Legislazione
NEL NUOVO CODICE DEL VINO PIU’ TUTELE PER GLI AUTOCTONI MA NON SOLO
Lo storico decreto 162 del 1965 è stato riscritto e riformato, introducendo molti elementi nuovi. Un provvedimento approvato negli ultimi giorni della legislatura. Il testo unico sull’enologia prevede anche il riconoscimento dei vini passiti e molte altre novità
18 febbraio 2006 | R. T.
La nuova Ocm del vino apre le porte ai vitigni autoctoni.
La salvaguardia dei 450 vitigni nostrani è infatti uno dei punti fondamentali che fanno capo allâapprovazione definitiva da parte della commissione Agricoltura del Senato, senza modifiche rispetto alla Camera, della legge quadro per il comparto dei vini che corregge e riformula il Dpr 12 febbraio 1965 n.162.
Il nuovo âtesto unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente lâOcm del vinoâ è stato discusso e voluto dal Governo in risposta allâesigenza dei soggetti interessati di semplificare e armonizzare la normativa esistente con riguardo sia alla produzione, sia alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio a tutela delle imprese e dei consumatori.
âFinalmente tutta la legislazione sulla produzione del vino è stata riformata, dopo ben 41 anni dalla normativa che regola il settore â dichiara Alemanno - Si tratta di un provvedimento atteso da decenni che soddisfa sia le esigenze gestionali degli enti pubblici statali e locali, sia i bisogni dei produttori e di tutta la filiera di riferimento, che ora potranno contare su procedure semplificate, abbassamento dei costi burocratici e nuovo, misurato regime sanzionatorioâ.
âIl Governo ed il Ministero hanno lavorato attivamente per sostenere questo provvedimento che pone le basi per la modernizzazione, la più condivisa possibile, della normativa vitivinicolaâ, così invece il sottosegretario di Stato delegato per la vitivinicoltura, Teresio Delfino, che ha rappresentato il Mipaf ed il Governo in Commissione. I segnali di fiducia che ci vengono dai mercati esteri â conclude Delfino â stanno spingendo il nostro impegno nella direzione del al rafforzamento strutturale del settore ed alle prossime sfide in sede comunitariaâ.
Secondo il nuovo assetto istituzionale, tenendo conto delle competenze regionali, la determinazione del periodo di fermentazione viene ora attribuito alle Regioni e alle Province autonome e non più ai Prefetti, così come passa dalla competenza ministeriale a quella regionale lâautorizzazione annuale dellâarricchimento dei mosti e dei vini e la loro acidificazione, nei casi disciplinati e previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Le altre novità introdotte dal codice
- riconoscimento dei vini passiti, la cui definizione viene introdotta nelle norme per la prima volta;
introduzione di norme particolareggiate anche sulle caratteristiche, le procedure e la produzione degli aceti;
- indicazione delle sostanze vietate e regolamentazione della detenzione delle vinacce, dei centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, delle fecce di vino e della preparazione del vinello;
- regolamentazione dell'utilizzo dei prodotti per uso enologico che si possono detenere negli stabilimenti enologici e che devono rispettare quanto previsto dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute;
- previsione di sanzioni per l'utilizzo di prodotti nocivi e non consentiti, per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati e di altre disposizioni sanzionatorie;
- istituzione della diffida delle infrazioni minori per ridurre i contenziosi determinati da piccole imprecisioni, omissioni formali o infrazioni di lieve entità , comunque non superiori ai 500 euro;
- previsione di un comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, con il compito di realizzare una costante collaborazione e un coordinamento tra le vari amministrazioni incaricate di effettuare i controlli. Il comitato sarà composto da tre rappresentanti del Mipaf, di cui uno avrà funzione di presidente, tre rappresentanti del Ministero dell'economia, tre del Ministero della salute, uno del Ministero degli interni e uno del Ministero delle attività produttive.