Legislazione
L'Inps stabilisce i contributi dovuti dagli imprenditori agricoli nel 2013
Con l'entrata in vigore della legge Fornero si alzano le aliquote a carico dei lavoratori autonomi del settore primario. Confermate le scadenze di pagamento
15 giugno 2013 | R. T.
Con le circolari n. 95 e n. 96 dell’11 giugno 2013, vengono resi noti i contributi dovuti per l’anno 2013, rispettivamente, da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali la prima, e dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, la seconda.
Le due circolari riportano nel dettaglio le aliquote contributive dovute dalle diverse categorie, le modalità di pagamento e le agevolazioni previste per i territori montani e le zone svantaggiate.
Per l’anno 2013 le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233 sono le seguenti:
- 22,0% (ridotta a 20,2% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 19,60% (ridotta a 16,50% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della stessa legge, è pari, per l’anno 2013, a € 0,65 a giornata.
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’art. 28 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL, il contributo di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2013 resta fissato nella misura capitaria annua di:
- € 768,50 (per le zone normali)
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di comunicazione dell’importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.
Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il titolare del nucleo coltivatore diretto/coloni mezzadri e l’imprenditore agricolo professionale in possesso di P.I.N. potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce ‘Modelli F24 – Lavoratori Autonomi Agricoli’.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 18 novembre 2013 e il 16 gennaio 2014.