Legislazione

PICCOLI COMUNI. UNA REALTA' ITALIANA DA VALORIZZARE CON MISURE DI SOSTEGNO

Promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali. Nonché valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico dei piccoli comuni con meno di 5 mila abitanti. Questi gli obiettivi del disegno di legge in discussione al Senato

02 giugno 2007 | T N

In Italia vi sono 5.800 comuni con una popolazione inferiore a 5 mila abitanti, cioè il 72% di tutti i comuni italiani. Vi risiede, in media più di un quinto della popolazione nazionale e si estendo su circa il 50% del territorio del nostro paese.
Vista la loro non trascurabile rilevanza numerica, ma soprattutto sociale, inizia questa settimana l'esame in Senato del disegno di legge n. 5 già approvato dalla Camera lo scorso 18.4.2007 concernente "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni" che contiene norme di interesse per l'agricoltura, la vita in campagna e le produzioni alimentari artigianali e tipiche.
Di seguito il testo completo del DDL


DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge)

1. La presente legge, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha lo scopo di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di nuove tecnologie e di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.
2. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

Art. 2.
(Definizione di piccoli comuni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:
a) comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto o è interessato da rilevanti criticità ambientali;
b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento effettuato nel 1981;
c) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
d) comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, ovvero il cui territorio è connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;
e) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d). Nei casi di cui alla presente lettera gli interventi previsti dalla presente legge in favore dei piccoli comuni sono riservati alle predette frazioni.
2. I comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza a grandi centri metropolitani, non beneficiano delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, integrato da una relazione dettagliata circa i parametri adottati, che devono essere uniformi.
4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure previste dallo stesso comma 3.
5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di assegnazione.

Art. 3.
(Disposizioni concernenti tutti i comuni
con popolazione pari o inferiore
a 5.000 abitanti)

1. Lo Stato e le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere iniziative per favorire la gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, in particolare tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme dell'unione di comuni e, per i territori montani, della comunità montana, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente.
3. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nei comuni di cui al comma 2 del presente articolo le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, secondo la normativa vigente.
4. Ai comuni di cui al comma 2 non si applicano gli articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, la rete telematica gestita dalle rivendite di generi di monopolio e valori bollati collegate al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e il recupero dei beni di cui al primo periodo del presente comma nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.
7. Le stazioni ferroviarie disabilitate, le case cantoniere dell'ANAS Spa, le caserme dismesse e gli edifici del Corpo forestale dello Stato nonché gli edifici demaniali dismessi, non più in uso e non considerati strumentali dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società proprietari, sono assegnati in comodato ai comuni di cui al comma 2 che ne facciano richiesta, previo accordo con le amministrazioni, gli enti e le società stessi. I comuni possono acquisire tali immobili, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente secondo le norme vigenti. Gli immobili sono destinati, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, anche in collaborazione con la società Sviluppo Italia Spa, ovvero a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, anche in collaborazione con la società Buonitalia Spa, nonché ad altre attività comunali.
8. Le regioni possono promuovere interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei comuni di cui al comma 2 e alla diffusione di servizi di comunicazione elettronica a larga banda nei medesimi comuni.
9. Le regioni possono promuovere attività dirette alla pulizia dei boschi ricadenti nel territorio dei comuni di cui al comma 2, ai fini del recupero di biomasse da destinare alla produzione di energia.
10. Le regioni possono altresì incentivare l'adozione da parte dei comuni di cui al comma 2 di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali da costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.
11. Al fine di preservare il rapporto dei cittadini con il proprio comune di residenza, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di propria residenza, anche qualora essa si sia verificata in un altro comune, purché ricompreso nel territorio della medesima regione. Il Governo è autorizzato a definire la dimensione demografica dei comuni di residenza dei genitori per i quali si applicano tali disposizioni, con particolare riguardo ai comuni di cui al comma 2 del presente articolo e a quelli in cui non esistono strutture sanitarie finalizzate all'assistenza alla nascita. Le modifiche e le integrazioni di cui al presente comma prevedono, in particolare, che dagli atti dello stato civile risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove il parto è effettivamente avvenuto e che si registri l'accordo tra i genitori sulla scelta del comune di residenza quale luogo elettivo di nascita.
12. All'articolo 135, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento al territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».
13. Le regioni, in sede di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, favoriscono il recupero dei terreni incolti ricadenti nel territorio dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4.
(Attività e servizi)

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, ai servizi postali, alla tutela del ciclo idrico, al risparmio e all'efficienza energetici, all'uso delle fonti rinnovabili. Per i fini di cui al presente comma è favorita, anche attraverso forme associative fra comuni, la presenza sul territorio del servizio scolastico dell'obbligo e dei servizi postale e farmaceutico, fatto comunque salvo quanto previsto agli articoli 8, 9, 14 e 16.
2. Per i fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali ovvero per le funzioni inerenti all'e-government e connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.
3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i comuni possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni. Nei piccoli comuni i limiti di importo di cui al comma 2 del citato articolo 15 sono innalzati a 100.000 euro nel caso di imprenditori singoli e a 600.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cooperative agricole e alle cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Art. 5.
(Valorizzazione dei prodotti
agroalimentari tradizionali)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, eventualmente anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000.
2. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza farmaceutica e di favorire l'attivazione di progetti innovativi nei piccoli comuni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impartire alle aziende sanitarie locali apposite direttive affinché stipulino in via sperimentale accordi con i comuni interessati e le farmacie ivi ubicate, per l'erogazione di servizi aggiuntivi alla dispensazione dei farmaci, con particolare riferimento alla partecipazione delle farmacie stesse a programmi di assistenza.
3. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: «Territorio di produzione del ....» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo. L'indicazione dei prodotti di cui al presente comma non è costitutiva di diritti e non determina riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è associato.
4. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e contratti, accordi o convenzioni con le imprese artigiane di produzione agroalimentare ai sensi dell'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Nei piccoli comuni il limite di importo di 160.000 euro, di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, è innalzato a 250.000 euro.

Art. 6.
(Agevolazioni per il recupero
di terre incolte)

1. All'articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, che risiedono nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».

Art. 7.
(Programmi di e-government)

1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero gli interventi in campo ICT connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di servizio territoriali (CST) o nelle Alleanze locali per l'innovazione (ALI), anche attraverso la fruizione del sistema wi-max.
2. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata.

Art. 8.
(Servizi postali e programmazione
televisiva pubblica)

1. Il Ministero delle comunicazioni assicura, mediante apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, l'effettivo svolgimento del servizio postale universale nei piccoli comuni.
2. I piccoli comuni nel cui territorio insista uno sportello postale possono affidare il servizio di tesoreria alla società Poste italiane Spa.
3. L'amministrazione comunale, nei soli casi in cui non sussistano le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale, può altresì stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, e i pagamenti dei vaglia postali possano essere effettuati presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati presenti nel territorio comunale o in quello di comuni limitrofi.
4. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni e di garantire nei medesimi comuni una completa presenza del servizio attraverso la copertura del segnale in tutto il territorio.

Art. 9.
(Istituti scolastici)

1. Le regioni, acquisito il parere favorevole dell'ente locale interessato, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In particolare, le regioni agevolano forme sperimentali di insegnamento a distanza per le materie di studio opzionali facoltative.
2. Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

Art. 10.
(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione
di attività commerciali e di attività artigiane)

1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere esclusivamente i beni di propria produzione, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. I comuni competenti determinano le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e individuano annualmente le aree ad esse destinate e i giorni in cui è consentita la vendita.
2. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11.
(Sistema distributivo dei carburanti)

1. Con specifico riferimento ai piccoli comuni, il servizio di erogazione dei carburanti costituisce servizio fondamentale.
2. Al fine di assicurare tale servizio nei piccoli comuni, i comuni, le province e le regioni, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono prevedere specifiche agevolazioni.

Art. 12.
(Servizi di telefonia)

1. Con specifico riferimento ai piccoli comuni, i servizi di telefonia fissa e di telefonia mobile costituiscono servizi fondamentali. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila affinché nei piccoli comuni sia assicurata un'adeguata copertura e fornitura dei servizi.
2. Per l'installazione di cabine telefoniche pubbliche nei piccoli comuni si può derogare al contratto minimo garantito.

Art. 13.
(Agevolazioni in materia di diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i criteri fissati tramite specifiche intese con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo promossi e patrocinati dai comuni di cui alla presente legge, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali.

Art. 14.
(Fondo per gli incentivi fiscali in favore
dei soggetti residenti nei piccoli comuni)

1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2007, un apposito fondo.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, nei limiti di spesa di cui al comma 7, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti:
a) da misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti o delle compartecipazioni a tributi erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;
b) da misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;
c) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, situati nei piccoli comuni, nel caso in cui il trasferimento abbia per oggetto terreni di superficie non superiore a un ettaro, la parte acquirente sia rappresentata da imprenditori agricoli, anche non professionali, e l'atto permetta di accorpare terreni agricoli, anche non contigui, situati nel territorio del medesimo comune o di un comune confinante e aventi una superficie complessiva non superiore a tre ettari;
d) da incentivi e premi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei piccoli comuni ovvero avviare in essi un'attività economica;
e) da agevolazioni fiscali e tributarie in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un decennio;
f) da premi di insediamento in favore di coloro che trasferiscono la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un quinquennio;
g) da misure agevolative in favore della persona fisica o giuridica che rileva immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera b), nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti termini e modalità applicative delle misure di cui al comma 2, lettera c).
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede altresì annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, lettere a), d), e), f) e g), con priorità per i nuclei familiari numerosi, a basso reddito e per le giovani coppie.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono altresì essere stabiliti le modalità, i criteri e i limiti per il riconoscimento di un credito d'imposta, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 e nei limiti di spesa di cui al comma 7, per le persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei piccoli comuni, per la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni stessi, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive, ricreative e sociali.
6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono trasmessi, con il previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
7. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2007 e a 10 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Per gli anni successivi al 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
(Programmi di spesa)

1. Nei programmi di spesa finanziati con le risorse provenienti dalla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dal giuoco del lotto destinate ai beni culturali, è attribuita priorità ai progetti presentati dai piccoli comuni, ai quali è riservata una percentuale di spesa non inferiore al 30 per cento.

Art. 16.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, a mettere in sicurezza le infrastrutture stradali e gli istituti scolastici e a promuovere lo sviluppo economico e sociale nei piccoli comuni, nonché a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.
2. All'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi. È data priorità agli interventi che prevedono la partecipazione, nella fase progettuale e realizzativa, di professionisti delle discipline tecniche che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età o che, comunque, siano iscritti al relativo albo da non più di cinque anni.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al rifinanziamento del fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.
(Modifica al comma 703 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1, comma 703, lettera a), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per gli anni 2008 e 2009 il predetto rapporto è stabilito nel 25 per cento».

Art. 18.
(Clausola di invarianza della spesa)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 16, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.