Legislazione

Aliquota Iva al 22%, le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Come regolarsi per i versamenti dell'imposta? Con quali tempi adeguarsi? Quali sanzioni si rischiano?

05 ottobre 2013 | R. T.

L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 22%.

L’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare, da tale data, la nuova aliquota.

Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).

La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.

In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:

- con liquidazione periodica mensile, per il periodo ottobre e novembre, entro il 27 dicembre

- con liquidazione periodica mensile, per il mese di dicembre, entro il 16 marzo 2014

- con liquidazione periodica trimestrale entro il 16 marzo 2014

Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.