Legislazione

IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE IN TEMA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Sulle indicazioni salutistiche vi è finalmente chiarezza. Niente più pubblicità ingannevole e false promesse, obbligo di prova e tabella nutrizionale. Le disposizioni non si applicano ai prodotti non imballati

20 maggio 2006 | R. T.

Tenuto conto della proliferazione nel numero e nel tipo di indicazioni figuranti sulle etichette dei prodotti alimentari e in assenza di disposizioni specifiche a livello europeo, la Commissione ha presentato nel 2003 una proposta di regolamento volto ad armonizzare le norme relative alle indicazioni presentate sui prodotti alimentari. Precisando le condizioni di impiego delle informazioni nutrizionali e sanitarie sulle etichette dei prodotti alimentari, lo scopo era di garantire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e migliorare la libera circolazione delle merci nell'Unione. Era infatti rilevata la necessità di evitare che i consumatori fossero fuorviati nelle loro scelte d'acquisto nonché di sanare le discrepanze e i diversi approcci tra le legislazioni nazionali che potevano rivelarsi ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno.

Il Parlamento ha approvato a larghissima maggioranza gli emendamenti di compromesso negoziati con il Consiglio dei Ministri dalla relatrice Adriana poli Bortone sul nuovo regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sanitarie fornite sui prodotti alimentari. La procedura potrà quindi chiudersi in seconda lettura e il provvedimento potrebbe entrare in vigore già entro la fine del 2006.

I deputati, anzitutto, premettono che «una dieta sana, varia ed equilibrata costituisce un presupposto per una buona salute» e che i prodotti presi separatamente «hanno un'importanza relativa rispetto all'insieme dell'alimentazione». Inoltre, per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti commercializzati «devono essere sicuri e adeguatamente etichettati». D'altra parte, sottolineano che la dieta è uno dei tanti fattori che influenzano l'insorgere di determinate malattie. Per tale ragione, l'apposizione di indicazioni riguardanti la riduzione di un rischio di malattia deve essere sottoposta a condizioni specifiche.

Per "indicazione" si intende qualunque messaggio (o rappresentazione) non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, «che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche». Con "indicazione nutrizionale", si fa riferimento a qualunque indicazione «che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche», dovute all'energia (valore calorico) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto o, non apporta, e/o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene. Un allegato del regolamento enumera tutte le indicazioni consentite e il loro significato. Infine, è considerata "indicazione sulla salute" qualunque indicazione «che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute».

In linea generale, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può essere falso, ambiguo o fuorviante, oppure dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o ancora incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento. Non può nemmeno affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive, né fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche.

Per quanto riguarda il campo d'applicazione del regolamento, il compromesso precisa che si estende alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. Si applicherà, inoltre, ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione collettiva. Le disposizioni sulle indicazioni nutrizionali e talune norme sulle indicazioni sanitarie non si applicheranno nel caso di prodotti non imballati (come i prodotti freschi quali frutta, verdure e pane) venduti direttamente al consumatore finale oppure che sono imballati al punto di vendita su richiesta dell'acquirente. A tali prodotti si applicheranno le disposizioni nazionali finché non saranno adottate misure comunitarie.

Inoltre, i marchi e le denominazioni commerciali o di fantasia riportati in etichetta, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sanitarie, possono essere utilizzati senza essere soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal regolamento. Occorre però che l'etichettatura, la presentazione o la pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sanitaria che sia conforme alle disposizioni del regolamento. D'altra parte, su richiesta delle imprese interessate, possono derogare a questa disposizione le denominazioni generiche tradizionalmente impiegate per indicare una proprietà di una categoria di alimenti o bevande che può comportare effetti sulla salute umana, come ad esempio "digestivo" o "pastiglie per la tosse". La Commissione dovrà predisporre le norme cui attenersi per la presentazione di tali domande. I prodotti immessi in commercio prima del 2005 sui quali però figurano indicazioni in contrasto con il regolamento potranno continuare ad essere venduti per altri 15 anni dopo la sua entrata in vigore (contro i dieci previsti dalla posizione comune).

Nel corso dei negoziati, uno dei punti più controversi del regolamento era l'opportunità o meno di imporre alle imprese di indicare il "profilo nutrizionale" del prodotto (tenore in grassi, zuccheri e sali), se intendono sfruttare il livello di uno di questi componenti come argomento di vendita. Alla fine si è optato per la soluzione che ne prevede l'obbligo. spetterà quindi alla Commissione stabilire i profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, che devono essere rispettati dagli alimenti (o da talune loro categorie) per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute nonché le condizioni per il loro uso riguardo ai profili nutrizionali.

Questi dovranno essere stabiliti tenendo conto, in particolare, delle quantità di determinate sostanze nutritive e di altro tipo contenute nel prodotto alimentare (quali grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio). Ma dovranno anche prendere in considerazione il ruolo e l'importanza dell'alimento (o delle categorie di alimenti) e il loro contributo alla dieta della popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a rischio come i bambini. Infine, dovranno tenere conto della composizione nutrizionale globale dell'alimento nonché della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto.

I profili nutrizionali devono essere basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e sul rapporto di queste ultime con la salute. Nel fissare i profili nutrizionali, la Commissione dovrà chiedere all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di fornire, entro 12 mesi, un pertinente parere scientifico riguardante la necessità di stabilire profili per gli alimenti in generale e/o per le loro categorie, la scelta e il dosaggio delle sostanze nutritive da prendere in considerazione, la scelta di quantitativi/basi di riferimento per i profili, il metodo di calcolo dei profili e, infine, la fattibilità e la prova del sistema proposto. Nel definire o aggiornare i profili nutrizionali, la Commissione dovrà consultare gli operatori del settore interessato e le associazioni di consumatori.

Il compromesso prevede inoltre che, in deroga alla regola generale, le indicazioni nutrizionali relative alla riduzione di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio siano consentite, senza fare riferimento a un profilo per una o più sostanze nutritive per cui viene data l'indicazione, purché risultino conformi alle condizioni del regolamento. Le indicazioni nutrizionali sono anche autorizzate qualora una singola sostanza nutritiva sia superiore al profilo nutrizionale, a condizione però che nelle immediate prossimità dell'indicazione figuri un'avvertenza di pari visibilità che informi il superamento della soglia specifica fissata nel profilo nutrizionale con la dicitura "Elevato contenuto di ....". Ad esempio, se in etichetta si indica che un alimento è povero in grassi, non potrà omettersi di specificare che, rispetto a quanto stabilito dal profilo nutrizionale, è però ad alto contenuto di zuccheri ().

Le bevande alcoliche contenenti più dell'1,2% in volume di alcol non possono recare indicazioni sulla salute. Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali, invece, sono ammesse unicamente quelle che si riferiscono a bassi tenori in alcol, alla riduzione del contenuto alcolico e energetico. Inoltre è precisato che, in mancanza di norme comunitarie specifiche sulle indicazioni nutrizionali riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione o l'assenza di contenuto alcolico o energetico in bevande che di norma contengono alcol, possono essere applicate norme nazionali pertinenti ai sensi delle disposizioni del trattato.

Le indicazioni sulla salute debbono essere inserite in un elenco comunitario (e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego) stilato dalla Commissione in base a una dettagliata procedura di autorizzazione che vede anche il coinvolgimento delle autorità nazionali, e dell'EFSA. Dando seguito a quanto richiesto dai deputati, il compromesso prevede che ogni inserimento nell'elenco di indicazioni basate su dati scientifici recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati è adottato secondo una procedura accelerata che ha l'obiettivo di lasciare tutto il tempo alla valutazione scientifica dell'EFSA. Per i deputati, questo è l'unico modo per garantire al consumatore che la qualità della valutazione non ne risenta e assicurare all'industria tempi certi e brevi per l'approvazione. E' però precisato che non è possibile ricorrere a tale procedura per le indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini. L'idea dei deputati, infatti, è che in questi casi occorre procedere con la massima attenzione. La procedura "normale" è stata comunque abbreviata.

Inoltre, accogliendo un'altra richiesta dei deputati, il compromesso prevede che la Commissione, in collaborazione con l'EFSA, elabori delle linee guida tecniche e degli strumenti per assistere le imprese, in particolare le PMI, nella preparazione delle loro domande.

La Commissione dovrà anche istituire e tenere aggiornato un registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Il registro, accessibile al pubblico, presenterà anche un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto. Le indicazioni sulla salute autorizzate in base a dati protetti da proprietà industriale sono registrate in un allegato separato del registro.

Riguardo agli aspetti legati alla protezione dei dati, il compromesso prevede che i dati scientifici e le altre informazioni contenuti nella domanda, di norma, non possono essere usati a beneficio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni (al posto dei sette della posizione comune) dalla data dell'autorizzazione. Inoltre, fino al termine del periodo di cinque anni, nessun richiedente successivo ha il diritto di far riferimento ai dati designati come protetti da proprietà industriale dal richiedente precedente.

Fonte: Parlamento europeo