Legislazione

L'articolo 62, sui pagamenti certi agli agricoltori, è abrogato, anzi no

E' battaglia pasquale tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'agricoltura. Per il primo l'articolo 62 del decreto legge 24/2012 è di fatto abrogata mentre per il secondo è completamente operativa. Uno scontro tra uffici legislativi che lascia senza punti di riferimento gli operatori

06 aprile 2013 | R. T.

La notizia ha fatto il giro del web abbastanza rapidamente, anche perchè l'interpretazione del Ministero dello sviluppo economico (Mise) a un quesito di Confindustria sull'applicabilità dell'articolo 62 del decreto legge 24/2012 ha dell'incredibile.

Infatti, stando all'ufficio legislativo del Mise: “l'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è stato abrogato tacitamente ed oggi non è più in vigore Di conseguenza, neppure possono altresì trovare applicazione i successivi commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo (gli ultimi due limitatamente al riferimento alla fattispecie di cui al comma 3), in quanto concernono sanzioni ormai prive della relativa fattispecie, alla stregua dei principi costituzionali di legalità e riserva di legge.”

Affermazioni perentorie quelle contenute nella nota del 26 marzo 2013, protocollo 5401, che tiene conto del recepimento da parte dell'Italia della direttiva 2011/7/Ue con decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192. Questa disposizione, successiva al decreto 24 gennaio 2012, “ha dettato una disciplina generale in materia di termini di pagamento per tutte le transazioni commerciali”. Ed inoltre “non sembra, quindi, che possa trovare spazio una disciplina derogatoria per talune tipologie di transazioni commerciali, dovendosi applicare la disciplina europea di cui alla direttiva 2011/7/Ue anche per le transazioni commerciali per i prodotti agricoli e agroalimentari che deve necessariamente prevalere sulle difformi e incompatibili previsioni nazionali”. Ed ancora “cioò considerato occorre fare ricorso al criterio generale previsto nelle disposizioni preliminari al Codice Civile, secondo le quali una successiva disciplina generale, estesa ad un'intera materia, che non reca eccezioni e che non fa salve eventuali norme speciali precedenti, si sovrappone anche alla precedenti eccezioni, determinando la tacita abrogazione della precedente disciplina speciale, che viene così integralmente sostituita dalla nuova normativa generale.”

Ma perchè è così importante che sia in vigore la direttiva 2011/7/Ue e non l'articolo 62? A una lettura frettolosa nulla, di fatto, cambierebbe, anzi. Nella direttiva comunitaria è infatti fissato il termine di 30 giorni nel pagamento tra imprese, quindi eliminando quello di 60 giorni previsto per le derrate non deperibili nella legislazione nazionale. La direttive Ue, tuttavia permette di derogare a tale limite per portarlo a 60 giorni o più, in caso di accordo tra le parti, se espressamente pattuito e se “non è gravemente iniquo per il consumatore.” Mentre quindi l'articolo 62 regola i rapporti di forza tra gli attori delle filiere agricole e alimentari, la direttiva comunitaria fa riferimento solo al consumatore e quindi ignora il problema dei differenti rapporti di forza nella capacità di contrattazione e negoziazione, ad esempio tra agricoltori e GDO.

Dal 24 ottobre 2012, data in cui è divenuto operativo l'articolo 62, sono passate solo poche settimane ma la normativa sembrerebbe destinata a un rapido oblio dopo le tante discussioni e disquisizioni, nonché polemiche, che ha portato con sé.

Il condizionale è però d'obbligo perchè il Ministero delle politiche agricole ha risposto a stretto giro di posta, considerando la pausa pasquale, al Ministero dello sviluppo economico, manifestando sorpresa per l'iniziativa del Mise e smentendo le tesi dell'ufficio legislativo di quest'ultimo.

La nota del Mipaaf del 2 aprile 2012, protocollo 3470, infatti recita nelle conclusioni: “deve, in conclusione, essere ribadita, sulla scorta delle inequivoche considerazioni che precedono, la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui al ripetuto art. 62.”

Cosa fa essere così certo l'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole? Uguali ma contrarie interpretazioni normative e giurisprudenziali. Si legge infatti nella nota del Mipaaf che “l'art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, non sia stato in alcuni modo inciso né dall'entrata in vigore del Dlgs n. 192/2012 né dalla Direttiva 2011/7/Ue.” Infatti “occorre rilevbare che il criterio della specialità viene a porsi quale limite alla applicazione del generale principio della successione delle leggi nel tempo... il principio contenuto in una normativa speciale, infatti, risulta insuscettibile di essere abrogat tacitamente o implicitamente da una norma generale (Cfr. Cass. Sez. trib., 18 novembre 2011, n. 24224; Cass. Civile, sez. lavoro, 27 marzo 2012, n. 4900...)”. Inoltre “la richiamata norma di cui al citato art. 62 del D.L. n. 1/2012 neppure può ritenersi illegittima e, conseguentemente, disapplicabile per contrasto con il diritto comunitario. Occorre, infatti, rilevare come lo stesso legislatore comunitario nel disciplinare la materia relativa alla “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” faccia espressamente salva la possibilità che il legislatore interno mantenga, ovvero, adotti disposizioni di maggior fare per i creditori.”

In attesa di un chiarimento, inequivoco, da parte del governo, che non lasci nell'insicurezza gli operatori, sarebbe auspicabile, per il futuro, un maggiore coordinamento tra gli organi istituzionali, così da evitare ulteriori tensioni in un momento economico già di grave crisi e pieno di incertezze.

Commenta la notizia

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati

Accedi o Registrati

Dario Dongo

07 aprile 2013 ore 22:26

Al di la' del goffo tentativo dello Sviluppo Economico, in accordo con Confindustria, di mettere in dubbio l'efficacia dell'articolo 62, un dato è certo: la legge 24 marzo 2012 n. 27 è una legge del Parlamento italiano, pienamente in vigore e applicabile sino a quando la Corte Costituzionale non ne statuisca l'eventuale abrogazione implicita. Ma, come il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha correttamente evidenziato, ciò è del tutto improbabile, se non impossibile.
Bene perciò facciano, gli operatori dell'intera filiera alimentare in Italia, ad applicare tale legge con scrupolo e accortezza, tenendo pure a mente le gravi sanzioni associate a ogni sua eventuale violazione.
Il resto, sono chiacchiere