Legislazione
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO DEGLI ULIVI MONUMENTALI DELLA PUGLIA “
Riportiamo il testo del disegno di legge n. 39 del 3 ottobre 2006
30 maggio 2007 | T N
Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale
DISEGNO DI LEGGE N. 39 DEL 03/10/2006
âTUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO DEGLI ULIVI MONUMENTALI DELLA PUGLIA â.
RELAZIONE
La Puglia è la regione italiana con il più rilevante patrimonio olivicolo. Oltre 350.000 ha sono coltivati ad ulivo pari al 25% della superficie agricola utile regionale. Sono attivi 1200 frantoi che trattano le 53 diverse varietà di olive coltivate in regione.
Lâulivo è il simbolo del paesaggio regionale oltre che dello stesso Ente Regione. Questo patrimonio arboreo è costituito da circa 60 milioni di piante, di cui circa la metà secolari e si stima tra i 3-5 milioni di esemplari pluricentenari.
Secondo le stime più recenti, realizzate da alcuni ricercatori del CNR, alcuni esemplari di questi ulivi sono plurimillenari. Per la loro forma, dimensione e inserimento nel paesaggio rurale ognuna di queste piante rappresentano un vero e proprio monumento vivente.
La longevità di queste piante è di estrema importanza anche sotto il profilo economico-produttivo, tenuto conto del rilevante patrimonio genetico di esemplari che hanno attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici, mostrando una rilevante naturale capacità di difesa e di adattamento.
Per le caratteristiche sin qui descritte il patrimonio di ulivi secolari della Puglia si configura come una risorsa di estrema importanza, sotto il profilo economico, occupazionale, turistico, paesaggistico, storico e naturalistico.
Eânoto che da alcuni anni gli ulivi, segnatamente quelli di maggiore dimensione o forma scultorea, sono oggetto di interesse come specie ornamentale, fenomeno questo che ha alimentato un commercio di piante vetuste verso le più disparate destinazioni, con conseguente espianto e impoverimento del paesaggio pugliese.
Molte associazioni ed enti, regionali e nazionali, preoccupati per la crescita del fenomeno hanno più volte richiesto lâintervento dellâEnte Regione per mettere in atto iniziative atte a fronteggiare lâirrimediabile perdità di questi valori territoriali. Istituzioni importanti come lâUnesco hanno mostrato un interesse diretto per il riconoscimento quale âPatrimonio dellâUmanità â degli ulivi monumentali della Puglia.
Il fenomeno dellâespianto di ulivi secolari non riguarda sola la Puglia, ma interessa seppure in misura diversa altre regioni dâItalia e altri paesi mediterranei, in particolare la Grecia e la Spagna. Questo aspetto giustifica la positiva aspettativa degli operatori di settore nei confronti delle iniziative della Regione Puglia.
Attualmente lâunica normativa nazionale di riferimento, la Legge 14 febbraio 1951, n.144, è stata promulgata nellâimmediato dopoguerra per tutelare gli ulivi dallâespianto selvaggio finalizzato allâapprovvigionamento di legna da ardere nel difficile periodo post-bellico; è quindi evidente lâinadeguatezza dellâattuale normativa, incapace anche sul piano delle sanzioni di ostacolare il fenomeno dellâespianto selvaggio di ulivi secolari.
La Regione Puglia con lâ art. 30 della L.R. n° 14 del 31-05-2001 âTutela paesaggistica degli alberiâ ha già legiferato per la tutela degli alberi monumentali prevedendo la costituzione di un albo dei monumenti vegetazionali, nel quale iscrivere, âcon le loro caratteristiche fitopatologiche e panoramiche gli alberi che costituiscono elemento caratteristico del paesaggioâ. Tale normativa, nata per la tutela delle specie arboree di interesse forestale appare poco idonea alla tutela di un problema di dimensioni estese quale quello degli ulivi monumentali.. Peraltro tale normativa va perfezionata sotto il profilo della uniformità della denominazione rispetto ad altre esperienze nazionali, dellâiter procedurale per lâinclusione dei grandi alberi nellâalbo regionale degli alberi monumentali, del ventaglio di operazioni che possono creare danno alle piante medesime.
Da queste considerazioni nasce il disegno di legge âTutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Pugliaâ elaborato dagli Uffici dellâAssessorato allâEcologia, di concerto con gli Assessorati alle Risorse Agroalimentari, Assetto del Territorio e Turismo e Industria Alberghiera.
Tale disegno di legge è stato sottoposto a modifiche e integrazioni derivanti dai suggerimenti raccolti durante un articolato percorso di concertazione con gli enti e le associazioni interessate al tema, percorso che formalmente ha avuto inizio il 5.08.2005 con la convocazione di un primo incontro svolto presso lâAssessorato allâEcologia a cui hanno preso parte rappresentanti del mondo agricolo, delle associazioni ambientaliste, degli EE.LL., degli enti territoriali competenti (Corpo Forestale dello Stato, Sovrintendenza ai Beni Ambientali e del Paesaggio), degli enti di gestione di alcune aree naturali protette.
Il risultato finale di questo percorso di concertazione è un disegno di legge che integra strettamente il concetto di tutela con quello di valorizzazione. Sotto il profilo della tutela vanno inquadrate le azioni conoscitive del fenomeno (albo degli ulivi monumentali e monitoraggio annuale) nonché un nuovo quadro dei divieti e delle sanzioni; sotto il profilo della valorizzazione vanno inquadrate le azioni di promozione dellâolio extravergine degli ulivi secolari e della promozione di percorsi turistici integrati. Nel disegno di legge particolare attenzione è dedicata al mondo agricolo in considerazione del loro ruolo di proprietari dei beni inquadrando gli operatori agricoli come manutentori degli ulivi monumentali, destinatari di convenzioni e premialità nellâaccesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per attività connesse alle finalità del disegno di legge.
Il provvedimento presentato consta di 19 articoli, organizzati in diversi titoli:
- il âTitolo I â Finalità e definizioniâ definisce gli obiettivi che la Regione Puglia intende perseguire e i parametri che individuano il carattere di monumentalità degli ulivi;
- il âTitolo II â Rilevazione sistematica e tutelaâ istituisce la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali e precisa le modalità per il censimento degli ulivi e uliveti monumentali;
- il âTitolo III â Azioni di promozioneâ istituisce la menzione speciale âolio extravergine degli ulivi secolari di Pugliaâ che individua il prodotto sotto il profilo etico e di qualità , definisce le modalità per la promozione del paesaggio ulivetato anche sotto il profilo turistico e le premialità a favore degli imprenditori agricoli che sviluppano azioni a favore del mantenimento degli ulivi monumentali;
- âTitolo IVâ Divieti e deroghe â Funzioni di controllo e sorveglianza â Sanzioniâ definisce il divieto di danneggiamento, abbattimento, espianto e commercio degli ulivi monumentali e i casi in cui sono possibili deroghe; i soggetti che possono svolgere funzioni di controllo e sorveglianza; introduce inoltre un quadro sanzionatorio coerente con lâattuale situazione regionale;
- il âTitolo V â Modifica dellâ art. 30 della L.R. n° 14 del 31-5-2001 Tutela paesaggistica degli alberiâ modifica, integra e aggiorna la normativa regionale vigente sotto il profilo della denominazione, dellâiter procedurale per lâinclusione dei grandi alberi nellâalbo regionale degli alberi monumentali, delle attività che possono creare danno alle piante medesime;
- il âTitolo VI â Norme finanziarieâ istituisce un nuovo capitolo, nello stato di previsione dellâesercizio finanziario 2006, con la denominazione « Spese per la tutela e la valorizzazione degli alberi di interesse monumentale» finanziato con ⬠400.000,00.
Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca LIMONGELLI
LâASSESSORE ALLâECOLOGIA
Prof. Michele LOSAPPIO
Il Dirigente del Settore Urbanistico Reg.le
Ing. Nicola GIORDANO
LâASSESSORE ALLâASSETTO DEL TERRITORIO
Prof.ssa Angela BARBANENTE
Il Dirigente del Settore Agricoltura Alimentazione
Antonio FRATTARUOLO
LâASSESSORE ALLE RISORSE AGROALIMENTARI
Enzo RUSSO
Il Dirigente del Settore Turismo e Industria Alberghiera
Dott.ssa Marina CANCELLARA
LâASSESSORE AL TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA
On.Massimo OSTILLIO
DISEGNO DI LEGGE
âTUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO DEGLI ULIVI MONUMENTALI DELLA PUGLIAâ
Titolo I â Finalità e definizioni
Articolo 1 - FinalitÃ
1. La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica ed idrogeologica nonchè quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.
2. La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla vigente Legge 14 febbraio 1951, n.144 e dalle norme applicative regionali.
Articolo 2 - Definizioni
1. Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile dalle dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a 100 cm, misurato allâaltezza di cm 130 dal suolo; nel caso di alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto ricostruendo la forma teorica del tronco intero.
2. Può prescindersi dalle misure sopradette qualora si abbia forma scultorea del tronco (forma spiralata, forma alveolare, forma cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari) con conseguente notevole valore estetico - paesaggistico dellâalbero; accertato valore storicoâantropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche storiche, riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità ; localizzazione in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Il carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che presentano una percentuale minima del 60% di piante monumentali allâinterno dellâunità colturale, individuata nella relativa particella catastale.
Titolo II â Rilevazione sistematica e tutela
Articolo 3 - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
1. à istituita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali che ha sede presso lâAssessorato Regionale allâEcologia ed è composta da:
a) un dirigente o funzionario nominato dallâAssessore Regionale allâEcologia con funzioni di Presidente;
b) un dirigente o funzionario nominato dallâAssessore Regionale allâAssetto del Territorio o suo delegato;
c) un dirigente o funzionario nominato dallâAssessore Regionale alle Risorse Agroalimentari o suo delegato;
d) un rappresentante indicato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia;
e) un rappresentante indicato dal Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato;
f) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste regionali riconosciute ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/86 e successive modificazioni, con specifica competenza nella tutela del paesaggio;
h) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, con specifica competenza nel settore olivicolo e/o forestale;
i) un rappresentante delle associazioni agrituristiche riconosciute ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/86 e successive modificazioni;
l) un rappresentante del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali dellâUniversità degli Studi di Bari;
m) un rappresentante del Dipartimento di Scienze Agroambientali, Chimica e Difesa Vegetale dellâUniversità di Foggia.
2. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un funzionario designato dallâAssessore regionale allâEcologia.
3. Le proposte di nomina devono pervenire, a seguito di richiesta dellâAssessore allâEcologia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione è validamente costituita, con apposita deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.
4. La Commissione svolge relativamente agli alberi monumentali i seguenti compiti:
- formulare pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri e sulla scheda di identificazione degli alberi monumentali;
- validare le segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche effettuate per incarico della Giunta Regionale;
- formulare pareri in merito alla inclusione degli alberi monumentali segnalati nellâElenco degli Ulivi monumentali di cui al successivo art. 5 o nellâAlbo regionale di cui al successivo art. 18;
- suggerire forme integrate di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale in oggetto, comprese le misure di politica agricola e forestale idonee a tal fine e la promozione di attività di ricerca;
- esprimere parere obbligatorio e vincolante sull'eventuale abbattimento e/o spostamento degli alberi monumentali inseriti nellâAlbo regionale e nellâelenco di cui al successivo art. 5.
5. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta dell'Assessore allâEcologia o dellâAssessore allâAssetto del Territorio o dell'Assessore alle Risorse agro-alimentari, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
6. La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale. Essa svolge la sua attività finché non siano insediati i nuovi componenti.
7. Ai membri della Commissione, esterni al personale della Regione Puglia, spettano il gettone di presenza e le altre eventuali indennità previste dalle leggi regionali vigenti in materia.
Articolo 4 â Rilevazione sistematica degli Ulivi Monumentali
1. La Giunta Regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva, con proprio provvedimento, su proposta della Commissione tecnica per la tutela degli Alberi Monumentali, la scheda di rilevazione degli Ulivi e degli Uliveti Monumentali della Puglia allo scopo di predisporne il rilevamento sistematico e la relativa identificazione.
2. La scheda dovrà essere predisposta per la raccolta di dati ed informazioni dettagliate relative a:
a) univoca localizzazione;
b) proprietà ;
c) dimensione e numero delle piante;
d) caratteristiche monumentali, paesaggisticoâambientali, storico-culturali, tipologie colturali.
3. Con il provvedimento di cui al primo comma, la Giunta Regionale dichiara avviato il rilevamento sistematico degli Ulivi e Uliveti Monumentali, che potrà effettuarsi anche attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa con altri Enti o Organizzazioni.
Singoli cittadini, Associazioni, Organizzazioni, Enti pubblici e loro articolazioni possono segnalare l'esistenza di Ulivi e/o Uliveti Monumentali da sottoporre a tutela e valorizzazione.
Articolo 5 - Elenco degli Ulivi e uliveti Monumentali
1. A seguito della rilevazione sistematica e delle segnalazioni degli ulivi monumentali la Giunta Regionale, su proposta dellâAssessorato allâEcologia, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 4, predispone ed aggiorna annualmente lâElenco degli Ulivi Monumentali della Regione Puglia e determina le risorse finanziarie destinate alla loro tutela e valorizzazione.
2. LâElenco di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli Enti interessati. Tale elenco contiene anche le indicazioni catastali utili per lâindividuazione delle singole proprietà . I proprietari dei suoli possono, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURP, proporre motivata opposizione alla Giunta Regionale avverso il provvedimento di cui al presente comma.
3. La Giunta Regionale, sentito il parere del Commissione Tecnica di cui allâart. 3, decide sulle opposizioni ricevute e approva in via definitiva lâelenco degli Ulivi Monumentali. Tale elenco è sottoposto a nuova pubblicazione sul BURP.
Articolo 6 â Tutela degli Ulivi Monumentali
1. Con la pubblicazione definitiva dellâelenco, gli Uliveti Monumentali sono automaticamente sottoposti a vincolo paesaggistico in quanto assimilati a beni diffusi del paesaggio e come tali devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali. Per essi saranno previste adeguate forme di valorizzazione.
2. Ad ogni Ulivo Monumentale sarà attribuito un codice di identificazione univoco, anche nel caso in cui questâultimo ricade in Uliveto Monumentale.
3. Gli Uliveti Monumentali sono sottoposti alle prescrizioni dellâart. 3.14.4 NTA del PUTT/p.
4. Per la tutela e la manutenzione degli ulivi monumentali e delle aree sulle quali essi insistono, la Regione Puglia e gli Enti Locali, nellâambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, stipulate ai sensi dellâart. 15 del D. Lgs n. 228/2001. Tali convenzioni sono stipulate prioritariamente con i coltivatori diretti e con gli imprenditori agricoli professionali.
Titolo III â Azioni di promozione
Articolo 7 â Menzione speciale âOlio extravergine degli Ulivi Secolari di Pugliaâ
1. Eâ istituita la menzione speciale âolio extravergine degli ulivi secolari di Pugliaâ, che potrà essere utilizzata da tutti i produttori di olio extravergine ottenuto da drupe provenienti da Ulivi e Uliveti Monumentali inseriti nellâelenco di cui al precedente art. 5.
2. La menzione speciale può essere associata a quella prevista da marchi DOP (denominazione origine protetta) o IGP (indicazione geografica protetta), da marchi collettivi.
3. Alla promozione dei prodotti che godono della menzione speciale provvede la Regione Puglia, a proprie spese nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, anche su istanza dei proprietari o di associazioni di proprietari e degli aventi diritto, mediante avvio di appositi accordi commerciali, promozione di consorzi di produttori, partecipazione a fiere e manifestazioni, promozione mediante canali pubblicitari.
Articolo 8 â Promozione del paesaggio ulivetato
1. La Regione Puglia promuove lâimmagine del paesaggio ulivetato della Puglia, in particolare degli Ulivi e Uliveti Monumentali e delle loro produzioni, anche a fini turistici.
2. In considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali, ambientali, e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale degli ulivi secolari, lâAssessorato al Turismo e Industria Alberghiera, di concerto con lâAssessorato allâEcologia, sentita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, di cui la precedente art. 3, promuove uno specifico Progetto di valorizzazione turistica, da realizzarsi entro un anno dallâentrata in vigore della presente legge.
3. Nellâambito dellâapplicazione della politica agricola comunitaria ed in particolare del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio del 20.07.1998 e succ. mod. e int., la Regione Puglia promuove azioni nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e della stessa Unione Europea volte a intraprendere operazioni collettive di mantenimento in produzione degli ulivi monumentali ad alto valore storico-culturale-ambientale e/o a rischio di abbandono.
4. La Regione Puglia promuove, indirizza e sostiene le attività delle organizzazioni agricole e degli operatori del settore olivicolo volte a perseguire gli obiettivi sopra definiti.
Articolo 9 â Premialità a favore degli uliveti monumentali
1. Gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da ulivi monumentali hanno priorità nei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di progetti con finalità di mantenimento in coltura degli ulivi monumentali, miglioramento qualitativo del prodotto, recupero e manutenzione del paesaggio rurale.
Titolo IVâ Divieti e deroghe â Funzioni di controllo e sorveglianza â Sanzioni
Articolo 10 â Divieti
1. Eâ vietato il danneggiamento, lâabbattimento, lâespianto ed il commercio degli ulivi monumentali inseriti nellâElenco Regionale di cui al precedente art. 5.
Articolo 11 â Deroghe
1. Per gli Ulivi e gli Uliveti Monumentali di cui allâart. 5 possono essere concesse deroghe ai divieti di cui al precedente art. 10 esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Eâ in ogni caso vietato destinare e trasportare le piante di cui al precedente comma per scopi vivaistici e/o ornamentali.
3. Le deroghe potranno essere concesse, con le vigenti procedure relative allâapplicazione della Legge 14 febbraio 1951, n.144 e delle norme applicative regionali, soltanto previa acquisizione del parere vincolante della Commissione tecnica di cui allâart. 3, che dovrà valutare la sussistenza delle condizioni che possono consentire lâespianto, le sue finalità , la documentata inesistenza di soluzioni alternative, lâesistenza di un apposito progetto di reimpianto.
4. Eâ fatta salva la procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 e succ. mod. e int., nel caso siano interessati pSIC e ZPS e il nulla-osta dellâEnte di gestione nel caso di aree protette nazionali e regionali (L.394/91, L.R. 19/97).
5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo hanno validità improrogabile di due anni.
Articolo 12 â Reimpianto di ulivi plurisecolari
1. Lâoperazione di reimpianto di Ulivi monumentali, di cui al precedente articolo 11, è a totale carico del realizzatore dellâopera.
2. Lâoperazione di cui al comma precedente deve avvenire in aree libere degli stessi lotti di intervento o, subordinatamente, in altre aree di proprietà privata o pubblica del territorio comunale o di comuni viciniori.
3. Le comunità montane, le amministrazioni comunali e provinciali, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono individuare aree di loro proprietà o di cui acquisiscono la disponibilità per il reimpianto di Ulivi monumentali e attivare convenzioni per la loro manutenzione, ai sensi del D.L.vo n.228/2001. Le aree destinate al reimpianto non possono essere scelte tra quelle coperte da vegetazione arborea o arbustiva spontanea o che facciano parte di habitat naturali di interesse comunitario (Dir 92/43/CEE).
4. Gli Enti di cui al precedente comma comunicano la presenza di aree destinate al reimpianto di Ulivi monumentali e le loro caratteristiche allâAssessorato regionale alle Risorse Agroalimentari, che redige un elenco delle aree disponibili per il reimpianto degli Ulivi monumentali, consultabile presso gli UPA.
5. Gli alberi da reimpiantare potranno essere spostati soltanto se accompagnati da apposita autorizzazione rilasciata dallâUPA competente, indicante lâarea di espianto e quella del successivo reimpianto. Il mancato reimpianto è soggetto alle sanzioni di cui al successivo art. 17.
6. Gli Enti che individuano aree per il reimpianto di ulivi monumentali e che riservano quote dei bilanci comunali alla tutela e valorizzazione degli stessi, o che prevedono agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da uliveti monumentali, hanno priorità nellâaccesso a finanziamenti regionali per la realizzazione di progetti con finalità di tutela del patrimonio naturale e del paesaggio.
Articolo 13 â Opere di miglioramento fondiario
1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di Ulivi Monumentali inseriti nellâElenco di cui al precedente art. 5 sono unicamente quelle di rinfittimento dellâoliveto stesso, o che prevedano la realizzazione di colture consociate, da eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti.
2. Il rinfittimento dovrà essere effettuato con piante di ulivo di varietà locale e/o di varietà previste dai relativi disciplinari di produzione delle DOP.
3. Negli uliveti monumentali, può altresì essere consentita, se richiede limitati spostamenti di ulivi monumentali allâinterno della stessa particella catastale, la realizzazione di piccole opere a servizio dellâattività agricola.
4. Le opere di cui al precedente comma sono sottoposte al parere della Commissione di cui allâart. 3 della presente legge.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate con le medesime modalità previste per i Piani di Miglioramento Aziendale.
Articolo 14 â Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese
1. Alla fine di ogni anno, gli Ispettorati Provinciali dellâAgricoltura, sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale Pugliese n. 7310 del 14.12.1989 e delle domande di espianto degli ulivi e delle deroghe ed autorizzazioni concesse ai sensi degli artt. 11 e 13, inviano alla Commissione di cui allâart. 4 una dettagliata relazione sulle modifiche intervenute nel paesaggio ulivetato del territorio di propria competenza.
Articolo 15 â Regime transitorio
1. Nel periodo intercorrente la pubblicazione della presente legge e la pubblicazione definitiva dellâElenco degli Ulivi Monumentali di cui allâarticolo 5, è vietato su tutto il territorio regionale il danneggiamento, lâabbattimento, lâespianto ed il commercio degli ulivi plurisecolari rispondenti ad una delle caratteristiche indicate nellâart.2.
Articolo 16 - Funzioni di controllo e sorveglianza
1. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo Forestale dello Stato. Attività di controllo può altresì essere svolta dalle Polizie Provinciali e Municipali, dalle Guardie di Caccia e Pesca e dalle Guardie Ecologiche Volontarie (L.R. 10/03). Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe ed autorizzazioni concesse potranno essere effettuati anche dal personale appositamente delegato degli Uffici Provinciali per lâAgricoltura e dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.
Art. 17 - Sanzioni
1. Dalla pubblicazione dellâelenco degli Ulivi Monumentali di cui al precedente art. 5 e fatto salvo il concorso con altre e più gravi violazioni, chiunque violi le norme contenute nei precedenti artt. 10, 11, 12, 13 e 15 viene punito con una sanzione amministrativa da Euro 3000 (min.) ad Euro 30.000 (max) per ogni pianta interessata, sino ad un massimo di Euro 250.000. Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge.
Titolo V â Modifica dellâ art. 30 della L.R. n° 14 del 31-05-2001 âTutela paesaggistica degli alberiâ
Articolo 18 â Tutela paesaggistica degli alberi
1. Il testo dellâart. 30 della L.R. n° 14 del 31-05-2001 âTutela paesaggistica degli alberiâ è così sostituito: âE' istituito presso lâAssessorato Regionale allâEcologia l'Albo degli âAlberi monumentaliâ, nel quale sono iscritti gli alberi di qualsiasi essenza spontanea o coltivata, anche in esemplari isolati, che, per le loro caratteristiche di monumentalità , costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. NellâAlbo possono anche essere iscritti anche esemplari arborei che rivestano importanza storica e culturale.
2. Alla formazione e aggiornamento dell'Albo provvede l'Assessorato Regionale all'Ecologia su segnalazione degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, degli Uffici Provinciali dellâAgricoltura, nonché di altri enti pubblici, delle associazioni ambientaliste, delle organizzazione professionali agricole e di singoli cittadini.
3. LâAssessorato Regionale allâEcologia può provvedere allâindividuazione degli âalberi monumentaliâ anche attraverso rilevamenti sistematici realizzati anche in collaborazione con altri Enti.
Lâinserimento di esemplari nellâAlbo degli âAlberi monumentaliâ viene notificato ai proprietari dei medesimi.
4. Gli Alberi Monumentali iscritti allâAlbo regionale vengono individuati da apposite tabelle alla cui realizzazione e posa in opera provvede la Regione Puglia anche attraverso appositi accordi con le Amministrazioni provinciali.
5. E' fatto divieto di danneggiare in qualsiasi maniera, tagliare e spiantare gli alberi monumentali iscritti allâAlbo di cui al presente articolo.
6. Deroghe allâespianto e al taglio sono ammesse per motivi eccezionali, quali la morte delle piante, gravi fitopatie o gravi danni da eventi naturali.
7. Il taglio e l'espianto sono subordinati all'autorizzazione degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, che provvedono ad effettuare i controlli per accertare che ne ricorrano le condizioni.
8. La violazione delle norme di questo articolo comporta una sanzione amministrativa da Euro 3.000 ad Euro 30.000 per albero, che affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali".â
Titolo VI â Norme finanziarie
Articolo 19 - Norme finanziarie
1. Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini della presente legge si provvede mediante lâistituzione di un nuovo capitolo, nello stato di previsione dellâesercizio finanziario 2006, con la denominazione «Spese per la tutela e la valorizzazione degli alberi di interesse monumentale»;
2. Contribuiscono al conseguimento dei fini della presente legge per lâesercizio corrente lo stanziamento di ⬠100.000,00 a valere sul Cap. 311020 âSpese per lâofferta turisticaâ, art. 6 L. n. 135/2001, del bilancio di previsione per lâesercizio finanziario 2006, da utilizzarsi per la realizzazione del progetto di cui allâart. 8, comma 2 della presente legge regionale; lo stanziamento di ⬠100.000,00 a valere sul Cap. 111164, âSpese per attività di divulgazione e promozioneâ, residui anno 2005, esercizio finanziario 2006; lo stanziamento di ⬠150.000,00 a valere sul Cap. 581010, âSpese per la gestione delle aree protette regionaliâ, nonché di ⬠50.000,00 a valere sul Cap. 322000 âInterventi per le attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia, art.10 LR 21/2003â.
3. La presente Legge regionale entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. Eâ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Puglia.