Legislazione
300 milioni di euro per rilanciare l'olivicoltura nel Salento
Un emendamento al decreto emergenze stanzia ingenti risorse per il 2020 e il 2021. Trovate risorse per i lavoratori agricoli per la perdita di giornate. 8 milioni per i frantoiani di ristoro post gelata
12 aprile 2019 | T N
Il decreto emergenze, sulla parte olivicola, è stato quasi completamente riscritto, con significative migliorie.
La Commissione agricoltura della Camera ha così licenziato un testo modificato che dovrà passare il vaglio dell'aula e poi del Senato.
"È stata introdotta un'importante misura per sostenere i frantoi oleari danneggiati dalle gelate in Puglia: al momento, il combinato disposto priorità/risorse non ci ha permesso di intervenire su altre emergenze legate alle gelate al di fuori della Puglia e sull’enorme incendio doloso, che ha colpito il monte Pisano e che ha portato alla distruzione di centinaia di ettari di oliveto. È stato poi approvato un emendamento migliorativo dell'articolo 8 relativo alle misure di contrasto alla Xylella e un emendamento che prevede un piano straordinario per la rigenerazione del Salento, per un valore di 300 milioni di euro. Infine, sono state trovate risorse a sostegno dei lavoratori agricoli." ha dichiarato il presidente della Commissione agricoltura della Camera, Filippo Gallinella.
"Attendiamo la discussione ed il voto sia alla Camera che al Senato, con la conseguente conversione in legge, ma in base agli emendamenti approvati ieri sera dai gruppi parlamentari in Commissione Agricoltura della Camera si può tranquillamente affermare che il decreto legge emergenze, fortemente voluto dai gilet arancioni e difeso a spada tratta dal Ministro Centinaio, sia adesso finalmente in grado di dare le risposte che gli olivicoltori cercano da mesi. È stato fatto un lavoro di squadra importante e ringrazio tutti i parlamentari, a partire da quelli pugliesi, per essere riusciti ad inserire nel testo quasi tutte le richieste presentate nel “Patto per la Puglia olivicola” consegnato alle Istituzioni. Queste le 7 proposte dei gilet arancioni che sono state inserite, attraverso l’approvazione degli emendamenti, nel decreto legge: dall’individuazione delle risorse da destinare alle aziende colpite da gelata (34 milioni secondo il Ministro Centinaio) allo stanziamento di 300 milioni per le aziende e per la ricostruzione del patrimonio olivicolo salentino, dalle misure specifiche per ristorare frantoi e cooperative di trasformazione (8 milioni, ndr) alle agevolazioni per i lavoratori agricoli con il riconoscimento dello stesso numero delle giornate lavorative degli anni precedenti, dall’anticipazione dei contributi Pac dell’anno 2019 per dare maggiore liquidità alle aziende all’approvazione delle norme per la movimentazione delle piante dei vivai ricadenti in zona infetta da xylella, fino alla semplificazione massima delle procedure di eradicazione in zona infetta ed espianto in zona contenimento. L’impegno di tutti adesso dovrà essere quello di chiudere l’iter il prima possibile per trasformare il decreto in legge e concretizzare il grande lavoro di concertazione svolto tra Governo, Parlamento, Regione Puglia, comunità locali e agricoltori". Così il portavoce dei gilet arancioni, Onofrio Spagnoletti Zeuli.
Di seguito gli emendamenti approvati.
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia)
1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l’attività molitoria e hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.
2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e di calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2019.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso articolo 18-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che
prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell’infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.
2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all’articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all’estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l’estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.
3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Conseguentemente:
a) al medesimo capoverso sostituire la rubrica con la seguente:
Art. 18-bis.
(Misure di contrasto agli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria);
b) dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)
1. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all’emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate per la Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all’interno della zona infetta, con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento, le piante specificate di cui all’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e
successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.
a) al comma 1, capoverso articolo 18-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che
prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell’infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.
2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all’articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all’estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l’estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.
3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Art. 8-ter.
(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)
1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all’estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articolo 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio
1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di valutazione di incidenza ambientale.
2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all’emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate per la Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all’interno della zona infetta, con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento, le piante specificate di cui all’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.
3. All’articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «patrimonio comunale» sono inserite le seguenti: «nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell’organismo nocivo Xylella fastidiosa».
Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall’incenerimento può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla Regione che ne regolamenta le procedure. Le parti legnose come branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti site in zona delimitata ai sensi della decisione (UE) 789/2015 e successive modificazioni e integrazioni possono essere liberamente movimentate all’esterno della suddetta area”.
Art. 8-bis.
(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento)
1. Al fine di contribuire al rilancio dell’agricoltura del Salento e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell’olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari,forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi in esso previsti.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 10-bis
(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)
Dopo il comma 6 dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il
seguente:
“6-bis. Per gli anni 2019 e 2020 ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n 102, compresi
quelli in deroga alla lettera b), previste dall’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefìci di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano
beneficiato degli interventi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai lavoratori agricoli di cui al primo periodo è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, un numero di giornate pari a quelle accreditate nell’anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e
compartecipanti familiari. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.