Legislazione

Il Sistri, operativo dal 3 marzo e già da rottamare

Anche aziende agricole e piccoli artigiani coinvolti. Molte le polemiche per procedure straordinariamente complesse, piattaforma web lentissima, hardware malfunzionante. Il neo ministro Galletti già promette una rivoluzione, per decreto

04 marzo 2014 | R. T.

Non ha fatto neanche in tempo ad essere reso operativo, lo scorso 3 marzo, che i molti padri del Sistri ne hanno già disconosciuto la paternità e promesso modifiche.
Il sistema Sistri è stato rivisitato numerose volte negli ultimi mesi.
Le ultime regole sono contenute nella circolare n.1 del 31 ottobre 2013 che contemplano i cambiamenti apportati in sede di conversione in legge del Decreto Sistri (articolo 11 del dl 101/2013, convertito con la legge 125/2013) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre.

La legge di conversione ha chiarito che la dicitura “rifiuti pericolosi” si riferisce soltanto ai rifiuti pericolosi speciali, con l’unica eccezione per le imprese che effettuano trattamento, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, nel qual caso, si comprendono anche i rifiuti pericolosi urbani.

Le aziende agricole e i piccoli artigiani che producano rifiuti pericolosi speciali sono tenuti all'iscrizione al Sistri.

Il neo ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti ha annunciato l’arrivo di un nuovo provvedimento per sistemare i disservizi lamentati specialmente dai piccoli produttori. La linea generale dovrebbe essere quella di esentare le aziende e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti non dovranno adeguarsi alle nuove normative di registrazione dei rifiuti prodotti e/o trasportati.

Al momento si applicano le procedure sul controllo della tracciabilità dei rifiuti previste dall’articolo 14 del decreto ministeriale 52/2011, che prevede i seguenti adempimenti:
- comunicare i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE“, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso. Una copia di questa “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, un’altra rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni.
- Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo.
- In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.
- I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il sistema non sia ancora operativo, devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del dlgs 152/2006.

Capitolo sanzioni
Fino al primo gennaio 2015, non si applicano le sanzioni relative agli adempimenti Sistri.
Questo però non implica che non vi siano sanzioni nella gestione e movimentazione dei rifiuti pericolosi. Per tutto questo periodo intermedio gli operatori oltre agli adempimenti Sistri devono continuare ad effettuare quelli relativi alla tracciabilità dei rifiuti precedenti al Sistri: registri di carico e scarico, formulari di trasporto,  dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti. Le sanzioni saranno quelle previste dagli articoli 188, 189, 190, 193, del dlgs 152/2006
Anche i nuovi adempimenti cartacei relativi alla tracciabilità, previsti dagli articoli 190 e 193 dlgs 152/2006 per i soggetti non iscritti al Sistri, inizieranno dal primo agosto 2014.