Legislazione

TRASPARENZA E CHIAREZZA: GARANTITO IL PIENO ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Le pubbliche amministrazioni dovranno mettere a disposizione del richiedente le informazioni e i dati che gli occorrono, anche in forma elettronica. Gli Enti avranno un anno di tempo per adottare i provvedimenti generali necessari al corretto esercizio di tale diritto

03 giugno 2006 | R. T.

Ė stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006 il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, sul 'Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi'.
Il Regolamento, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entra in vigore il 2 giugno 2006. Diamo, in rapida sintesi, i punti qualificanti del Regolamento.
Le amministrazioni interessate avranno un anno di tempo per adottare i provvedimenti generali organizzatori necessari al corretto esercizio di tale diritto, dandone comunicazione alla “Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi” istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge.
La “Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi” - che è l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni - ha facoltà di:
esprimere pareri per coordinare l'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;
decidere i ricorsi di cui all'articolo 12.
Il Governo può acquisire il parere della Commissione ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico; nei confronti di tutti i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario; da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso (art.2).
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, qualora individua soggetti controinteressati é tenuta a dare comunicazione agli stessi, inviando copia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, una volta accertata l’avvenuta ricezione della comunicazione (art.3).
Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. In tal caso il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, o gli elementi che ne consentano l'individuazione; specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
La richiesta è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, o altra modalità idonea. Ove provenga da una pubblica amministrazione, la richiesta é presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso, anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico (art.5).
Le pubbliche amministrazioni assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (art.13).

Fonte: Governo italiano