Legislazione

Obbligo di POS per tutti, ma senza sanzioni

Dal 30 giugno scatta l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di credito o bancomat per tutti. La norma non stabilisce però alcuna multa e il mancato pagamento tramite POS non esime il debitore dal saldo del dovuto

25 giugno 2014 | R. T.

In un'articolata nota del Consiglio Nazionale Forense, il presidente Avv. Prof. Guido Alpa spiega ai propri iscritti, ma anche a tutti i professionisti ed esercenti, perchè la norma (art. 15, comma 4, DL. N. 179/2012) non sia un obbligo giuridico, infatti non è prevista alcuna sanzione, ma solo un onere.

L'art. 15 comma 4 del cd. “decreto sviluppo bis”( D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come modificato dall’ultimo decreto cd. “mille proroghe”, cfr. art. 9, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.) prevede:
" A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231".

La normativa regolamentare di attuazione (DM Sviluppo economico 24 gennaio 2014) fornisce la definizione giuridica di “carta di debito” (“strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale”) e precisa il limite di valore oltre il quale si applica il predetto onere (pagamenti di importo superiore ai trenta euro; cfr. art. 2, comma 1, DM cit.).

Secondo il Prof. Alpa “Come appare evidente anche a prima lettura, la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento...
A ben vedere, dunque, la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.