Legislazione

PER LE AZIENDE COLPITE DA CALAMITA’ NATURALI SGRAVI CONTRIBUTIVI DAL 17 AL 50%

Via libera allo sgravio contributivo a favore delle imprese agricole colpite da eventi eccezionali. L’Inps ha pubblicato la circolare che da attuazione al Dlgs 102/2005. per le imprese agricole danneggiate un sospiro di sollievo

18 marzo 2005 | T N

Via libera allo sgravio contributivo a favore delle imprese agricole colpite da calamità o eventi eccezionali. È quanto precisa l'istituto previdenziale nella circolare n. 35 del 6 marzo 2006 (allegata al presente articolo)

Possono beneficiare degli aiuti compensativi “……. le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’art. 6, che abbiano subito danni non inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.”

Alle imprese agricole iscritte alla gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento calamitoso.
In particolare le aziende ammesse a beneficiare dell’aiuto sono:
- Società agricole di persone qualora almeno il 50% dei soci abbia il requisito di coltivatore diretto (art. 2, co. 3, D.lgs. 99/2004);
- Società agricole di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari (art.1, co. 3, lett. a, D.lgs. 99/2004);
- Società agricole di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. (La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società. (art.1, co. 3, lett. c, D.lgs. 99/2004, così modificato dal D.lgs. 101/2005);
- Cooperative di raccolta , lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.lgs. 228/2001, utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del c.c., prevalentemente prodotti dei soci, iscritti alla relativa gestione, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico,
- Organizzazioni di produttori le quali, ai sensi dell’art. 26, co. 2, D.lgs. 228/2001, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche: società agricole di capitali – quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale- aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi; società cooperative agricole – quando almeno un amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale- e loro consorzi – quando tutte le cooperative aderenti al consorzio abbiano un amministratore, che sia anche socio, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; consorzi con attività esterne di cui all’art. 2612 e seguenti del c.c. o società consortili di cui all’articolo 2615-ter del c.c., costituiti da imprenditori agricoli o loro forme associate.

A decorrere dal 9 maggio 2004 alle imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, alle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed alle organizzazioni dei produttori riconosciute, iscritte nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è concesso, a domanda, l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento calamitoso, come definito dall’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004, nelle seguenti misure percentuali:
- diciassette per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al venti per cento, qualora ubicate nelle aree svantaggiate di cui all’art. 17 del regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio, ovvero al trenta per cento se ubicate nelle altre zone, e non superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile;
- cinquanta per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile.”

L’esonero parziale del pagamento dei contributi decorre dalla data finale dell’evento stesso, quale risulta dal relativo decreto.
Nel caso di concorrenza di più calamità nello stesso periodo, ai fini dell’esonero di cui trattasi deve essere presa in considerazione la percentuale di danno più alta.