Legislazione

ANCHE LA CONFERENZA STATO-REGIONI APPROVA, CON MODIFICHE, IL DECRETO SULL’ORIGINE OBBLIGATORIA DELL’OLIO DI OLIVA IN ETICHETTA

Dalla notifica, Bruxelles avrà tre mesi per esaminare il decreto, sempre che non sorgano opposizioni. Intanto, forse in previsione di una bocciatura europea, si pensa già a una revisione del 1019/02

01 settembre 2007 | T N

Rispetto al testo licenziato dal Mipaaf le modifiche apportate in sede di Conferenza Stato-Regioni, anche in seguito alle numerose riunioni tecniche succedutesi nelle ultime settimane, sono sostanziali, volte a una semplificazione assoluta delle diciture in etichetta.

Vediamo dunque gli articoli salienti del nuovo decreto “norme in materia di indicazioni obbligatorie sull’etichetta dell’olio vergine ed extra vergine d’oliva”

Art. 1 – etichettatura dell’olio di oliva vergine ed extravergine
Al fine di assicurare la rintracciabilità dell’origine dell’olio di oliva vergine ed extravergine è obbligatoria l’indicazione dello Stato membro o del Paese terzo corrispondente alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l’olio. La designazione dell’origine a livello regionale è riservata ai prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.

Art. 2 – Indicazioni obbligatorie in etichetta
1. L’indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive, fatta salva la disciplina delle designazioni d’origine per i prodotti Dop e Igp, deve riportare lo Stato membro o il Paese terzo in cui la coltivazione è stata effettuata. In caso di olive non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, nell’etichetta deve essere indicato l’elenco di tutti gli Stati membri o Paesi terzi nei quali le olive siano state coltivate, in ordine decrescente per quantità utilizzate.
2. Qualora le olive siano state coltivate in uno Stato o Paese diverso da quello di cui è situato il frantoio, nell’etichetta deve essere riportata la seguente dicitura: “Olio estratto in (indicazione dello Stato o Paese in cui è situato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione dello Stato o Paese di coltivazione delle olive)”
3. Nel caso di tagli di oli di oliva vergine o extravergini non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, salvo quanto previsto nei commi precedenti nell’etichetta deve essere indicato l’elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali sono stati estratti gli oli.


Rispetto alla bozza precedente, quindi, è stato eliminato l’obbligo di indicare le percentuali d’olio di oliva di diversa provenienza, essendo stata così accolta l’opposizione dell’Assitol che configurava una violazione dei segreti industriali e un eccesso di difficoltà nell’aggiornare in continuo le etichette, cambiando spesso la miscelazione dei vari oli di oliva nei blend industriali.

Quali speranze abbia questo nuovo provvedimento di essere favorevolmente accolto da Bruxelles, lo fa trapelare la stessa Coldiretti, l’associazione che più di altre si è prodigata per l’emanazione della norma, affermando che stanno studiando in sede europea (Copa-Cogeca) la possibilità di proporre una modifica al regolamento 1019/02.

Il Governo si prepara dunque a trasmettere il decreto a Bruxelles come norma tecnica. Dal momento del ricevimento la Commissione avrà tre mesi di tempo per esaminarlo, mesi che diventano sei nel caso in cui sorga anche solo un elemento di opposizione.

E’ quindi alquanto probabile, se non certo, che il decreto non diverrà realmente applicativo, sempre che lo diventerà mai, entro la prossima campagna olearia.