Legislazione

La disciplina dell'articolo 62 diventa completamente operativa

Sarà l'Agcom a effettuare i controlli e comminare le sanzioni previsti dall'articolo 62 della legge 27/2012. Tutto in una delibera del 6 febbraio scorso, pubblicata solo recentemente sulla Gazzetta Ufficiale

16 marzo 2013 | R. T.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2013, è stata pubblicata la Delibera dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom) del 6 febbraio 2013 di approvazione del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari".

Il regolamento "si applica ai procedimenti dell'Autorità in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle ispettive posizioni di forza commerciale, ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale di attuazione";

Le segnalazioni da parte di singole imprese non possono essere “anonime”.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, l’istanza di intervento deve consentire una precisa identificazione: dell'operatore economico che ha posto in essere la condotta in presunta violazione dell'art. 62; dell'operatore economico nei confronti del quale è stata attuata la condotta abusiva, specificandone la denominazione o ragione sociale, l’attività economica svolta, l'indirizzo della sede legale, il fatturato e la percentuale dello stesso derivante dalle relazioni commerciali con il soggetto denunciato; della condotta commerciale oggetto dell'istanza.

Non solo gli operatori potranno procedere alla denuncia ma l'Autorità potrà intervenire, aprendo un'inchiesta, anche in presenza di segnalazioni provenienti da soggetti terzi, come le associazioni di categoria.

L'Autorità, però, ha deciso di restringere, in maniera piuttosto arbitraria, il campo di applicazione dell'articolo 62 o quantomeno i controlli che verranno effettuati ai casi in cui si verifichi “un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale” dei contraenti. Un potere di discrezionalità enorme che sicuramente provocherà tensioni e problematiche nel prossimo futuro.

Tempi abbastanza certi per l'istruttoria e l'eventuale provvedimento: 120 giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio, estesi a 180 nel caso in cui una o entrambe le parti abbiano sede all'estero. L'Antitrust può prorogare il termine in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento.

Il regolamento entrerà effettivamente in vigore dal 24 marzo.