Legislazione

Aggiornamenti normativi per le aziende agricole: valutazione del rischio e patentino per i trattoristi

Due recenti circolari del Ministero del lavoro forniscono preziosi ragguagli circa la burocrazia da espletare anche per le piccole e piccolissime aziende, sotto ai dieci dipendenti, ai sensi del Dlgs 81/2008

23 marzo 2013 | R. T.

Man mano che trascorrono i mesi entrano in vigore una serie di misure che, di fatto, equiparano il settore agricolo a ogni altro comparto produttivo.

Il Dlgs 81/2008 si applicherà per intero anche alle imprese agricole, senza sconti anche se con qualche semplificazione.

In quest'ottica bisogna considerare le recenti circolari del Ministero del lavoro, ovvero la nota 2583 del 31 gennaio 2013, relativa alla valutazione del rischio, e la circolare 12 dell'11 marzo 2013, per quanto riguarda il patentino per l'uso dell'attrezzatura agricola.

 

Valutazione del rischio

In base alla nota 2583/2013 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'avvenuta valutazione del rischio, anziché redigere il vero e proprio DVR, fino al 31 maggio 2013.

Si ricorda che con l'emanazione del decreto interministeriale del 30 novembre 2012 sono state introdotte le nuove procedure standardizzate per la redazione del DVR riferibili ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori. A partire da 30 giugno 2013, quindi, sarà necessario procedere alla valutazione del rischio secondo le procedure contenute nell'allegato del decreto interministeriale che definiscono il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento.

 

Patentino per trattori

In attuazione dell'articolo 73 comma 5 del Dlgs 81/2008 sono state stabilite, in sede di Conferenza Stato-Regioni (accordo 22 febbraio 2013), le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.

I trattori, ma anche altre attrezzature agricole e forestali, come le motoseghe, rientrano in tale casistica, rendendo necessario, a partire dal 12 marzo 2013, l'abilitazione. Non i tutti i casi, però.

La circolare dell'11 marzo 2013 del Ministero del lavoro indica che ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature è possibile “considerare le seguenti situazioni:

a) nel caso di lavoratore autonomo o datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documetare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del Dpr 445/2000... L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori famigliari

b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del Dpr 445/2000... Anche in questo caso l'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.