Legislazione

E' reddito agrario anche quando si manipola o trasforma un prodotto agricolo?

Se la trasformazione avviene a carico di prodotti coltivati prevalentemente dall'azienda agricola, il reddito derivante da manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli è agrario, a meno che si originino prodotti nuovi che non trovano connessione con l’attività agricola principale

13 febbraio 2014 | R. T.

Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli, possono generare un reddito agrario se hanno per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento degli animali e individuati dal decreto ministeriale 19 marzo 2004.

In merito si evidenzia che si ha trasformazione quando il prodotto originario, per effetto della lavorazione, viene a perdere i caratteri merceologici che lo distinguono. Per esempio dalle olive viene ricavato l’olio, dall’uva il vino, dal latte il burro o il formaggio, ecc. Si ha, invece, manipolazione quando il prodotto, nonostante le lavorazioni subite, abbia conservato le sue qualità merceologiche originarie. Per esempio, la raccolta, la cernita, l’essicamento e l’imbottamento delle foglie di tabacco.

In particolare, la circolare ministeriale n. 351690 del 1955 ha considerato, quali esempi di manipolazione, “la cernita, l’essicamento e l’imbottamento delle foglie di tabacco”.

Più di recente, la più volte citata circolare n. 44/E del 2004 dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso di un imprenditore agricolo che,  preveda di integrare la propria produzione con acquisti da terzi agricoltori, ha espressamente previsto che: è “attività di manipolazione quella del produttore di radicchio che acquista anche radicchio da terzi e, dopo la pulitura e il confezionamento, lo rivende insieme a quello proprio"; “per quanto concerne l’attività di manipolazione, è ammissibile, ad esempio, la rivendita di carote da parte del produttore di radicchio che, dopo l’acquisto, provvede anche a pulirle e confezionarle”.

Per le attività connesse comprese compresi nel decreto ministeriale del 17/06/2011, è previsto che il reddito venga determinato ai sensi dell'articolo 34 del Tuir, con conseguente compilazione del quadro RA del modello Unico.

Se l’attività connessa riguarda la produzione di beni non compresi nel decreto ministeriale sopra citato il reddito viene determinato forfettariamente con la percentuale del 15%. Di contro se il bene di cui sopra sostiene più manipolazioni/trasformazioni, la cessione sarà soggetto a reddito d’impresa (es. la produzione di gelato/torte).

Infatti, devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 56-bis del TUIR le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell’ambito dell’attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l’attività agricola principale ai sensi dell’art. 21.35 del c.c.. a titolo esemplificativo, non rientra nel disposto dell’art. 56-bis la trasformazione dello yogurt in gelato, in quanto frutto in successiva trasformazione dello yogurt, prodotto “derivato dal latte” compreso nell’elenco approvato con il decreto ministeriale.

A seguire vengono illustrate le modiche apportate dal Decreto del fare al Dlgs 228/01 ai produttori agricoli che effettuano la vendita diretta dei loro prodotti, sono state offerte ulteriori e nuove opportunità. La novità assoluta è prevista dal comma 8-bis dell'articolo 4 che consente ai produttori agricoli non solo di vendere per asporto, ma anche di far consumare i loro prodotti utilizzando i locali e arredi dell'azienda, ovviamente se sussistono le condizioni sanitarie.

È però vietato a questi agricoltori di organizzare «il servizio assistito di somministrazione»; in pratica non deve esserci il servizio al tavolo, ma il ritiro di alimenti e bevande da parte del cliente al banco di servizio e la degustazione nei posti riservati. Di fatto si tratta di una consumazione ma non di una somministrazione come avviene per le attività agrituristiche. Tale vendita può avvenire in qualsiasi locale a prescindere dalla sua destinazione urbanistica (che potrebbe quindi essere anche residenziale) e ovviamente qualsiasi locale venga utilizzato non diventerà ad uso commerciale per il solo fatto di questo impiego.

Il decreto del fare aggiunge poi semplificazioni per l'avvio delle molteplici modalità di vendita diretta:
- per la vendita nella azienda (in locali o aree all'aperto) non serve alcuna comunicazione di inizio attività al Comune;
- per la vendita itinerante (presso abitazioni eccetera,di qualsiasi comune) serve la comunicazione preventiva al Comune sede dell'azienda e non dove si esercita;
- per la vendita su aree pubbliche è necessaria la comunicazione preventiva al Comune sede del/i posteggio/i;
- per la vendita in locali fuori della azienda serve la comunicazione preventiva ai Comuni dove sono ubicati;
- per la vendita tramite internet serve la comunicazione preventiva al Comune sede dell'azienda;
- per la vendita nelle sagre, eventi religiosi, politici e per la promozione dei prodotti tipici non serve alcuna comunicazione.

Nei casi in cui è prevista la comunicazione, la vendita può essere avviata dalla data del suo invio.
Nessuna modifica è stata apportata alle condizioni soggettive per esercitare la vendita diretta e quindi: l'azienda agricola deve essere iscritta al registro imprese; il titolare e gli amministratori non devono essere stati condannati per reati in materia di igiene e frodi alimentari; la prevalenza dei prodotti propri va misurata sul fatturato complessivo delle vendite dirette.

Fonte: Atti convegno "Il fisco in agricoltura sotto la lente degli esperti" - Macfrut di Cesena, 2013