimenti fiscali ai sensi del decreto legge 81/2007, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127: "limitatamente all'inosservanza, nell'anno 2006, delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'art. 2, commi 33, 34 e 35 del decreto legge 262/2006, convertito con modificazioni, dalla legge 286/2006, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997".
Entro lo stesso termine possono essere proposti, avverso la variazione dei redditi, i ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Fonte: Agenzia del Territorio