Legislazione

Produrre per conto terzi: il legislatore fa chiarezza

Con la finanziaria 2008 introdotte importanti novità di carattere fiscale attribuendo dignità ad una attività che veniva considerata agricola, quindi produttiva di reddito agrario, solo se svolta dal proprietario dei vegetali

18 ottobre 2013 | R. T.

Con la circolare n. 12/2008, la coltivazione di vegetali è considerata attività produttiva di reddito agrario, anche quando non è svolta dal proprietario dei vegetali bensì da un terzo per suo conto.

In considerazione di tale novità normativa, sebbene la coltivazione di piante svolta sul terreno del prestatore configuri una prestazione di servizio resa dal coltivatore al proprietario dei vegetali, lo svolgimento della stessa non individua nel prestatore la figura del contoterzista, bensì quella di imprenditore agricolo in quanto lo stesso svolge un'attività sul proprio fondo riconducibile tra le attività di cui all'art. 2135 del c.c..

Pertanto oggetto della norma è la coltivazione di piante per conto di terzi ovvero lo svolgimento di un'attività di accrescimento di sementi, talee o piante, da parte di un soggetto per conto di un altro che risulta essere proprietario dei vegetali oggetto della coltivazione.

Tale attività, che è svolta dal coltivatore/prestatore utilizzando un fondo proprio detenuto a diverso titolo, rientra nella più generica attività di coltivazione del fondo che, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, consiste nello svolgimento di attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale.

Il coltivatore/prestatore può occuparsi dell'intero ciclo biologico del vegetale o di una fase necessaria al ciclo stesso. Di conseguenza, possono formare oggetto di consegna, da parte del proprietario dei vegetali al coltivatore/prestatore, anche vegetali che hanno già subito una o più fasi del ciclo biologico.

La disposizione non richiede, inoltre che l'attività debba essere svolta in via esclusiva, pertanto, come precisato dall'Agenzia delle Entrate a Telefisco 2008, la stessa può essere svolta insieme ad altre attività.

I soggetti che intervengono in tale rapporto possono essere definiti come committente, il proprietario dei vegetali, e prestatore il soggetto che s'impegna a coltivare i vegetali del committente.

La differenza tra i due soggetti risiede nel fatto che mentre il committente può essere o meno imprenditore agricolo o società agricola, il prestatore è necessariamente imprenditore agricolo o società agricola.

Infatti il committente può assoggettare a tassazione il reddito agrario anziché quello proprio derivante dalla vendita dei vegetali che sono stati coltivati per lui da terzi, se dimostra di aver partecipato ad almeno una fase di sviluppo del vegetale all'inizio, ovvero, prima della consegna dello stesso al prestatore o al termine, ovvero, dopo che il prestatore gli ha restituito il vegetale coltivato.

I soggetti che possono essere assoggettati a tassazione catastale sono oltre alle persone fisiche, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ossia le società che hanno per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del c.c. e che contengono nella propria ragione sociale l'indicazione di "società agricola".

Ai fini delle imposte dirette per il commissionario, il reddito imponibile coincide con il reddito agrario del terreno utilizzato e detenuto dal prestatore a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, oppure condotto in affitto, in comodato o ad altro titolo.

La coltivazione di piante per conto di terzi configura, comunque, una prestazione di servizi. Il coltivatore/prestatore è, infatti, un soggetto che svolge un'attività diretta alla fornitura di servizi utilizzando attrezzature di pertinenza dell'azienda.

Pertanto lo stesso può optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili, in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

Tale regime di detrazione si applica anche nel caso in cui il prestatore/coltivatore svolge solo l'attività di coltivazione per conto terzi. Al riguardo l'Agenzia ha spiegato che in questa circostanza l'applicazione dell'art. 34-bis, trova giustificazione nel fatto che l'operazione resta una prestazione di servizio e l’attività resta ricompresa tra quelle di natura agricola.

Si precisa che il versamento del 50% dell'iva vale solo nei casi in cui il coltivatore abbia scelto il regime iva speciale previsto dall'art. 34 del DPR 633/72; caso contrario (regime normale) tutta l'iva incassata dovrà essere conteggiata come iva da versare.

Per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni in parola, è necessario risalire alla natura del contratto in base al quale viene fornita la prestazione di servizio. In proposito si osserva che il contratto in questione sembra configurare un contratto d'opera, ovvero, un contratto mediate il quale il prestatore s'impegna, verso un corrispettivo, a compiere un servizio in favore del committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Con riferimento alle prestazioni di servizio dipendenti da contratti d'opera, l'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, precisa che alle stesse si rende applicabile la medesima aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione di beni prodotti.

Si è, pertanto, dell'avviso che alla coltivazione di piante per conto di terzi, si rende applicabile il citato art. 16.

La coltivazione di piante per conto di terzi è rilevante anche ai fini Irap. A tal fine la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta sarà determinata sottraendo dai corrispettivi registrati ai fini IVA gli acquisti destinati alla produzione. L'aliquota da applicare è pari all'1,9%.

Nel caso in cui l'attività è svolta oltre i limiti prestabiliti nell'art. 32, comma 2, lett. b), alla parte di base imponibile relativa all'esercizio dell'attività agricola eccedente i limiti fissati si applica l'aliquota ordinaria.

Bibliografia

Atti del convegno "Il fisco in agricoltura sotto la lente degli esperti" - Macfruit, Cesena, 2013