Legislazione

NOVITA' D'AUTUNNO PER LE ETICHETTE DI VINO E SUPERALCOLICI

Dal 25 novembre andrà segnalata la presenza di solfiti, ma altre proposte sono allo studio. Similmente a quanto accade per le sigarette, un gruppo di senatori vuole che, attraverso l'etichetta, il consumatore venga informato delle negative conseguenze dell'abuso di alcol

10 settembre 2005 | R. T.

Dal prossimo 25 novembre la presenza di anidride solforosa nel vino dovrà essere segnalata in etichetta.
Entrano infatti in vigore i regolamenti Cee 753/2002 e 199/2004.
Con l’annata 2005, qualora venga superata la soglia di 10 mg/litro, si dovrà riportare in etichetta o nella retro etichetta in caratteri chiari ed indelebili la dicitura "contiene anidride solforosa" o "contiene solfiti".

La proposta allo studio
Norme più severe in materia di etichettatura delle bevande alcoliche e superalcoliche. Lo prevede un disegno di legge (n. 3505) presentato da un gruppo di senatori (in prevalenza dell’opposizione) e all’esame delle commissioni riunite Industria e Sanità di Camera e Senato.
Sulla scorta delle disposizioni adottate per il consumo di sigarette, la proposta, che modifica la legge 30 marzo 2001, n. 125, impone ai produttori di bevande alcoliche e superalcoliche di riportare sulle confezioni, a decorrere dal 1 gennaio 2006, un’apposita etichetta contenente messaggi volti a tutelare la salute fisica e psichica del consumatore e ad informarlo sugli effetti provocati dall’abuso di alcool. Per le confezioni già immesse sul mercato è concessa la possibilità di vendita fino al 31 dicembre del 2007.
Il disegno di legge introduce sanzioni amministrative pecuniarie per i trasgressori da 10.000 a 100.000 euro. Al fine di tutelare la salute e la quiete pubblica e di salvaguardare i beni architettonici locali, i comuni - in base alla proposta contenuta nel Ddl - possono inoltre vietare la vendita su aree pubbliche e private di bevande alcoliche d’asporto di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, anche per periodi temporanei, nelle fasce orarie notturne comprese tra le 22 e le 6 del giorno successivo.
La vendita al banco di bevande alcoliche di qualunque gradazione negli esercizi commerciali, nei laboratori artigianali e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è vietata ai minori di diciotto anni.
In entrambi i casi le infrazioni sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 2.500 euro (nel primo caso è prevista anche la sospensione dell’attività commerciale da un minimo di tre ad un massimo di quindici giorni). In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.

Fonte: Ismea